Correlazione Accusa Sentenza: Quando il Riciclaggio Diventa Ricettazione
Il principio di correlazione accusa sentenza rappresenta un pilastro del diritto processuale penale, garantendo che l’imputato possa difendersi efficacemente solo sui fatti che gli vengono formalmente contestati. Ma cosa succede quando un’accusa viene modificata nel corso del processo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla riqualificazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione, stabilendo che tale modifica non viola le garanzie difensive.
I Fatti del Caso: Dall’Accusa Iniziale alla Condanna
Il caso in esame ha origine da un procedimento penale in cui un individuo era stato inizialmente accusato del grave reato di riciclaggio. All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale aveva riqualificato i fatti, ritenendo che integrassero la meno grave fattispecie della ricettazione. La condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, presentava ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la presunta violazione del suo diritto di difesa a causa di una notifica mancante e, soprattutto, la violazione del principio di correlazione tra l’accusa originaria e la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Correlazione Accusa Sentenza
La difesa del ricorrente si fondava su tre argomenti principali:
1. Nullità Assoluta: Si lamentava un vizio procedurale insanabile per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2. Difetto di Correlazione: L’argomento centrale era che la condanna per ricettazione non corrispondeva all’accusa iniziale di riciclaggio, ledendo così il diritto di difesa.
3. Mancata Riqualificazione in Furto: La difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere ulteriormente riqualificati come furto e, di conseguenza, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato non procedibile per mancanza di querela.
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutte queste doglianze, giudicandole in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili, in quanto mera riproposizione di tesi già argomentatamente disattese nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare sul perché il principio di correlazione accusa sentenza non fosse stato violato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato, secondo cui non sussiste alcuna violazione quando l’imputazione originaria di riciclaggio viene riqualificata in ricettazione.
La ragione risiede nella natura stessa dei due reati. La ricettazione è considerata una “condotta antecedente ‘di base'” rispetto alla successiva e più complessa condotta di riciclaggio. In altre parole, chi è chiamato a difendersi dall’accusa di aver ‘ripulito’ denaro o beni di provenienza illecita (riciclaggio) è implicitamente e necessariamente messo nelle condizioni di difendersi anche dalla più semplice accusa di averli semplicemente ricevuti (ricettazione). L’imputato, quindi, ha la piena possibilità di esercitare tutte le sue prerogative difensive anche in relazione al reato meno grave.
Inoltre, la Corte ha smontato l’argomento relativo alla presunta impossibilità di accedere a riti alternativi, come il rito abbreviato, a causa dell’accusa originaria, definendolo infondato. Infine, ha bollato come del tutto irrilevante la questione sulla mancanza di querela per il furto. La condanna definitiva era per ricettazione, un reato che è procedibile d’ufficio e che, pertanto, non richiede alcuna querela per essere perseguito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un importante principio di diritto: la flessibilità nella qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice non lede il diritto di difesa, a patto che il nucleo storico della condotta contestata rimanga invariato e che il reato per cui si viene condannati sia, per così dire, contenuto in quello originariamente contestato. La decisione garantisce che il processo penale non sia ostaggio di formalismi eccessivi, permettendo al giudice di definire correttamente il reato commesso sulla base delle prove emerse, senza violare la fondamentale esigenza di un giusto processo e di una difesa completa ed effettiva per l’imputato.
È violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza se un’imputazione di riciclaggio viene riqualificata in ricettazione?
No. Secondo la Corte, il reato di ricettazione costituisce una condotta “di base” e antecedente rispetto al riciclaggio. Pertanto, l’imputato accusato di riciclaggio è già in condizione di difendersi pienamente anche dagli elementi che costituiscono il reato di ricettazione, e il principio non è violato.
La contestazione originaria di riciclaggio impedisce all’imputato di accedere al rito abbreviato?
No, la Corte ha specificato che la contestazione originaria di riciclaggio non precludeva la possibilità per l’imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato.
Perché l’argomento sulla mancanza di querela per il reato di furto è stato ritenuto irrilevante?
L’argomento è stato ritenuto irrilevante perché il reato per cui l’imputato è stato condannato è la ricettazione, che è un reato procedibile d’ufficio (non richiede la querela della persona offesa), e non il furto. La doglianza difensiva era quindi priva di pertinenza rispetto alla condanna finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 05/07/1984
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letti i motivi nuovi fatti pervenire in data 12 ottobre 2024 con i quali si è chiesta la declaratoria di improcedibilità del reato di furto (così riqualificata la contestazione di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni) per mancanza di querela;
Letta la memoria difensiva fatta pervenire in data 13 ottobre 2024 con la quale si sono sostanzialmente ribadite, mediante approfondimenti, le doglienze di cui al ricorso;
considerato che il primo motivo con il quale la difesa del ricorrente ha eccepito il verificarsi di una nullità assoluta per omessa notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è manifestamente infondato ed è basato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte sia in primo grado che in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia delle notificazioni;
considerato che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e, ancora, la mancata riqualificazione del contestato reato di ricettazione in quello di furto sono inammissibili perché anch’essi fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazioni congrue, logiche e corrispondenti ai principi di diritto che regolano le materie indicate;
che, come ha già correttamente osservato la Corte di appello, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi di riqualificazione dell’originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente “di base” rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l’imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive (Sez. 2, n. 29785 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279816 – 01);
che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, certamente la contestazione originaria relativa al reato di riciclaggio (poi riqualificato all’esito d giudizio di primo grado in ricettazione) non precludeva di certo la possibilità dell’imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato;
che, correttamente risulta contestato all’imputato il reato di ricettazione c è procedibile di ufficio il che rende del tutto priva di rilevanza la doglianza dife relativa alla mancata declaratoria di procedibili del reato di furto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024.