Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cento il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE in relazione ai delitti di simulazione di reato e truffa alla assicurazione per ave simulato un furto chiedendo il relativo indennizzo inerente a due polizze stipulate. 2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza inerente al secondo capo di imputazione, nel quale, dopo la scelta del rito abbreviato, era stato aggiunto un ulteriore segmento di condotta relativa ad una seconda polizza assicurativa non contemplata nell’originaria rubrica ed attinente al furto di una
motocicletta.
Tale modifica non era stata comunicata all’imputato nelle forme di legge, violando le prerogative difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1.Dall’esame del verbale dell’udienza del 14 aprile 2021 – che questa Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – risulta che al momento della modifica del capo di imputazione n. 2, inerente al reato di cui all’art. 642 cod.pen., il rito abbreviato, richiesto dall’imputato, non era st ancora ammesso.
Ne consegue che, una volta procedutosi in tal senso nonostante la modifica della contestazione, l’eccezione non poteva più essere proposta, dovendosi ritenere che vi fosse stata una accettazione da parte della difesa della imputazione nei termini da ultimo modificati.
D’altra parte, la eventuale, asserita mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, come le altre patologie ad essa inerenti e riconducibili all’art. 522 cod. proc. pen., sono considerate, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nullità non assolute ma a regime intermedio (tra le tante, Sez. 4, n 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253217), sicché esse rimangono sanate dalla scelta del rito, secondo quanto previsto dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen..
Lo sbarramento processuale indicato, rende infondata l’eccezione difensiva anche a prescindere dalle osservazioni della Corte di appello, peraltro condivisibili,
.”
secondo cui la modifica della imputazione di cui al capo 2, non aveva comportato alcuna trasformazione radicale dell’accusa idonea ad integrare la nullità, trattandosi di una mera precisazione alla stregua di quanto emergente da una completa lettura della rubrica, anche in relazione al contenuto del capo 1, collegato al successivo sotto il profilo logico, cronologico e della finalizzazione della condotta Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 03.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente