Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47758 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2023 del GIUDICE DI PACE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice di pace di Palermo, con sentenza del 30/01/2023, ha condannato alla pena di giustizia NOME e NOME per il delitto ascritto agli stessi in concorso (art. 633 cod. pen.).
COGNOME NOME e NOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti !:;trettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 519, 520, 516, 521, comrna 2, 522 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione agli atti del processo; la difesa ha evidenziato come sulla base di tutti gli atti acquisiti con il consenso delle parti era da escludere che l’occupazione oggetto di imputazione, relativa al piano primo, int. 7 dello stabile sito in INDIRIZZO, fosse da riferire agli odierni imputati, mentre invece era emerso senza alcun dubbio che ad occupare il predetto immobile era stata tale COGNOME NOME. Il giudice aveva, dunque, condannato i ricorrenti, con motivazione evidentemente illogica e contraddittoria, anche considerato che dalle informative degli agenti operanti e dei testi sentiti in fase di indagine era emersa una loro presenza sui luoghi, per brevissimo tempo e solo ed unicamente al piano terra e non al piano primo. Il fatto era dunque diverso da come descritto nell’imputazione e il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e non condannare gli imputati per un fatto diverso.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all’art. 419 cod. proc. pen. cori nullità ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione degli imputati; il Giudice di pace ha ritenuto corretta la citazione degli imputati mediante notificazione del decreto di citazione a giudizio per compiuta giacenza, senza alcuna prova della avvenuta ricezione da parte degli stessi della successiva raccomandata con cui avrebbe dovuto essere comunicato il deposito dell’atto presso la casa comunale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
4.1. In ordine logico appare opportuno affrontare il primo motivo di ricorso. La consultazione degli atti, consentita in relazione al tipo di vizio dedotto, ha evidenziato che i ricorrenti non solo avevano formalmente eletto domicilio, ma anche nominato un difensore di fiducia sin dalla fase iniziale del procedimento. In realtà sono gli stessi ricorrenti a riscontrare tali elementi, ritenendo tuttavia non sufficiente la compiuta giacenza per ritenere l’intervenuta conoscenza della citazione a giudizio e della pendenza del procedimento a loro carico. Il giudice di pace ha sul punto ritenuto la piena conoscenza del procedimento, in applicazione della costante
interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, la partecipazione del difensore di fiducia al giudizio, sebbene nominato nella fase delle indagini preliminari, senza che siano stati sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso giudizio ritualmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460-01). Nel caso in esame il difensore ha costantemente partecipato al giudizio, senza sollevare alcun rilievo in ordine al rapporto fiduciario con i ricorrenti, i quali hanno ricevuto regolare notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto, scegliendo intenzionalmente di non partecipare al giudizio (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276263-01).
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendlo impossibile per l’imputato difendersi (Sez. 2, n. 30485 del 09/12/2022, COGNOME, Rv. 284953-01, tra le molte sul tema). Circostanza questa chiaramente non ricorrente nel caso concreto, attesa l’identità della condotta oggetto di contestazione la cui portata e rilevanza veniva compiutamente descritta e resa nota alle parti, con possibilità di piena difesa, anche consideratala portata delle dichiarazioni testimoniali e la nota del commissariato Libertà acquisita agli atti.
4.3. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19/10/2023.