Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 16/09/1977
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che, a dispetto quanto eccepito con il primo motivo, la Corte di appello ha convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al rigetto del motivo di impugnazione vertente sulla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., asseritamente commessa dal giudice di primo grado operando, in sentenza, la qualificazione del fatto in una fattispecie contravvenzionale diversa da quella indicata nell’imputazione;
che, invero, COGNOME ed il suo difensore sono stati posti in condizione, sin dall’inizio del processo, di interloquire sulla questione e, precipuamente, di offrire convincenti spiegazioni in ordine alla destinazione dei tre coltelli a scatto che l’imputato deteneva indosso a sé, uno, e sul veicolo da lui condotto, gli altri;
che, d’altro canto, atteso che il fatto storico, come ampiamente chiarito dalla Corte di appello, non risulta essere stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all’art. 111 cost. e all’art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione» (così Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 – 01; nello stesso senso, cfr., tra le altre: Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01);
che parimenti privo di pregio è il secondo motivo, vertente sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la formulazione, da parte degli operanti, dell’invito a COGNOME a sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, a fronte del quale l’imputato frappose un rifiuto, la cui penale rilevanza è stata ritenuta sulla base di circostanze di fatto ( tangibile dilatazione delle pupille, l’alterazione della percezione, l’alternanza tra movimenti frenetici e lenti, la presenza, sula vettura, di flaconi di metadone) che sono state ritenute, all’esito di un percorso argomentativo nitido e coerente, sintomatiche dell’essere il soggetto, in quel frangente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
che uguale, manifesta infondatezza connota il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale COGNOME contesta la legittimità della motivazione sottesa al rigetto della doglianza concernente la confisca del veicolo, disposta in ragione della
titolarità dello stesso in capo all’imputato, desunta dalle dichiarazioni de
COGNOME e dai verbali relativi agli accertamenti eseguiti nell’immediatezza e aliunde;
smentita che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
delle
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.