Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41231 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 10.11.2023 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10.11.2023 la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha condannato NOME alla pena, previo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di un anno e quattro mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 4 d. Igs. 74/2000 per aver indicato, nella veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nella
dichiarazione IVA riferita all’anno di imposta 2013 elementi passivi fittizi costituiti dall’imposta sul valore aggiunto a debito, pari ad C 942.926,46
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 521 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che dall’istruttor dibattimentale era inequivocabilmente emerso che l’anno di imposta in contestazione è il 2012, di talché la dichiarazione incriminata era quella presentata nel 2013, la quale come puntualizzato nella deposizione del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE era stata inoltrata completamente in bianco. Rileva pertanto come la suddetta condotta, concretizzatasi nell’invio di una dichiarazione che, in quanto priva di ogni elemento, ivi compreso il quadro relativo agli elementi passivi, non consentiva di desumere alcuna indicazione degli elementi passivi inesistenti, fosse in primo luogo inidonea a fondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Evidenzia l’inconsistenza del rilievo della Corte di appello secondo il quale la consulenza di parte non avrebbe dimostrato l’eseguito versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di IVA, rilevando che non era questa la omissione per la quale il prevenuto era stato condannato, bensì l’inoltro della dichiarazione in bianco, peraltro assimilandola indebitamente alla ben differente fattispecie della dichiarazione in cui uno soltanto dei quadri non sia stato compilato, la quale soltanto, secondo le precedenti pronunce di questa Corte, configurerebbe una dichiarazione infedele. Deduce in ogni caso, al di là della qualificazione giuridica del fatto, la assoluta diversità tra la condotta contestagli, consistita nell dichiarazione di elementi passivi fittizi, e la condotta per la quale era stato condannato, costituita dalla presentazione di una dichiarazione fiscale in bianco. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo lamenta, invocando il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale, l’insussistenza del dolo specifico atteso che la dichiarazione suddetta era stata inviata in bianco per un mero disguido tecnico di trasmissione dell’elaborato in via telematica, così come chiarito dal consulente di parte, e non già con la finalità di evadere le imposte, considerato altresì che l’errore commesso non poteva essere corretto con una nuova dichiarazione integrativa posto che l’accertamento era stato compiuto prima della scadenza del termine del 30.9.2014, ovverosia nel giugno 2014.
2.3. Con il terzo motivo deduce che la pena inflittagli, stante la pena base fissata in due anni di reclusione, non corrisponde al minimo edittale vigente al tempo del commesso reato che prevedeva la reclusione da uno a tre anni e che, anche a volere ritenere, come affermato dalla Corte di appello, che si tratti di una sanzione corrispondente alla media edittale, era necessaria specifica motivazione in ordine ai criteri che avevano guidato l’esercizio del potere discrezionale nella
fissazione del trattamento sanzionatorio ove non corrispondente al minimo previsto ex lege. Identica doglianza viene spiegata con riferimento alle pene accessorie anch’esse quantificate dal Tribunale in assenza della necessaria motivazione. Si suole conseguentemente che i giudici del gravame si siano limitati a confermare tanto la pena principale quanto le sanzioni accessorie, senza fornire alcuna risposta alle censure difensive.
3 Alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, il difensore dell’imputato ha obiettato con memoria di replica che la contestazione e la conseguente affermazione di responsabilità relativa all’indicazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2013 di elementi passivi fittizi pari a C 942.926,46 era palesemente contraddetta dall’invio di una dichiarazione in bianco, quale inequivocabilmente era quella inviata dal COGNOME per la suddetta annualità e che pertanto nessun addebito in ordine alla mancata indicazione di elementi passivi fittizi, nulla figurando nella relativa casella del modulo, poteva essergli mosso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo deve ritenersi fondato e, come tale, assorbente, stante la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Tale principio è disciplinato dall’art. 521 cod. proc. pen., che stabilisce che i giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza e non risulti attribuito alla cognizione del Tribunale collegiale, anziché monocratico. Questa facoltà – che risponde all’esigenza, in capo al giudice, di inquadrare la condotta accertata nei suoi più corretti termini giuridici, sì da riconoscere la fattispecie reato effettivamente riferibile al caso di specie – si deve conformare a due criteri essenziali, connessi in modo indissolubile tra loro ed ulteriori a quelli, di caratter procedurale, riportati nella norma testé citata: l’identità del fatto ritenuto sentenza rispetto a quello contestato e l’assenza di ogni pregiudizio in punto di esercizio del diritto di difesa rispetto allo stesso. Il primo elemento si ricava dal stesso testo dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., se letto alla luce del comma seguente; a mente di quest’ultimo, infatti, il giudice che ritiene che il fat accertato sia “diverso” da come contestato, deve trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero, diversamente dall’ipotesi in cui la diversità atteng soltanto alla qualificazione giuridica dello stesso fatto, nel qual caso – attesa l richiamata lettera del comma 1 – potrà procedere a riqualificazione a mezzo sentenza.
