Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/02/1974
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali la difesa deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché la riconducibilità dei fatti all’imputato, sono manifestamente infondati;
che, infatti, la risposta fornita dalla Corte d’appello all’eccezione difensiva è assolutamente corretta: i giudici d’appello hanno spiegato che, indipendentemente dall’indubbia erroneità del riferimento temporale contenuto nel capo di imputazione, è certo che “… la fattispecie risulta dettagliatamente descritta con indicazione del numero seriale del computer oggetto del reato mentre, come nella gran parte delle ricettazioni, non risulta indicato il giorno in cui avvenne la ricettazione …”, aggiungendo che “… è presente in atti querela sporta dal responsabile della sicurezza della base di Sigonella in data 6 maggio 2016, relativa al furto del computer …”;
che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01);
che deve essere esclusa la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (cfr., Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, COGNOME, Rv. 260009 – 01);
che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale NO 4lt 4.1 4 -4 1f5.4Skl.rc et~to contestazione, GLYPH sicché V questi GLYPH abbia GLYPH avuto GLYPH modo GLYPH di GLYPH esercitare GLYPH le
sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decision (cfr., Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419 – 01; conf. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, GLYPH Di GLYPH COGNOME Rv. 257278 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 – 01)vla piena e corretta conoscenza dell’imputazione GLYPH può intervenire non solo per il tramite del capo d’imputazione ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale e che consentano all’imputato di avere piena contezza degli elementi strutturali e sostanziali dei fatto (cfr., da ul Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, R, Rv. 286023 – 01; cpnf., Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 279090 GLYPH 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, GLYPH Ioghà, GLYPH Rv. 269455 GLYPH 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265825 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.