Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Marina di Gioiosa Ionica il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Montreal (Canada) il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Marina di Gioiosa Ionica il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 31.5.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Genera NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difesa di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricor insistendo nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.3.2017 la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato l’affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti per i fatti di associazione a delinquere ex art. 74 DPR 309 del 1990, e per qual che riguarda costoro, aveva escluso la aggravante della transnazionalità come quella della agevolazione mafiosa rideterminando così le pene nei confronti del COGNOME e del COGNOME previo riconoscimento, per costoro, RAGIONE_SOCIALE circostante attenuanti generiche stimate prevalenti sull’aggravante di cui al comma terzo dell’art. 74 TU STUP., in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno; per COGNOME, con le già ritenute attenuanti generiche, in anni quattro, mesi cinque e giorni 1 ,0 di reclusione;
avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione, oltre agli altri condannati, il COGNOME, con due motivi, il COGNOME, con due motivi, e l’COGNOME con tre motivi;
la VI Sezione di questa Corte, con sentenza del 6.11.2019 aveva annullato la sentenza della Corte d’appello nei confronti del COGNOME, del COGNOME e dell’COGNOME rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria;
la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha riqualificato il capo A) nella ipotesi di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 per cui, riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito, ha rideterminato la pena nei loro confronti nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
ricorrono nuovamente per cassazione il COGNOME, il COGNOME e l’COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono:
5.1 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
5.1 violazione e falsa applicazione della legge penale processuale con riferimento agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.; violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73 DPR 309 del 1990: richiama, infatti, la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa che ha ritenuto provato il tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla repubblica sudamericana del Guyana in cui il ricorrente è stato riconosciuto partecipe in forza di una serie di conversazioni intercorse tra il settembre ed il novembre del 2012; segnala che la Corte d’appello ha fornito una
motivazione soltanto apparente, generica e superficiale, rispetto ai rilievi difensivi formulati con la memoria difensiva; sottolinea che non esiste alcun dialogo in cui il COGNOME abbia fatto riferimento a quello che sarebbe stato il reale oggetto del carico proveniente dal Guyana e come la Corte non spieghi la ragione per cui la sua presenza ad incontri e dialoghi, di cui non era stato possibile captare l’oggetto, potesse fondare la sua penale responsabilità, essendosi limitata ad adagiarsi sulle precedenti sentenze senza tuttavia chiarire quale sarebbe stato il contributo causale da lui offerto; riporta, ancora, stralci della ricostruzione fornita dai giudi di merito da cui risulterebbe evidente che il controllo e la gestione RAGIONE_SOCIALE e-mail fosse appannaggio del COGNOME e non del COGNOME aggiungendo che era stato il primo a sollecitare il secondo a garantire il prestito; richiama, quindi, l’episodio del bonifico di 815 euro segnalando come la Corte non abbia spiegato le ragioni per le quali un soggetto consapevole del carattere illecito di un affare milionario, possa pensare di parteciparvi con una somma di quel genere ed utilizzando le proprie credenziali;
5.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen.: rileva la illogicità della decisione quanto al trattamento sanzionatorio che è stato determinato in misura eguale per il COGNOME rispetto all’COGNOME ed al COGNOME cui era stata contestata anche la recidiva;
5.2 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
5.2.1 violazione di legge processuale con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla riqualificazione operata dalla Corte d’appello:
5.2.2 violazione di legge processuale con riguardo all’art. 441, comma primo, cod. proc. pen.: rileva che la condotta di tentata importazione di cocaina per la quale il giudice di rinvio ha riconosciuto responsabile il ricorrente costituisce fatto nuovo, ontologicamente incompatibile, oltre che autonomo ed ulteriore rispetto a quello originariamente contestato; sottolinea, infatti, che quest’ultimo aveva ad oggetto la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio ex art. 74 DPR 309 del 1990 senza alcun riferimento a reati “fine”; né, aggiunge, può rilevare il fatto che la difesa sia stata messa in grado di interloquire sulla fattispecie di tentata importazione di stupefacente; sottolinea, ancora, che il divieto di immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto a quello contestato era diretta conseguenza del rito abbreviato non condizionato prescelto dagli imputati;
5.3 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
5.3.1 violazione di legge sostanziale e processuale, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla riqualificazione: rileva che la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 avuto riguardo a condotte inequivocabilmente diverse da quelle descritte nella imputazione di cui sottolinea la funzione essenziale alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali; sottolinea come, nel caso di specie, non si verta nella ipotesi di sussunzione del fatto contestato in una diversa fattispecie incriminatrice ma di condanna per un fatto mai contestato; richiama i principi evocati nella sentenza “Drassich” sottolineando tuttavia come nel caso di specie la Corte abbia ritenuto che l’imputazione elevata nei confronti del ricorrente evocasse due tentativi di importazione di cocaina descritti nella informativa di reato, finendo perciò per contestare e ritenere ciò che la pubblica accusa aveva ritenuto di non fare nonostante il GUP avesse affermato essere tale da poter essere contestato; rileva che il collegio si era intrattenuto persino sulla possibilità di ritenere la aggravante di cui all’art. 80 DPR 309 del 1990 per poi escluderla solo per l’assenza di riscontri obiettivi;
5.3.2 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del reato: rileva che la Corte d’appello ha riportato integralmente la sentenza di primo grado e quella rescindente ritenendosi esonerata dall’onere di accertare i fatti ed il coinvolgimento degli imputati e sostenendo essersi in presenza di un tentativo punibile in presenza di una “trattativa affidante”; richiama le caratteristiche che deve possedere il tentativo di importazione per integrare una condotta punibile a tale titolo sottolineando come la Corte abbia omesso di vagliarne i presupposti fattuali e non abbia riscontrato le doglianze articolate con l’atto di appello circa l rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte al ricorrente finendo con il concludere, contraddittoriamente, nel senso che il COGNOME si sarebbe prestato ad eseguire “ciecamente” le direttive impartite da altri; richiama, inoltre, la conversazione riportata nell’atto di appello sul cui contenuto la Corte ha omesso di fornire alcun riscontro così come ha fatto per quanto concerne la ulteriore conversazione pure ivi evocata tra NOME e NOME; segnala che la stessa Corte ha qualificato il COGNOME come un semplice “schermo” dell’attività altrui, oggetto peraltro di espressioni spregiative a lui riferite dai presunti complici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate.
1.1 Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio e giudicati responsabili nei due gradi di merito, per il delitto di cui all’art. 74 DPR 309 del 1990 per essersi associati tra di loro e con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed altri (separatamente giudicati) oltre che con una pluralità di soggetti sudamericani e nordamericani non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In particolare, gli associati si sarebbero impegnati ad assicurare la individuazione, in Sudamerica e, in particolare, in Guyana, Bahamas, fonti di approvvigionamento di ingenti partite di stupefacente del tipo cocaina da inviare in Italia occultata in carichi di copertura quali frutta fresca, carbone; a rinvenire in Italia, fornitori di eroina da vendere negli Stati Uniti ed a ricercare soggetti interessati all’acquisto di tutta o parte della sostanza stupefacente importata dall’estero.
Tra queste attività, peraltro, era stata individuata quella concernente la ricerca di “… aziende sudamericane (quali la RAGIONE_SOCIALE) ufficialmente dedite all’esportazione di tali prodotti, mediante le quali procedere all’occultamento dello stupefacente ed all’invio di detti prodotti in Italia”; ma, anche, “la ricerca e l tenuta di rapporti con soggetti titolari di aziende dedite all’import-export in grado di sdoganare i carichi in cui sarebbe stato occultato lo stupefacente eludendo i normali controlli di frontiera; l’effettuazione di viaggi anche in Sudamerica per visionare lo stupefacente; l’acquisto dei carichi legali nei quali occultare il narcotico importato dall’estero”.
In questo contesto, stando al tenore letterale della originaria imputazione, al COGNOME ed al COGNOME era stato contestato che, operando quali partecipi, avrebbero assicurato la copertura del traporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica nei quali occultare lo stupefacente, così assicurando la successiva immissione nel mercato italiano; all’COGNOME, sempre in qualità di partecipe, di aver coadiuvato il COGNOME nella ricerca di finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente importato e assicurava il
finanziamento del viaggio alle Bahamas di COGNOME ove perfezionare gli accordi con i fornitori.
1.2 I giudici di primo e di secondo grado avevano ricostruito la vicenda sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative acquisite anche con il contributo di un agente statunitense sotto copertura indicato come “NOME“, autorizzato dall’Autorità Giudiziaria italiana competente, al suo arrivo in Italia, ad agire in quella veste, e che avevano consentito di validare la ipotesi accusatoria concernente l’esistenza e la operatività del sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica oltre che la commissione dei reati fine di cui ai capi D), F), G), H) e L) e, infine, all’attribuzione di tali fatti criminosi, così come rispettivamente ascritti, agli imputati tratt giudizio.