Non essendo tuttavia sempre agevole comprendere se tale carattere di identità/diversità sussista o meno nel caso concreto, e quale portata debba effettivamente rivestire per consentire l’intervento dell’uno o dell’altro comma della norma in oggetto, soccorre, quale ulteriore elemento di verifica, il secondo criterio concernente l’effettività del diritto di difesa. Al riguardo, occorre richiamar l’orientamento espresso dal supremo Consesso di questa Corte, in forza del quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051).
In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte dei quali l’imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, COGNOME, Rv. 239866). Ne deriva che la nozione strutturale di “fatto” – inteso come episodio della vita umana nelle sue connotazioni oggettive e soggettive – va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, COGNOME, Rv. 257015), non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (tra le altre, Sez. 6 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655; Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavalieri, Rv. 258941). Quando invece non vi sia alcun rapporto di continenza nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito, si configura un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione che si riverbera in termini di concreto pregiudizio ai diritti dell difesa (Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888)
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie dove il fatto contestato ai sensi dell’art. 4 d. Igs. 74/2000 risulta consistito nella condotta commissiva costituita dall’aver indicato, come accertato, secondo quanto indicato nel capo di imputazione, in data 12.8.2014, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2013 quali elementi passivi fittizi VIVA a debito pari ad C 942.926,46, mentre la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato si basa sulla condotta da costui tenuta per aver inoltrato all’RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione completamente in bianco, ovverosia compilata solo nell’intestazione ma priva nel suo contenuto di alcun reddito sia attivo che passivo, che tuttavia risulta dalla sentenza di primo grado riferita all’anno di imposta 2012, essendosi ritenuto che la sua presentazione in mancanza dei dati reddituali e contabili per la determinazione del reddito imponibile integri comunque una dichiarazione infedele.
E’ dunque il fatto storico in contestazione, al di là RAGIONE_SOCIALE valutazioni di merito sulla penale rilevanza della condotta, ad essere stato integralmente stravolto, con una assoluta novazione dei termini dell’addebito che la condanna pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello ha trasformato tanto per quanto riguarda la dichiarazione IVA incriminata, che da quella relativa all’anno di imposta 2013 è diventata quella relativa all’anno di imposta 2012, quanto per quel che concerne la condotta materiale che da indicazione di uno specifico importo quale IVA a debito è diventato la falsa attestazione di un reddito pari a zero.
Non può in tal caso sostenersi che l’imputato si sia difeso su tali questioni posto che quel che non viene spiegato dalla sentenza impugnata, che ripercorre, incurante RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante, la stessa linea motivazionale del giudice di primo grado, è la correlazione tra la condotta antecedente relativa alla presentazione di una dichiarazione completamente in bianco nel suo contenuto per la quale è stata ritenutala colpevolezza dell’imputato e l’indicazione nella dichiarazione di imposta successiva di un debito IVA quantificato in C 942.728 configurante, secondo la contestazione, elemento passivo fittizio, confermato secondo i giudici di merito dal mancato successivo versamento del relativo importo. In definitiva il rapporto tra le due condotte, quella accertata e quella contestata, si pone in termini di eterogeneità ed incompatibilità sostanziale che di per sé si traduce, in difetto di un nucleo comune che consenta di ritenere la condotta accertata un fisiologico epilogo decisorio di quella contestata, nella menomazione dei diritti della difesa e conseguentemente nella violazione del principio sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., non essendosi peraltro proceduto ad alcuna modifica della contestazione da parte del PM (Sez. 3, Sentenza n. 818 del 06/12/2005, COGNOME, Rv. 233257; Sez. 6, Sentenza n. 81 del 06/11/2008, COGNOME, Rv. 242368; Sez. 6, Sentenza n. 7893 del 06/12/2017, Mira, Rv. 272269).
Ne consegue che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio e insieme ad essa anche quella pronunciata all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Salerno in data28.2.2023, disponendosi la trasmissione degli atti a tale ufficio per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso Così deciso 1’1.10.2024