Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Monza in data 13 giugno 2022, nei confronti di COGNOME NOME per i reati di truffa consumata e tentata, realizzate in concorso con altri soggetti mediante telefonate dirette a indurre le vittime, prospettando l’imminente avvio di procedure
esecutive, a versare somme di denaro per pretesi abbonamenti attivati a riviste RAGIONE_SOCIALEe’ forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 24 Cost., 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e condanna.
Osserva il ricorrente che, mentre nella descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta riportata nel capo d’imputazione si attribuiva al COGNOME la condotta consistita nell’aver eseguito RAGIONE_SOCIALEe telefonate con finalità fraudolente per trarre in inganno le persone offese, nella sentenza la responsabilità per i contestati delitti di truffa e affermata solo ed esclusivamente per l’accertata titolarità, da parte del ricorrente, di carte “Poste pay” sulle quali erano state versate le somme richieste alle vittime RAGIONE_SOCIALEe truffe. Inoltre, mentre nell’imputazione il fatto veniva attribuito nella quali di esecutore materiale RAGIONE_SOCIALEe condotte di frode, nella sentenza il ricorrente era stato ritenuto responsabile quale concorrente nel reato, modalità mai esplicitata nell’imputazione. Si trattava, dunque, di un fatto diverso da quello contestato che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale in RAGIONE_SOCIALE al fatto così come accertato all’esito del giudizio, diverso da quello descritto nell’imputazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per manifesta illogicità, relativamente alla contraddittoria affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato sia per avere personalmente eseguito le telefonate dirette ad indurre in errore le vittime, che per avere concorso nella condotta di reato mettendo a disposizione le carte “Poste pay”, su cui far versare le somme alle vittime dei raggiri; ciò in difetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa condotta a titolo di concorso, che era frutto RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘imputazione operata illegittimamente già dal giudice di primo grado.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per contraddittorietà e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, determinante ai fini del giudizio di responsabilità. Dai rilievi esposti con i precedenti motivi, derivava il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova rappresentato dall’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente facendo leva su un dato, la titolarità RAGIONE_SOCIALEe carte “Poste pay”, inidoneo a dimostrare l’identità del soggetto che aveva effettuato le telefonate per ingannare le vittime.
Era stata valutata in modo errato la decisione del Tribunale di Trani, acquisita nel giudizio di appello, che aveva assolto l’imputato da analoghi fatti rilevando l’insufficienza del solo dato RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALEe carte “Poste pay” da parte del ricorrente nel fondare la sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo, che involge la questione RAGIONE_SOCIALEa diversità del fatto e del difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza, riguarda una censura che è stata sollevata per la prima volta in questa sede (nell’atto di appello e nei motivi nuovi di appello non vi è traccia RAGIONE_SOCIALEa questione); sicché trova applicazione il principio più volte affermato (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886 – 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253217 – 01) secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
In ogni caso la questione, da cui poi dipendono logicamente il secondo ed il terzo motivo, risulta manifestamente infondata; premesso che l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, a fronte di un’iniziale imputazione a contenuto monosoggettivo, non integra alcuna diversità del fatto (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, COGNOME, Rv. 263017 – 01; Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, COGNOME, Rv. 250180 – 01), con il ricorso neppure si prospetta quale pregiudizio alle facoltà difensive sarebbe derivato dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente quale concorrente, rispetto all’iniziale attribuzione del fatto quale esecutore materiale RAGIONE_SOCIALEe condotte di inganno; del resto, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale la difesa ha esplicato appieno le prerogative difensive, fornendo un’alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicenda, anche attraverso le dichiarazioni rese dall’imputato sul coinvolgimento nelle operazioni da parte di un terzo che aveva richiesto la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe carte su cui far confluire RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro, tesi che è stata vagliata dai giudici di merito e superata con motivazioni prive di vizi logici.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti, oltre a risultare manifestamente infondato.
Sono insussistenti i vizi, denunciati peraltro in modo confuso e cumulativo (ritenendo che il vizio di contraddittorietà integri quello di manifesta illogicità L’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità non è giustificata dalla sentenza attraverso la contestuale attribuzione di condotte non provate (la partecipazione diretta all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe telefonate che dovevano servire ad indurre in errore le vittime) e di differenti condotte consistenti nella messa a disposizione dei soggetti che agivano per ottenere il profitto RAGIONE_SOCIALEe truffe dei mezzi (le carte Poste pay) su cui far confluire i versamenti RAGIONE_SOCIALEe persone offese, sicché alcuna contraddizione emerge dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato.
Non ricorre alcuna ipotesi di travisamento probatorio, poiché quello che lamenta il ricorrente è il risultato RAGIONE_SOCIALE‘attività di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, opera dalla sentenza circa la portata da attribuire all’incontestata titolarità RAGIONE_SOCIALEe cart Poste pay (unitamente ad altri elementi logici, di cui si fa menzione, come per le decisioni passate in giudicato relative a fatti analoghi per i quali l’imputato e altr correi hanno concordato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena).
Rispetto ad un siffatto quadro probatorio, la denunciata omissione di valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata in altro procedimento non assume alcun carattere decisivo, poiché l’esito di quella decisione non è idoneo da sé a metter in crisi le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 28/2/2024