In particolare, si era ritenuta raggiunta la prova che NOME COGNOME, soggetto di origine calabrese operante soprattutto negli Stati Uniti ed in contatto con gli ambienti criminali di quel Paese, in accordo con il suocero NOME COGNOME, si era reso promotore dell’instaurazione di rapporti con soggetti calabresi, aventi il loro principale referente in NOME COGNOME, che avevano condotto alla creazione di “una rete stabile di soggetti legati dal comune intento di commercializzare stupefacenti mediante esportazioni di eroina dalla Calabria verso gli Stati Uniti, dove la stessa era destinata alla distribuzione …” – ciò cui riferiscono i reati fine sopra indicati – “… e, in un secondo momento, mediante importazione in Italia di cocaina proveniente dal Sud America, destinata segnatamente alla Calabria al fine di essere smerciata” (cfr., dalla sentenza rescindente).
Detta rete – sempre secondo la ricostruzione dei giudici di merito – era costituita, per ciò che concerne la componente calabrese, oltre che dall’COGNOME e dal NOME, anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si era inoltre ritenuto che il gruppo italiano si sarebbe ampliato nel tempo con il coinvolgimento di NOME COGNOME, che, per il tramite del NOME, una volta espulso dagli Stati Uniti a séguito di una condanna, aveva trovato sistemazione nel beneventano e, con l’ausilio di NOME COGNOME e di altri soggetti dimoranti in Campania – quali NOME COGNOME e NOME COGNOME – si era “occupato di organizzare ulteriori traffici di stupefacenti, stringendo rapporti con tali NOME e NOME“, aventi il ruolo di intermediari con imprecisati fornitori di cocaina RAGIONE_SOCIALE Bahamas; traffici cui non era “rimasta estranea la componente calabrese del sodalizio, come dimostrato dal costante collegamento tra il COGNOME e NOME e dai viaggi in Calabria del COGNOME per gli incontri con i calabresi, propiziati dallo stesso NOME, finalizzati a procurare i finanziamenti necessari per l’importazione degli stupefacenti” (cfr., ivi).
1.3 Nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 27.3.2017, che aveva confermato l’iniziale ed originaria impostazione accusatoria, avevano proposto ricorso, tra gli altri, anche gli odierni ricorrenti.
1.3.1 NOME COGNOME, con un primo motivo, aveva sostenuto l’insussistenza, in atti, della prova della consapevolezza di far parte dell’associazione per cui è processo: l’imputato non avrebbe avuto cognizione alcuna né dell’illiceità dell’affare, in cui si sarebbe trovato coinvolto avendo inteso unicamente agevolare la definizione della posizione debitoria con NOME COGNOME dell’amico COGNOME, con il quale intratteneva comprovati e leciti rapporti di lavoro, né della stessa esistenza del sodalizio di cui i giudici di merito avrebbero trascurato di vagliare gli elementi costitutivi.
1.3.2 NOME COGNOME aveva a sua volta articolato un primo motivo con cui aveva denunciato il ragionamento, definito “decisamente insufficiente”, sviluppato dalla Corte territoriale, che avrebbe fatto scaturire la prova del coinvolgimento del suo nel sodalizio criminoso dalla sostanziale contestazione, nei suoi confronti, del “concorso in una violazione dell’art. 73 DPR 309/90 che, essa stessa, non aveva però superato il limite della punibilità penale”, concernendo un fatto d’importazione mai perfezionatosi; per altro verso aveva lamentato che la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera ricostruzione del fatto storico, non superando le puntuali doglianze difensive a suo avviso significative della ritenuta ignoranza, da parte sua, di una programmata attività d’importazione di sostanza stupefacente, da avviarsi una volta effettuata, a mo’ di prova, una iniziale e lecita attività d’importazione di frutta esotica, per la quale sola l’odierno imputato si era impegnato, ignorando gli accordi intercorsi fra altri soggetti, nelle persone del COGNOME e dell’COGNOME.
1.3.3 Da ultimo, quindi, l’COGNOME aveva lamentato, con un primo motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza di secondo grado, pur in assenza di impugnazione della parte pubblica, applicato al prevenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata; con un secondo motivo, la “mancata assunzione di prove decisive sopravvenute dopo la sentenza di primo grado”, ex art. 606 lett. d) del codice di rito, avuto riguardo alla disattesa richiesta d procedere all’esame dibattimentale del COGNOME, “che andava necessariamente acquisito stante la sua decisività”.
