Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato.
Lette le conclusioni depositate in atti a mezzo PEC, nelle quali il ricorrente insiste nell’accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, sono reiterative di ragioni di doglianza già attentamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in diritto (cfr. Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, COGNOME, Rv. 260009:”Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli”)
Rilevato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr. Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).
Considerato che, nella specie, nessun concreto pregiudizio è stato addotto dalla difesa nel ricorso, essendo le doglianze sul punto del tutto generiche.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la questione riguardante la corretta qualificazione giuridica del fatto ha formato oggetto di puntuale disamina da parte della Corte di merito, che ha espresso sul punto una motivazione immune da censure.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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