Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Acquaviva Picena il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di primo grado con cui NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile di una serie di reati di accesso
abusivo a sistema informatico, in continuazione tra loro, commessi in qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE, impiegato presso l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE– (capo 1) e del reato di peculato (capo 7); ha, inoltre, dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela il delitto truffa per cui era intervenuta condanna in primo grado (capo 3), applicando le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta.
Quanto al capo 7, cui è limitata l’impugnazione, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di essersi indebitamente appropriato, nella qualità dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE impiegato presso il centro territoriale di Perugia dal 05.01.2009 al 22.12.2014 e presso il centro territoriale di Ancona dal 23.12.2014 al 26.06.2017, da solo o in concorso con altri pubblici ufficiali, delle somme erogate dall’RAGIONE_SOCIALE per la remunerazione degli informatori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente di aver scelto di definire il procedimento nelle forme del rit abbreviato semplice sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, che gli imputava di aver ricevuto in consegna le somme di denaro da erogare per i contributi informativi forniti dalle fonti da lui gestite, mentre di somme egli non ha mai avuto il possesso, in quanto erano i capi centro che provvedevano personalmente, o a mezzo di funzionari di grado intermedio, a retribuire le fonti.
Sia la sentenza di primo grado, sul punto specificatamente impugnata con l’atto di appello, che quella di secondo grado pervengono all’affermazione di responsabilità modificando il fatto addebitato e, così, determinando una sostanziale lesione del diritto di difesa.
Il giudice di primo grado, infatti, fonda la responsabilità del COGNOME non sulla contestata ricezione del denaro ma sulla sua qualifica di gestore delle fonti COGNOME, COGNOME e COGNOME-, incaricato, in tale veste, della consegna del denaro, eventualmente in concorso con un co-gestore, mai identificato. Anche la sentenza di secondo grado fa conseguire la responsabilità del ricorrente non dalla disponibilità materiale del bene pubblico, ma dalla qualifica soggettiva rivestita.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 314 cod. pen.
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Il ricorrente censura la carenza e contraddittorietà della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado in ordine alle concrete modalità del ritenuto concorso di persone nel reato. Tali provvedimenti non specificano il contributo fornito da ciascun concorrente, né precisano se si riferiscano a concorso materiale o morale. Manca, inoltre, la verifica, sotto il profilo oggettivo, della connessione causale degli atti dei singoli compartecipi, e, sotto il profilo soggettivo, la verifi del collegamento finalistico esistente tra i contributi da ciascuno forniti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo viene denunciato il vizio di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale tale vizio è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contesta in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portat a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284713).
Così, il vizio non sussiste nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427).
Nel caso di specie viene contestato al COGNOME di essersi indebitamente appropriato di somme erogate dalla direzione dell’RAGIONE_SOCIALE per la remunerazione delle fonti da lui gestite.
Sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado, con motivazione non illogica e immune da vizi, ritengono provato che, per fonti che fornivano contributi informativi limitati come COGNOME, COGNOME e COGNOME, era il gestore diretto della fonte, ossia l’imputato, a essere incaricato della consegna della remunerazione.
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Del resto, era lui a seguire personalmente i collaboratori ai quali aveva parlato del denaro che «proprio da lui attendevano» (p. 16 sentenza impugnata).
Il fatto accertato è, dunque, corrispondente a quello contestato, né è dato comprendere, dalla lettura del ricorso, in cosa sarebbe consistita l’immutazione della contestazione, perché il ricorrente si limita a riportare piuttosto confusamente brani di verbali di dichiarazioni testimoniali, stralci di una memoria del pubblico ministero e fa rinvio alle argomentazioni dell’atto di appello.
Il ricorso così strutturato, dunque, appare inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove censure manifestamente contrastate dagli atti processuali.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico.
Deve premettersi che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento decisione impugnata.
Tale principio trova applicazione nel caso in esame in cui il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è carente e illogica in ordine alle concrete modalità del concorso di persone nel reato, limitandosi alla enunciazione teorica dei requisiti richiesti per la sussistenza di tale fattispecie.
Del resto, una volta ritenuta raggiunta la prova sia dello stanziamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di un contributo da versare alle fonti gestite dal COGNOME, che da lui tale contributo attendevano e che con lui avevano parlato, sia della mancata consegna di tale contributo, il concorso di un co-gestore è stato ipotizzato la Corte di appello in via meramente eventuale, per cui nessun ulteriore onere motivazionale poteva sussistere sul punto.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024.