Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47775 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Calvizzano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO , che conclude per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato nella qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE”della somma di 100.279,84 euro dovuta a titolo di P.R.E.U. e di canone di concessione RAGIONE_SOCIALE, cui aveva la disponibilità per ragioni del suo incarico di servizio pubblico, dal 18 dicembre 2017 al 16 maggio 2018.
Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando un unico motivo di seguito indicato.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione al principio di correlazione tra condanna e contestazione.
Si osserva che il Tribunale e la Corte di appello hanno dato atto che il debito accumulato dalla società di RAGIONE_SOCIALE è relativo ad incassi avvenuti prima del periodo indicato in contestazione, atteso che si riferisce ad appropriazioni avvenute nell’anno 2016, essendo il piano di rientro non onorato degli anni 2017-2018 riferito ad un debito pregresso.
Si rappresenta che nel periodo indicato nell’imputazione le due società di il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la prima, RAGIONE_SOCIALE, e la seconda, RAGIONE_SOCIALE, che si era accollata il debito della prima, non erano più operative perchè le macchinette elettroniche le RAGIONE_SOCIALE el erano state bloccate da remoto dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello, pur prendendo atto dell’errore in cui era incorso il primo Giudice nel ritenere che il peculato si fosse consumato al momento in cui la concessionaria aveva avanzato la richiesta di restituzione del denaro, e dando invece conto che il peculato, essendo reato istantaneo, si era già consumato al momento dell’appropriazione del denaro non versato alle scadenze quindicinali stabilite, non ha ritenuto fondata la doglianza difensiva in punto di diversità del fatto, avendo considerato non determinante tale questione sulla linea di difesa dell’imputato.
Al contrario, secondo il ricorrente tale discrasia temporale avrebbe condizionato la difesa dell’imputato, essendo stata svolta una perizia di ufficio ed una consulenza di parte su un debito maturato in un periodo diverso da quello contestato.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Si deve ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato
diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009).
Nel caso in esame, emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che neppure vi è stata una diversa collocazione temporale dei fatti storici accertati rispetto a quelli contestati, essendo stato commesso soltanto un errore giuridico in ordine alla indicazione del tempo di consumazione del reato.
Le operazioni di indebito omesso versamento degli importi incassati sono risultate accertate e ricostruite per gli stessi importi contestati nel capo di imputazione – anche grazie alla perizia disposta nel corso del dibattimento mentre l’errore attiene unicamente alla collocazione temporale della consumazione del reato dovuta alla differente impostazione dommatica seguita dal giudice rispetto alla nozione di impossessamento quale elemento integrante il delitto di peculato.
Non è risultato affatto vero che la perizia abbia operato una indagine su un periodo diverso da quello in cui si sono verificati gli ammanchi per gli importi indicati nel capo di imputazione.
Si tratta di condotte di appropriazione accertate rispetto a incassi effettuati fino alla data del 31 dicembre 2016 sulla base delle condotte di acquisizione che coincidono con quelle contestate ed individuate in base alla corrispondenza degli importi delle somme non versate alle scadenze stabilite, anche se di esse non risultano specificate le date nel capo di imputazione.
La data del commesso reato è errata non perché riferita ad appropriazioni ontologicamente diverse da quelle contestate, ma per l’errata configurazione giuridica del reato di peculato che ha indotto il P.M. ed il Giudice di primo grado a ritenere che la consumazione del reato non coincidesse con la scadenza del termine entro il quale le somme dovevano essere riversate al pubblico concessionario, ma andasse riferita al momento successivo in cui ne è stata reclamata la restituzione.
È agevole comprendere, però, che la data del commesso reato riferita al biennio 2017/2018 nel capo di imputazione è errata non perché riguardi appropriazioni diverse da quelle contestate (chiaramente evincibili dalla corrispondenza degli importi), ma perché correlata al momento in cui è stata avanzata la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’imputato, successivamente alla consumazione del reato di peculato.
Il peculato accertato corrisponde a quello contestato perché riferito allo stesso debito maturato negli anni pregressi, ma reclamato in epoca successiva a seguito del mancato adempimento dei piani di rientro concordati per dare tempo al NOME di sanare la propria posizione debitoria.
4
Si confonde, quindi, in modo evidente il profilo civilistico della concessione di una dilazione ai fini della restituzione dell’ammanco con quello penalistico del momento consumativo del reato.
Tuttavia, sotto il profilo che qui rileva della corrispondenza della condanna alla contestazione, l’accertamento del reato è avvenuto con riferimento agli stessi incassi non versati alle scadenze periodiche contrattuali (ogni 15 giorni) non indicate nel capo di imputazione / ma senza alcun pregiudizio al diritto di difesa, essendo evidente che la data di consumazione nel capo di imputazione è stata riferita ad un evento temporalmente successivo a quello in cui doveva essere ritenuta integrata la fattispecie di reato, perché correlata alla data del reclamo da parte della concessionaria anziché a quella in cui si sono verificate le appropriazioni.
Per esemplificare, mutatis mutandis si tratta di una situazione analoga a quella in cui nel capo di imputazione, ferma restando l’identil:à storica del fatto contestato, si indichi per errore la data di accertamento del reato anziché quella di consumazione.
È, dunque, evidente come non vi / 7( sia stata alcuna violazione del principio della corrispondenza della condanna alla contestazione, ma solo l’erroneo riferimento temporale ad un fatto storico estraneo alla fattispecie penale contestata e successivo alla consumazione del reato.
Si tratta in definitiva solo dell’omessa indicazione della data di consumazione del reato, che poteva eventualmente assumere rilievo sotto il differente profilo dell’indeterminatezza della imputazione, ma nessuna eccezione al riguardo è stata dedotta dal ricorrente.
È noto che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749).
Per completezza va osservato che, anche sotto tale profilo, il riferimento ai piani di rientro reclamati nel biennio 2017/2018 costituiva un dato storico ben preciso attraverso cui, unitamente alla descrizione degli importi e della durata del rapporto contrattuale, era senz’altro possibile per l’imputato avere contezza dei fatti addebitagli.
Va, infine, precisato che, trattandosi di reato consumato nell’anno 2016 con termine di prescrizione ultradecennale (anni dodici e mesi otto), la questione dell’erronea indicazione della data di consumazione neppure assume concreto rilievo ai fini della prescrizione del reato, non ancora maturata.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Co RAGIONE_SOCIALE · 11 , :re estensore
Il Presidente