Con un terzo motivo, infine, l’COGNOME aveva dedotto violazione di legge, in relazione alla norma incriminatrice di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta partecipazione al sodalizio: aveva in particolare sostenuto che gli elementi considerati dalla Corte territoriale per ritenere l’esistenza di un sodalizio e la sua partecipazione sarebbero stati del tutto
inidonei ad integrare il paradigma del reato contestato: più specificamente, aveva dedotto che “nell’aggregazione estemporanea di soggetti coagulata intorno al COGNOME (…) non è dato ravvisare la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, volta alla commissione di una serie indeterminata di reati” e che “la ritenuta consapevolezza dell’agente (COGNOME) di operare nell’interesse di un gruppo organizzato” sarebbe comunque insufficiente “a denotarne il contributo qualificante ai fini della partecipazione associativa”, in assenza della doverosa verifica sul “se tale apporto sia idoneo a denotare la sussistenza del pactum sceleris, che rimanda alla stabilità nel tempo dell’accordo, alla disponibilità di risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo e, quindi, alla creazione di un legame strutturato fra i soggetti (…) , ovvero si risolva in un apporto estemporaneo e funzionale alla trattazione di singole partite di stupefacente e di singole transazioni illecite”, ipotesi, quest’ultima, che si era affermato esattamente attagliarsi alla vicenda oggetto del presente processo.
1.3 Con sentenza del 6.11.2019, la VI Sezione di questa Corte aveva deciso sui ricorsi degli odierni imputati.
Le posizioni di COGNOME e COGNOME erano state affrontate congiuntamente avendo entrambi contestato la correttezza RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito in ordine, in primo luogo, alla loro consapevolezza circa la natura dell’affare in cui erano stati coinvolti ovvero a questioni che sono state riproposte in questa sede con il primo motivo del ricorso articolato nell’interesse del COGNOME e con il secondo motivo del ricorso del COGNOME.
La VI Sezione ha giudicato inammissibili le censure.
Quanto alla posizione del COGNOME, dopo aver riepilogato i termini fattuali della vicenda, ha fatto presente che “… l’assunto difensivo, secondo cui il detto COGNOME sarebbe stato ignaro dei reali interessi sottesi all’operazione, alla quale si sarebbe prestato fidando sulla sua apparente veridicità, allo scopo di lucrare un facile guadagno, non può trovare ingresso nella presente sede” poiché “… dietro il fragile paravento del vizio di motivazione, il ricorso intende in tal modo sollecitare questo Collegio ad una non consentita diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, rispetto a quella ribadita dalla Corte distrettuale, che ha opportunamente evidenziato: a) la strategia seguita dall’COGNOME, che, una volta stabilito il contatto con il COGNOME grazie al COGNOME, ben consapevole della sua necessità di denaro, ritenne di ingraziarsene i favori mediante la concessione di un (modesto) prestito, in funzione dell’accoglimento della sua richiesta di ottenere le credenziali della posta elettronica del prevenuto; b) il carattere “semplicistico” – perciò privo di ogni credibilità – della prospettiva difensiva, per cui il COGNOME sarebbe stato allettato
dalla prospettiva di guadagni attraverso la vendita della frutta esotica, tanto più ove si consideri la totale diversità del settore merceologico rispetto a quello del commercio ittico, in cui il predetto operava; c) la piena coerenza, rispetto a siffatta impostazione, RAGIONE_SOCIALE attività svolte in prima persona dal COGNOME, ritenute niente affatto dimostrative della sua buona fede, posto che, al fine della riuscita dell’operazione illecita, non era solo necessario creare una copertura attraverso l’importazione di frutta esotica, ma anche fare in modo che la merce lecita importata venisse distribuita nel mercato, sì da creare una parvenza di regolarità dell’operazione medesima, in conformità alle inequivoche risultanze della conversazione fra il COGNOME e l’agente americano sotto copertura, appositamente richiamate dalla sentenza impugnata; d) il tenore di altro colloquio, questa volta intercorso fra l’COGNOME ed il COGNOME, significativo dell’abbozzata interferenza del COGNOME e del COGNOME rispetto alla gestione della vicenda, rivendicata a sé con decisione dall’COGNOME (NOME: “lo sapevano”; NOME: … solo l’appoggio, che poi altri cazzi me li sbrigo io… Qua i movimenti li faccio io … i movimenti li faccio, so i come li faccio)” (cfr., dalla sentenza rescindente).
