Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilitaàt del reato, in relazione al capo D, per difetto di querela, con eliminazione della relativa pena, e per I.ginammissibilità del ricorso relativamente al capo B).
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di tentata violenza privata (capo D) e danneggiamento aggravato (capo B) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorso per cassazione, affidato al difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, è articolat su due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell’art. 129 co. 1 cod. proc. pen – dell’art. 8 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 150/2022 in relazione all’art. 610 cod. pen., in relazione al difet querela e alla conseguente improcedibilità del reato di violenza privata di cui al capo D), i seguito alle modifiche introdotte dalla citata novella. Sostiene, infatti, il ricorrente c relazione a tale delitto, non è stata mai stata presentata querela della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione della sentenza impugnata, illogica in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di danneggiamento, nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la Difesa, infatti, a front di una contestazione riferita al danneggiamento delle porte tagliafuoco e di alcune insegne del reparto di psichiatria dell’ospedale di Urbino, la prova raccolta nel giudizio ha avuto riguardo solo danneggiamento della cassettina porta chiavi del reparto medesimo. Cosicchè, il fatto addebitato è diverso da quello contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato con riguardo al capo D), per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibiiità, con eliminazione della relativa pena. Nel resto, prospetta doglianze manifestamente infondate.
Con riguardo alla tentata violenza privata di cui al capo D), fondatamente, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione al difetto di querela e alla conseguente improcedibilità del reat Infatti, a seguito della modifica normativa dell’art. 610,, cod. pen. ad opera del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), che ha innovato il regime di procedibilità del delitto, fatto accertato è diventato procedibile a querela. La regola, infatti, per il reato di violenza pri è la punibilità a querela della persona offesa, con alcune eccezioni, costituite dalla commissione del fatto nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero dal ricorrere del circostanza di cui al secondo comma (se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339 cod. pen.).
2.1. Di conseguenza, essendo divenuto, il reato contestato al capo D), procedibile a querela, in assenza della condizione di procedibilità, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto di querela, con eliminazione della pena inflitta per il delitto sub D).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo al delitto sub B), si duole il ricorrente che la contestazione attiene al danneggiamento di porte tagliafuoco e di alcune insegne del reparto di psichiatria dell’ospedale di Urbino, mentre l’istruttoria ha dimostrat danneggiamento della sola cassettina portachiavi, non indicata nell’imputazione. Deduce, quindi, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
3.1. Ebbene, per un verso, come ha osservato la Corte di appello, la condotta contestata è esattamente quella accertata: il ricorrente ha danneggiato beni presenti nel reparto di psichiatrica dell’ospedale servendosi di un estintore quale corpo contundente, risultando ininfluente, ai fini dell’affermazione di responsabilità, la res specifica sulla quale si è prodotto il danno, essendo incontestati gli elementi essenziali del reato.
3.2.Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). Si è anche precisato che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un ‘COGNOME‘, cit. – Sez. Un., n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
3.3.Vengono, qui in rilievo, i vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU, che riconosce diritto dell’imputato di essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatt materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Sez. 5 12213 del 13/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 260209).
3.4.Nella fattispecie in scrutinio – volendo ritenere che ci si trovi di fronte a un fatto che pre un connotato materiale ( la res su cui si è prodotta l’azione criminosa) difforme da quelli descritti nella contestazione originaria – è, però, agevole osservare che la necessaria puntualizzazione fattuale è avvenuta già nel corso del giudizio di primo grado, in seguito all’escussione de testimoni, e recepita nella sentenza dei Tribunale, senza che possa dirsi mutato, nei suoi elementi essenziali ( condotta – nesso causale – evento- elemento psicologico), il reato. L’imputato ha avuto contezza, fin dalla sentenza di primo grado, della natura e dei beni danneggiati, tant’è che ha formulato l’ eccezione, oggi reiterata, già con l’atto di appello.
3.5.Non sono quindi validamente invocabili, nella fattispecie, i principi della sentenza ‘Drassic della Corte EDU (gez. 11, 11/12/2007, n. 25575), i quali mirano a tutelare l’imputato dal disorientamento difensivo, affermandosi, alla luce di un’interpretazione sistematica delle lett. e b) dell’art. 6, par. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e de libertà fondamentali, che è diritto dell’imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giurid ad essi attribuiti (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 260209), affinchè possa esercitare i diritti di difesa riconosciuti dalla Convenzione in modo concreto ed effettivo.
3.6.La diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di primo grado non ha determinato alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola sistema espressa dalla Corte EDU, in ragione della facoltà dell’imputato di contestarla con
l’appello, prima, e con il ricorso per cassazione, poi. (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi Rv. 259564). L’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazi giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terz Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. COGNOME c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 – dep. 2013, COGNOME e altro, Rv. 254135). Cosa che, di fatto, è avvenuta nel caso in esame.
3.7. La violazione – secondo l’impostazione tutt’altro che formalistica della Corte di Strasburgo deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018). I principi della sentenza COGNOME non vengono, allora, in considerazione nella presente fattispecie, perché la corretta individuazione della condotta criminosa è stata effettuata con la sentenza di primo grado e il ricorrente ha avuto modo di reagire in sede di appello, oltreché dinanzi ai Giudici di legittimi D’altro canto, la Difesa si è limitata a sollevare la doglianza, ma non ha chiarito in che modo dalla diversa individuazione del bene oggetto di danneggiamento, siano derivate conseguenze sfavorevoli all’imputato (cfr. @alga. Sez. il, n. 5260/2017 e n. 18112/2016).
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata limitatamente al delitto sub D), per cui manca la condizione di procedibilità, con eliminazione della relativa pena di giorni quindici di reclusione; nel resto, il rico inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D), perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2024
Il Consigliere estensore