Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4701 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chi dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 09/06/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma de sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Biella in data 31/05/2023 ha riqualificato il reato di ricettazione contestato in quello di concorso nel reato aggravata e continuata, rideterminando la pena irrogata all’imputato NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 5 proc. pen. per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza COGNOMEa pa in cui condanna l’imputato per un fatto diverso rispetto a quello indicato COGNOME‘imputazione; di motivazione apparente e illogica sul punto.
In particolare, osserva il ricorrente che la contestazione nei confronti dell’imp riguardava soltanto la condotta di ricezione e occultamento di beni di provenienza delittuosa gioielli provento delle truffe commesse dai coimputati), mentre la Corte territoriale ha ri di riqualificare la condotta, valorizzando la mera presenza del ricorrente COGNOME‘autovettura in ai coimputati prima e dopo la commissione dei reati, ravvisando in ciò un contributo mora rafforzativo del proposito criminoso altrui; si tratterebbe di fatto storico diverso rispetto oggetto di contestazione, ossia di una condotta concorsuale antecedente e contestuale alle truff in luogo di quella post delictum di ricezione/occultamento contestata, violando con ciò il principio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nonchè l’art. 6 par. 3, lett. a) e a mente del quale l’imputato deve essere messo COGNOMEe condizioni di difendersi in concreto dall nuova qualificazione, realizzandosi, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa i a determinare la nullità della sentenza; assume inoltre la difesa che, per di più, il giudice di primo grado ha espressamente escluso la partecipazione di COGNOME alle truffe, ritenendolo responsabile esclusivamente della ricettazione, mentre la Corte territoriale, sul punto, motivazione apparente e illogica, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe soltan errato la qualificazione giuridica del fatto ed ha condannato l’imputato per un fatto st diverso, travalicando i limiti consentiti dalla legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, co cod. proc. pen. COGNOMEa parte in cui fonda il giudizio di responsabilità di COGNOME NOME t concorrente COGNOMEe truffe, sulla scorta di un singolo elemento indiziario, quale la mera presenz bordo della vettura insieme ai complici in momenti precedenti e successivi alla consumazione dei reati; motivazione manifestamente illogica sul punto, in quanto fondata su un ragionamento logico-deduttivo, senza alcuna evidenza sulla presenza dell’imputato al momento della truffa
perpetrata a Biella, e, in ogni caso, senza alcuna precisazione del ruolo che egli avreb effettivamente ricoperto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.: motiva apparente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al singol aumento operato a titolo di continuazione tra i due delitti di truffa, così come riqualificat
La difesa osserva, in particolare, che COGNOME‘atto di appello erano state evidenziate circost meritevoli di essere considerate, tra cui, principalmente, il ruolo marginale riv dall’imputato; si censura altresì l’omessa motivazione in ordine al singolo aumento a titol continuazione, poiché dopo avere individuato la truffa commessa in Brescia come quella più grave, la Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione al quantum operato a titolo di continuazione per il delitto commesso in Biella, citando sul punto la sentenza delle Sezioni Un “COGNOME” (n. 47127/2021 Rv. 282269), in tema di calcolo e di motivazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, inerenti rispettivamente alla riqualificazione giuri fatto in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e all’affermazione della responsabili ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata, si prestano ad una tratt congiunta in quanto tra di loro strettamente connessi.
1.1. L’eccezione relativa alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è infondata. Anzi la sentenza impugnata si è attenuta al costante orientamento della giurisprudenza di legittimit che il Collegio ribadisce, secondo il quale la violazione del principio di correlazio imputazione e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è configurabile sol presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concr COGNOMEa quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incer sull’oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della Pertanto, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente qu l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi COGNOMEa condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, 248051-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205617-01; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271948-01; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271607-01; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269569-01; Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, COGNOME, non mass.).
1.2. In secondo luogo, si deve rilevare che in sede di giudizio di appello, il Procura generale aveva chiesto la riqualificazione del reato contestato in quello di truffa, prospet (
quindi la possibilità che l’imputato venisse chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 64 pen., così come è avvenuto, senza alcuna violazione dall’art. 521 cod. proc. pen., posto che fatto ritenuto COGNOMEa decisione non si pone, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterog – trattandosi di fatti ontologicamente uguali, connotati dallo stesso contesto, dagli stessi s e dalle stesse condotte – e che il capo di imputazione contiene tutti gli elementi costitut reato ritenuto in sentenza, tenuto conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenz dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 de 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-01).
Nel caso di specie è rimasto invariato l’elemento centrale della condotta, come dal prim giudice accertato, apparendo errata – come osservato COGNOMEa sentenza impugnata – la qualificazione giuridica. La Corte di appello ha infatti rimarcato che il ruolo rivestito dal r ossia quello di ricevimento e/o occultamento dei beni, dimostra come questi fosse consapevole del funzionamento delle truffe e della complessiva attività dei coimputati: “Invero la circost che l’appellante si trovasse in auto con i due coimputati a Biella in occasione della commessa ai danni del Marabella e, poi, due giorni dopo, fra ammezzati dalla truffa commessa a Brescia ai danni del Cillis, sulla medesima autovettura, resa certa dall’abbigliamento indoss in entrambe le occasioni, rende palese come egli fosse stato pienamente partecipe al progetto criminoso, in ragione del quale i tre erano partiti dalla città di origine, Napoli, per com in trasferta. La sola presenza, infatti, era tale da rafforzare la possibilità di riuscita de I tre erano partiti dalla città di origine per recarsi al Nord per commettere le truff lo schema noto come “finto avvocato” e, quindi, vi stavano facendo ritorno disponendo, tutti, parte dei proventi illeciti trasportati sotto il sedile posteriore dell’autovettura s viaggiavano al momento del controllo” (p. 3 sentenza impugnata).
