Correlazione Accusa Sentenza: Quando i Fatti Prevalgono sulla Forma
Il principio di correlazione accusa sentenza rappresenta una delle garanzie fondamentali del giusto processo, assicurando che l’imputato possa difendersi efficacemente solo sui fatti specifici che gli vengono contestati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su questo tema, stabilendo che la sostanza dei fatti contestati prevale su eventuali imprecisioni formali nell’atto di accusa.
Il Caso in Esame: Fabbricazione di Documento Falso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il delitto di fabbricazione di un documento di identificazione falso valido per l’espatrio, un reato previsto dall’articolo 497-bis, comma 2, del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico, ma cruciale, motivo di natura procedurale.
La Questione Giuridica: Violazione del Principio di Correlazione
Il ricorrente sosteneva la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione accusa sentenza, disciplinato dall’articolo 522 del codice di procedura penale. A suo dire, nell’imputazione originaria non era stato fatto esplicito riferimento al comma 2 dell’art. 497-bis, che descrive una specifica fattispecie di reato. Questa omissione formale, secondo la difesa, avrebbe compromesso il suo diritto a difendersi in modo completo sull’esatta natura dell’addebito.
La Decisione della Cassazione: Quando la Correlazione Accusa Sentenza è Rispettata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una precedente sentenza (n. 37434/2023), secondo cui il principio di correlazione non è violato quando gli elementi di fatto della fattispecie diversamente qualificata in sentenza siano stati comunque ritualmente contestati.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il fulcro del principio di correlazione accusa sentenza è la tutela del diritto di difesa. Tale diritto è pienamente garantito se l’imputato è stato messo nelle condizioni di conoscere e controbattere a tutti gli elementi fattuali che compongono il reato per cui viene poi condannato. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che, fin dal verbale dell’udienza di convalida, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dal comma 2 dell’art. 497-bis erano emersi e stati contestati all’imputato. L’omissione del numero del comma nell’atto di imputazione si è rivelata, quindi, una mera imprecisione formale, ininfluente ai fini della concreta possibilità di difesa. In sostanza, ciò che conta non è il nomen iuris (la qualificazione giuridica formale) attribuito al fatto nell’imputazione, ma la completa descrizione e contestazione del fatto storico stesso.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un’interpretazione pragmatica e sostanziale delle garanzie processuali. La Corte di Cassazione conferma che il sistema non deve cedere a un eccessivo formalismo. Se il fatto storico nella sua interezza è chiaro e contestato, permettendo all’imputato di difendersi su ogni aspetto dell’accusa, una successiva e più precisa qualificazione giuridica da parte del giudice non lede alcun diritto fondamentale. L’insegnamento per gli operatori del diritto è chiaro: la difesa deve concentrarsi sulla sostanza degli addebiti fattuali, poiché è su quelli che si gioca l’esito del processo, al di là di eventuali e sanabili imprecisioni nella redazione formale del capo d’imputazione.
È valida una condanna se il reato contestato nell’imputazione è descritto in modo leggermente diverso nella sentenza?
Non è valida se viene leso il diritto di difesa. Tuttavia, come chiarito dalla Corte, se tutti gli elementi di fatto del reato per cui si è condannati erano già stati contestati e l’imputato ha avuto modo di difendersi su di essi, la condanna è pienamente valida anche in presenza di una diversa qualificazione giuridica.
Cosa si intende per ‘principio di correlazione tra accusa e sentenza’?
È un principio fondamentale che garantisce all’imputato di essere giudicato e condannato solo per i fatti specifici che gli sono stati contestati nell’atto di accusa. Lo scopo è assicurare che l’imputato possa preparare una difesa completa e mirata, senza essere colto di sorpresa da accuse nuove o diverse in sede di giudizio.
Per quale motivo il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, nonostante l’omissione formale di un numero di comma nell’imputazione, è stato accertato che tutti gli elementi concreti e fattuali del reato erano stati contestati all’imputato fin dall’inizio del procedimento, garantendo così pienamente il suo diritto di difesa sulla sostanza dell’addebito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di fabbricazione di documento di identificazione valido per l’espatrio falso ex art. 497 bis comma 2 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per vizio della motivazione e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art 522 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia – peraltro richiamata dalla Corte di appello – secondo la quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi di fatto dell’aggravante diversamente configurata siano stati ritualmente contestati, così da consentire all’imputato di difendersi sull’oggetto dell’addebito (Sez. 5, Sentenza n. 37434 del 19/05/2023, Durollari, Rv. 285336). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente osservato che, fin dal verbale dell’udienza di convalida, era emerso che, all’imputato, sono stati contestati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’ad 497 bis comma 2 cod. pen., nonostante sia stato omesso di far riferimento al comma 2 nell’imputazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024