Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio sul trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME insistevano per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di NOME per i reati allo stesso ascritti, ovvero riciclaggio e ricettazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, AVV_NOTAIO, che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della istanza legittimo impedimento: la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l’istanza fosse non accoglibile sulla base del fatto che il ricorrente era assistito da due difensor si deduceva che il rigetto avrebbe leso il diritto di difesa, che si esprime anche nell possibilità di farsi assistere da due difensori, come prevede l’art. 96 del codice di rito;
2.2. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.; art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo d) della rubrica: il Tribunale aveva qualificato la condotta descritta, inizialmente inquadrata nella fattispeci prevista dall’art. 648 cod. pen. come “riciclaggio”, nonostante nel capo di imputazione non fossero indicati gli elementi per poter ritenere integrato tale delitto;
2.3. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: in ordine a capo d) di imputazione: la motivazione sarebbe apparente poiché non sarebbero state indicate le ragioni a sostegno della condanna;
2.4. violazione di legge (art 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: vi sarebbe una mancanza di corrispondenza tra dispositivo e motivazione in quanto nella motivazione si irrogava l’aumento di un mese di reclusione ed euro duecento di multa per ognuno delle quattro condotte criminose residue, mentre nel dispositivo gli aumenti risultavano cinque.
Ricorreva per Cassazione anche l’AVV_NOTAIO che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 648bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al capo b) della rubrica: la condanna sarebbe stata giustificata attraverso la riproposizione del percorso argomentativo tracciato dal primo giudice; si deduceva inoltre che non sarebbe stato provato che le alterazioni fossero state compiute dal ricorrente e non sarebbe stato considerato che l’autovettura oggetto di riciclaggio sarebbe stata acquistata di seconda mano da tale COGNOME;
3.2. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a capo d) della rubrica: si contestava il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, tenut conto che la condotta era stata inquadrata nella fattispecie del riciclaggio, senza che fosse stato concesso un termine per approntare un’adeguata difesa; la modifica sarebbe inoltre violativa del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
3.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all conferma della condanna per la ricettazione contestata al capo e) della rubrica: si deduceva che non vi era prova che il mezzo oggetto del reato fosse di provenienza illecita, anche tenuto conto del fatto che lo stesso non risultava targato né in Italia, né in ambit Schengen;
3.4. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) COGNOME e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione contestata al capo f) della rubrica: la prova sarebbe carente soprattutto perché
NOME COGNOME, che avrebbe consegnato l’autovettura al ricorrente, non era stato ascoltato nel corso del processo;
3.5. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all conferma della responsabilità per la ricettazione contestata al capo g): la complessità dei trasferimenti di proprietà avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistente il reato contestato;
3.6. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione all mancata dichiarazione di estinzione dei reati contestati ai capi e), f) e g) per il decorso d termine massimo di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO ed il secondo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, nella parte in cui denunciano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione al capo d) sono fondati.
1.1. Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astrat prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volt ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attravers l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordi all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619 – 01).
1.2.Nel caso in esame il capo di imputazione descrive la condotta di ricettazione di alcune “centratine elettriche” estratte da una auto provento di furto ai danni di NOME COGNOME .
Si tratta dì una condotta che è stata “trasformata” dai giudici di merito, i quali unendo il dato contestato, ovvero la ricettazione di centratine elettriche provenienti da un autovettura rubata con una serie di ulteriori elementi emersi nel corso del processo (rinvenimento delle centratine su un’autovettura che presentava delle anomalie e che era stata acquistata da tale NOME COGNOME presso la carrozzeria del ricorrente) hanno ritenuto che fosse stata provata la “diversa” condotta di riciclaggio.
La ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di merito COGNOME non è stata compiuta apportando semplici precisazioni alla condotta contesta nel capo di imputazione, ma, invece, operando una radicale trasformazione dell’accusa: la ricezione delle centratine
elettriche contestata è diventata una complessa azione di manipolazione dell’autovettura venduta ad RAGIONE_SOCIALE con l’inserimento delle componenti, tra cui le centraline provenienti da un veicolo rubato (pag. 13 della sentenza impugnata e pagg 10 della sentenza di primo grado).
Si tratta dunque non della legittima attribuzione alla condotta “come contestata” di una diversa veste giuridica, ma della radicale trasformazione dell’accusa attraverso l’utilizzo delle sopravvenute emergenze processuali.
Tale operazione ha leso il diritto di difesa dato che il ricorrente nel corso del prim grado di giudizio non aveva potuto approntare alcuna specifica difesa nei confronti di una condotta di riciclaggio non contestata nei suoi elementi essenziali: nel capo di imputazione non si rinviene, infatti, alcun riferimento alla vettura rinvenuta nella disponibilit COGNOME, né all’azione di manipolazione della stessa attraverso l’installazione delle d centraline provenienti da l’auto rubato ad NOME COGNOME.
1.3. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate, limitatamente al reato di cui al capo d); si dispone pertanto la trasmissione degli atti pubblico ministero presso il Tribunale di Gela per l’ulteriore corso.
L’annullamento implica anche l’eliminazione della pena inflitta in continuazione per la condotta descritta al capo d), ovvero la pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa, sicché la pena finale deve essere rideterminata in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro seimilaottocento di multa.
il primo motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato.
2.1 Il collegio osserva che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione attuale ma anche in quella vigente quando si è verificato l’impedimento, dispone espressamente che il rinvio non deve essere disposto quando l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi.
Peraltro la Cassazione sul tema ha affermato, con interpretazione che si condivide, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui consente i diniego del rinvio richiesto per motivi di salute da uno dei codifensori dell’imputat allorquando l’altro sia presente in udienza, dato che la predetta disposizione processuale contempera il diritto di difesa dell’imputato sancito dall’art. 24 della Costituzione con principio, anch’esso di rango costituzionale (art. 111 Cost.), della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 37422 del 16/03/2017, COGNOME, Rv. 271239 – 01).
Pertanto non si rileva nessuna illegittimità o violazione del diritto di difesa nel rige della richiesta di rinvio.
Il terzo motivo proposto dall’AVV_NOTAIO non è consentito in quanto intempestivo. Invero la Corte di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, dato che con l’appello non era stato dedotto il vizio qui denunciato.
Con la prima impugnazione, infatti, il ricorrente si era limitato ad invocare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, sicché il vizio risulta dedotto “solo” con ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen..
Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo proposti dall’ AVV_NOTAIO no superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della conferma di responsabilità per le condotte descritte ai capi b), e), f) e g).
4.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
4.2. Nel caso in esame, la Corte di appello con riferimento alla condotta di riciclaggio descritta al capo b) rilevava che la responsabilità del ricorrente risultava provata dal numerose alterazioni rinvenute sul mezzo, che non erano riconducibili a mancata manutenzione e che il mezzo era stato rinvenuto proprio nei pressi dell’autocarrozzeria del ricorrente il quale, invero, contesta in modo generico la legittimità del percors argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata che, al contrario, offre una esaustiva giustificazione in ordine alla conferma della responsabilità. La riconducibilità dell’azione riciclaggio al ricorrente risulta infatti ampiamente giustificata dal rinvenimen dell’autovettura in giorni prossimi a quella del furto nella disponibilità di NOME e dall rilevazione delle tempestive azioni dì manipolazione (pag.12 della sentenza impugnata).
Con riferimento alla condotta di ricettazione descritta al capo e) la Corte d’appello rilevava che la provenienza illecita del veicolo risultava da una serie di circostanz rappresentate dalla polizia giudiziaria che aveva riferito che era stata accertata una visibile abrasione del telaio e che, nulla rilevando che la targa della vettura non foss tracciabile, la evidente manipolazione del telaio, unitamente alle particolari competenze di COGNOME, che faceva il carrozziere, escludevano che lo stesso detenesse il mezzo senza conoscerne la provenienza illecita (pag. 13 della sentenza impugnata).
Con riferimento alla condotta descritta al capo f) la Corte di Appello conferma responsabilità, rilevando che la consapevolezza della illecita provenienza dell’auto della quale si contestava la ricettazione derivava dalla mancata indicazione da pa ricorrente di elementi giustificativi; questi si era infatti limitato a riferire di in consegna l’autovettura da NOME NOME circostanza che, tuttavia, non risu riscontrata (pag. 14 della sentenza impugnata).
La mancata audizione dell’COGNOME non risulta censurabile, anche in considerazi del fatto che l’appello non risulta affatto centrato sulla richiesta di rin dibattimentale ma si limita a rappresentare la difficoltà di rintraccio del teste.
Infine con riferimento alla ricettazione contestata al capo g) la Corte d’ riteneva che non vi erano dubbi in mezzo in merito alla conoscenza in capo al ricor della provenienza illecita dell’autovettura, tenuto conto delle anomalie riscontra stessa che, considerato anche il lavoro svolto da COGNOME, non potevano non ess indicative della illecita provenienza della stessa; anche in questo caso si motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, in quanto la responsa risulta confermata sulla base del razionale esame degli elementi raccolti ed un confronto con i motivi di impugnazione (pag. 15 della sentenza impugnata).
Il sesto motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, con il quale si conte mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati consumati nel 2007 2008, è manifestamente infondato: a COGNOME è stata, infatti, riconosciuta la re reiterata, che estende sensibilmente il termine di prescrizione che si prolunga 2030, tenuto conto anche della sospensioni accertate (che ammontano ad oltre due ann
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente reato di cui al capo d) e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero il Tribunale di Gela per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023
L’estensore