1.3. La difesa ha, poi, del tutto genericamente richiamato la violazione dell’art. 6 p lett. a) e b), CEDU, senza denunciare una concreta lesione del principio del contraddittorio su nuova definizione giuridica del fatto ed affermando, contrariamente a quanto avvenuto, che non sarebbe mai stata prospettata in alcuna fase del giudizio la partecipazione del ricorrente truffe. Va comunque ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto diversa definizione giuridica, COGNOMEa interpretazione dell’art. dell’art. 6, comma 3, lett. della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l’imputato, una volta informato dell’accusa, sia messo in condizione di potere discutere su ogni profilo che inves fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondam dell’equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il riqualificare i fatti per i quali l’imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve cura medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico pu maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedib per il ricorrente che l’accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto
possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano st ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.
Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel se che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia d contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificaz mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga “a sorpresa”, bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpret assolutamente prevedibile, sì che l’imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ord contenuto dell’imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279772-01; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277859-01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 27612501; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273922-01).
Orbene, nel caso di specie, come detto, la riqualificazione del fatto – peraltro, come de richiesta dal Procuratore generale, con conseguente sollecitazione del contraddittorio difensi sulla questione – è avvenuta in secondo grado di giudizio, considerata la pacifica ricostruzi del fatto, e l’imputato è stato condannato per un reato (truffa) punito meno gravemente di que originariamente contestato (ricettazione) e con irrogazione di una pena sensibilmente inferior
2. Il secondo motivo di ricorso, inerente all’affermazione della responsabilità del ricor a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata, è aspecifico in quanto non sembra confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e con la corretta applicazione della cornice ermeneutica in tema di truffa e di concorso di persone nel reato, laddove si è rite che egli abbia materialmente e consapevolmente contribuito con i concorrenti alla realizzazione delle truffe oggetto dell’imputazione (v. p. 3 sentenza impugnata). Si rammenta che l concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita COGNOME‘art. 110 cod. pe consente di ritenere che l’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentat qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, la cui prova può essere fornita anc via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che invo sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’a Tanto in conformità all’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, “che si verifica condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiet perseguito in varia e diversa misura dagli agenti” (cfr. Sez. 2, n. 48276 del 24/11/20 Tiganciuc, Rv. 284922-01, ove si afferma che, per la configurabilità del concorso di persone, necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e ch
partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentat possibilità della produzione del reato).
Tali puntualizzazioni, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, paiono correttame applicate al caso in esame, con individuazione del contributo del COGNOME COGNOME‘economia complessiva delle truffe realizzate mediante apposita spedizione al nord di tutti e tre i coimp insieme per commettere i delitti secondo lo schema c.d. del “finto avvocato”, COGNOME‘ambito di previo ordito concorsuale in cui ciascuno ha consapevolmente svolto la propria parte. E tanto prescindere che il giudice di merito non è tenuto, ai fini dell’accertamento del concorso di per nel reato, «a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente COGNOME‘ambito dell’imp criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove su quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contribu morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato» (così Sez. 2, n. 48029 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01; v. anche Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278628-01; Sez. 5, n. 48781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01).
A fronte di detta ricostruzione, il motivo di ricorso finisce per reiterare le doglian adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata, incentrate sulla tesi difensiva del ruol dell’odierno ricorrente quale addetto soltanto alla ricezione e/o occultamento dei beni provenienza delittuosa (i gioielli provento delle truffe), senza individuare decisive lac manifeste illogicità COGNOMEa trama argomentativa.
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, incensurabile risulta il diniego delle circos attenuanti generiche, stante la compiuta e non manifestamente illogica motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, la quale – a fronte, peraltro, di un motivo di appello generi ha valorizzato indici decisivi di disvalore attinenti tanto alla gravità del reato che alla per sociale dell’imputato, quali il danno procurato alle persone offese e la vulnerabilità delle s sorprese COGNOMEe loro abitazioni. Trattasi di motivazione aderente alle risultanze processuali di manifeste incongruenze che si sottrae alle censure difensive. Del resto, ai fini del diniego concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valu di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle spec considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022 Bianchi, Rv. 282693-01); COGNOMEo stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elem indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o me riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità de colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).
Nel concedere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime, inver un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede di leg purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli in COGNOME‘art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione 5, n. 43952 del 13/04/2017, PettiCOGNOMEi, Rv. 271269-01).
Quanto poi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta che si stato operato un aumento a titolo di continuazione, senza calcolare e motivare in modo distint l’aumento per la truffa commessa in Biella (essendo stata ritenuta violazione più grave la tru commessa in Brescia), in contrasto con i principii espressi dalla sentenza delle Sez. U, n. 47 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01.
Evidenzia il Collegio che la sentenza “COGNOME” ha sì affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più e stabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto p ciascuno dei reati satellite; ma ha anche puntualizzato, in parte motiva, che il grado di impe motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s che il dovere di specifica motivazione del singolo aumento si attenua, soprattutto quando no sia possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e quand i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, co nel caso di specie, trattandosi di due truffe con identiche modalità ed essendo stato applicat un aumento del tutto contenuto. Sotto questo profilo, la censura appare pertanto infondata.
Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna de ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente