Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 3 Marzo 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole, in concorso con COGNOME NOME, del reato di omicidio colposo ai danni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, trasportati dal veicolo dallo stesso condotto, in occasione di sinistro stradale verificatosi nel Comune di Lentini allorquando il COGNOME era impegnato in una manovra di svolta a sinistra per immettersi all’interno di una proprietà privata. In tale contesto sopravveniva da tergo il veicolo condotto dal COGNOME il quale, a velocità elevata, aveva tentato di sorpassare il mezzo del COGNOME, provocando la collisione tra i due autoveicoli da cui era derivato l’evento mortale.
2.1 giudici di merito, pure a fronte della rilevanza causale della condotta di guida tenuta dal coimputato COGNOME, riconoscevano profili di colpa causalmente rilevanti anche in capo al ricorrente COGNOME il quale, oltre a circolare sprovvisto di assicurazione, aveva trasportato i due passeggeri senza assicurarsi che gli stessi fossero provvisti di adeguati strumenti di protezione e di trattenuta, in particolare per non avere fatto assicurare il passeggero al suo fianco con cintura di sicurezza e per avere allocato il passeggero, che si trovava nella parte posteriore del mezzo, in uno spazio privo di sedile e quindi in una posizione insicura e pericolosa tanto che, per effetto della collisione, lo stesso era stato proiettato fuori dall’abitacolo. La Corte di appello evidenziava che, sebbene tale profilo di colpa generica non fosse stata specificamente contestata nel capo di imputazione, nondimeno non si era in presenza di una illegittima immutazione del fatto ritenuto in sentenza, in quanto il nucleo essenziale della contestazione era rimasto inalterato e gli elementi di fatto sui quali si era fondato l’addebito di colpa generica erano emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, a seguito dello svolgimento di un accertamento tecnico e che la difesa era stata posta in condizione di difendersi su tali profili, avendo acquisito contezza della loro rilevanza ai fini del verificarsi degli eventi mortali e di contraddire sul punto, anche mediante l’esperimento dell’impugnazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, la quale ha articolato un unico motivo di ricorso.
Deduce violazione di legge, anche processuale per inosservanza del principio di divieto di immutazione del fatto contestato e, pertanto, di mancata correlazione tra l’imputazione e quanto accertato in sentenza.
Assume in particolare che i fatti per cui era intervenuta la sentenza di condanna erano diversi e nuovi rispetto a quanto indicato in imputazione in quanto al COGNOME si contestava il mancato rispetto di norme sulla circolazione con riferimento alla condotta da tenere in occasione di una svolta a sinistra. I giudici, invero, pure avendo riconosciuto che l’imputato si era conformato alle regole del codice della strada, laddove la svolta era stata eseguita nel rispetto dei canoni legali e in presenza di linea discontinua e che il sinistro era sostanzialmente riconducibile alla condotta di guida del conducente antagonista che aveva eseguito una spericolata manovra di sorpasso allorquando la svolta era in corso di esecuzione, aveva ravvisato una colpa concorrente in capo al COGNOME estrapolandola da un contesto fattuale del tutto diverso, che attiene agli obblighi cui è tenuto il conducente di assicurarsi che i trasportati siano muniti di dispositivi di sicurezza, obbligo cautelare che prescinde dal contesto fattuale che aveva dato luogo al sinistro, profilo di colpa che, se contestato fin dalla origine, avrebbe consentito alla difesa dell’imputato di perseguire alternative strategie processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Infondato è il ricorso proposto dalla difesa del COGNOME, il quale deve essere pertanto rigettato.
Rileva il ricorrente che a fronte di una specifica contestazione di responsabilità per colpa enucleata nell’imputazione, il giudice territoriale ha finito per individuare profili di responsabilità a carico dell’imputato in ragione di una condotta omissiva del tutto diversa (non essersi assicurato del rispetto da parte dei passeggeri dell’obbligo di indossare cinture di sicurezza e più in generale di avere trasportato i passeggeri in una condizione di precaria sicurezza per le caratteristiche del mezzo condotto, in quanto privo di sedile). Si duole in particolare, dinanzi al giudice di legittimità, non solo della immutazione in sentenza del profilo di colpa ad esso ascritto, che si ripercuoterebbe sulla stessa materialità dell’azione omessa, ma anche del fatto che la trasformazione è stata la conseguenza dell’espletamento di incombenti istruttori e tecnici la cui assunzione non aveva consentito al prevenuto di usufruire di adeguati momenti di interlocuzione e di difesa.
2. Sul punto peraltro va subito riaffermato che il principio di correlazione tra sentenza e accusa oggetto di contestazione, riconducibile all’art.521 cod.proc.pen. risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale dell’addebito nei confronti dell’imputato, il quale si troverebbe di fronte, a sorpresa, ad un addebito del tutto nuovo senza avere alcuna possibilità di apprestare un’adeguata difesa. Il principio non risulta al contrario violato quando nei fatti, così come contestati, ovvero ritenuti nella decisione del giudice di merito, si possa parimenti individuare un nucleo comune e, in particolare quando gli stessi si trovino in rapporto di continenza rispetto alla originaria contestazione.
2.1 In tale prospettiva, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una incertezza sull’oggetto della contestazione, da cui consegua un effettivo pregiudizio per la difesa dell’imputato. Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio non deve esaurirsi nel pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa del tutto insussistente quando l’imputato, anche mediante l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez.Un, 22/10/1996 COGNOME, Rv.205619; Sez.4, n.4497 del 6/12/2015, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265946; Sez.2, n.17565 del 15.3.2017, COGNOME, Rv. 269569).
Sulla base di questo affermato va escluso che il contenuto della contestazione nei confronti dell’imputato abbia subito in sentenza una radicale trasformazione. In particolare in ipotesi del tutto assimilabile a quella di cui al presente giudizio questa Corte di legittimità ha affermato che una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento connmissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito (In motivazione la Corte ha precisato che i profili di colpa commissiva per il reato disastro colposo individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in
essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all’imputato, Sez.4, n.27389 del 8/03/2018, COGNOME; n.36778 del 3/12/2020, COGNOME NOME, Rv.273588).
2.2 Orbene nel caso in specie il giudice di merito, pure partendo dalla materialità dei fatti indicati nell’editto accusatorio, si è limitato a prendere atto che la veste di garanzia del prevenuto veniva in considerazione in ragione di condotte omissive del tutto propedeutiche e funzionali alla circolazione del veicolo e all’attuazione della manovra di svolta e che, per la pericolosità insita in tale segmento di circolazione, la mancata adozione di presidi di sicurezza in favore dei passeggeri sarebbe stata idonea a esporre gli stessi ad una grave situazione di pericolo.
2.3 Sotto diverso profilo va osservato come la corte di legittimità, recependo un orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, sez, 2, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), ha affermato che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, come nel caso in esame, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa da parte del giudice dell’appello, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati, non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica è tale da abbracciare la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, di tale che questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Sez. 4, Ord. n. 38818 del 04/05/2005, COGNOME Rv. 232427; Sez. 4, Sentenza n. 51516 del 21 Giugno 2013, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 257902). Si è rilevato, in tale contesto, che il principio di correlazione tra accusa e sentenza debba essere interpretato teleologicamente, non richiedendo una conformità formale tra i termini in comparazione ma implicando la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti – e in particolare l’imputato – non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio (Sez. 4, n. 35943 del 7/03/2014, COGNOME, Rv. 260161; n.53455 del 15/11/2018, COGNOME NOME, Rv.274500; n.7940 del 25/11/2020, COGNOME NOME, Rv.280950; n.6564 del 23/11/2022, COGNOME, Rv.284101).
2.4 Sul punto va poi evidenziato come risulti pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità il dato che la garanzia del diritto di difesa risulta
assicurata in ordine alla eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto, che peraltro nel caso in specie si ritiene non ricorra, quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, qualunque sia la modalità con cui il contraddittorio è stato preservato (fattispecie in cui il mutamento del titolo del reato era intervenuto all’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata espletata una perizia dalla quale emergeva in modo evidente quali fossero i fatti contestati e le ragioni per le quali, rispetto alla originaria contestazione del delitto di cui all’art.316 bis cod.pen., essi dovessero essere qualificati in termini di truffa sez.2, n. 44615 del 12/07/2013, COGNOME rv.257750; sez.6, n.47527 del 13/11/2013, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv 257278). Invero in tema di correlazione tra accusa e sentenza non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto, come nella specie, nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione (Sez.2 n.46786 del 24/11/2014, PG, PC e Borile; Rv.261051; sez.4, n.49175 del 13/11/2019, G., Rv.277948).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 Marzo 2024
Il consigliere estensore
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