Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31320 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l’aggravante dell’aver commesso il fatto facendo uso di uno strumento atto ad offendere e, per l’effetto, rideterminato in mitius la pena, e ne ha confermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui, sub specie dell’ad. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., si denunciano la violazione degli artt. 521 cod. proc. pen., 40 cod. pne. 5030 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilit dell’imputato – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto:
– in tema di correlazione tra accusa e sentenza, «per “fatto diverso” L.] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 – dep. 2021, Varani, Rv. 280938 – 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928); difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipo astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione d cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 – 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputa difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 – dep. 2016, Addio, Rv. 265946 – 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fat accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatib sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2 – dep. 2013, Domizi Rv. 254888 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– nel caso in esame, il NOME è stato condannato per aver cagionato, in concorso con i coimputati, lesioni personali (commesse da più persone riunite); e la Corte di merito ha escluso la prova che egli, pur avendo partecipato all’azione criminosa unendosi ai correi, sia riuscit effettivamente riuscito a colpire la persona offesa con un portacenere (così escludendo la sussistenza dell’aggravante di aver utilizzando un oggetto atto ad offendere), tuttavia traendo dal suo agi
insieme ai correi la sua responsabilità a titolo di concorso anche morale; con la conseguenza che, con evidenza, non vi è alcuna modifica del nucleo essenziale della condotta ascritta al ricorrente né è stato prospettata qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa;
– nel resto, il ricorso ha negato con enunciati assertivi e con una prospettazione in fatt (che ha assunto irritualmente in questa sede che non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità del NOME) la sussistenza del nesso causale tra il fatto dell’imputato e le lesioni ripor dalla persona offesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01));
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.