Considerazioni analoghe erano state sviluppate, nella sentenza rescindente, sulla posizione del COGNOME di cui era stato evidenziato “… il ruolo di mediatore … svolto in funzione della messa in contatto con il COGNOME, di cui si è già dato atto in precedenza, per il resto la sentenza impugnata si limita a porre l’accento sul fatto che egli fosse frequentemente contattato dagli altri sodali ogniqualvolta occorreva mettersi in contatto con il COGNOME, come è avvenuto, ad esempio, il giorno stesso in cui è stato effettuato il bonifico, del pari sopra richiamato”; in definitiva “… la posizione del ricorrente in esame, pur nella sua specificità, è strettamente collegata a quella del coimputato, onde sono qui replicabili le identiche considerazioni sviluppate nel sub-paragrafo che precede, a proposito della compatibilità di un suo coinvolgimento circoscritto alla sola operazione illecita poi abortita” (cfr., ivi).
In definitiva, secondo la Corte “… è pacifico che, onde dare concreta attuazione alla prima programmata spedizione di cocaina in Italia (peraltro poi abortita), i sodali ritennero di mascherarla attraverso una normale compravendita commerciale, a tal fine avvalendosi di una ditta di copertura, che fu individuata in quella del COGNOME – effettivamente titolare di una ditta ittica ed al tempo gravato da una pesante situazione economica, in quanto oberato da debiti per far fronte ai quali aveva fatto ricorso ad usurai – che fu messo in contatto con l’COGNOME grazie alla mediazione del COGNOME, che da tempo lo conosceva”.
Tanto premesso in punto di consapevole partecipazione dei due (tanto il COGNOME quanto il COGNOME) all’operazione, la VI Sezione aveva invece giudicato censurabile la motivazione con cui i giudici reggini avevano ritenuto possibile
desumere, da ciò, la partecipazione dei due al sodalizio di cui al capo 1 della rubrica; si era perciò escluso di poter far luogo ad “… alcun automatismo nell’attribuzione al prevenuto della veste di partecipe del sodalizio criminoso di cui è stata accertata l’esistenza: ciò alla luce del ruolo circoscritto dell’imputato (…) quale delineato dai giudici di merito, che hanno anzi evidenziato la ferma reazione opposta a qualsivoglia sua ingerenza, al di là RAGIONE_SOCIALE ristrette incombenze affidategli ai fini del mascheramento dell’importazione, nonché in ragione della natura logicamente esplorativa della prima spedizione, in tal senso essendo sintomatiche le oscillazioni RAGIONE_SOCIALE trattative dei calabresi con i sodali americani (su cui si sofferma segnatamente la pronuncia di primo grado), ai fini della scelta della tipologia di operazione commerciale di copertura”; anche esaminando la posizione del COGNOME, la sentenza rescindente ha spiegato che la motivazione della sentenza impugnata “… non è in grado di superare se non in forza di enunciazioni autoreferenziali, anche in questo caso imponendosi pertanto il rinvio ad altro giudice che, nella libertà di giudizio sua propria, valuti se il complessivo quadro probatorio acquisito consenta di enucleare dati tangibili che possano fondare, anche su base logica ma in termini stringenti – ad esempio, tenuto conto di come si pervenga all’implicazione nella vicenda del prevenuto e quale fosse il rapporto dallo stesso intrattenuto con l’NOME ed il NOME – la conclusione del consapevole inserimento del COGNOME nel sodalizio criminoso per cui è processo” (cfr., ancora, ivi).
Quanto, poi, all’COGNOME, la VI Sezione, disattesi i primi due motivi, aveva analogamente ritenuto che “… l’affermazione della Corte distrettuale – a detta della quale le condotte poste in essere dall’attuale ricorrente darebbero conto di una comunanza di interessi col COGNOME e con altri soggetti coinvolti che va al di là della semplice partecipazione ad una singola vicenda delittuosa, denotando esse stesse, invece, una completa adesione alla programmazione delittuosa nel campo degli stupefacenti di un sodalizio destinata a durare nel tempo – è, ancora una volta, autoreferenziale” ritenendo, anzi, alternativamente praticabile “l’assunto della difesa secondo cui ci si troverebbe in presenza unicamente del contributo fornito dal prevenuto ad un tentativo di importazione di droga mediante l’aggregazione estemporanea di vari soggetti, al di fuori di un programma criminoso di largo respiro” e che “… riveste quanto meno pari dignità rispetto alla recepita impostazione accusatoria, a fortiori rispetto alla posizione dell’COGNOME, che sì muove esclusivamente nell’orbita del COGNOME ed in posizione sottordinata rispetto a questi, che è il solo ad avere e gestire i contatti sia con gli americani che con il NOME ed i calabresi” (cfr., ancora, dalla motivazione della sentenza rescindente).
La VI Sezione, perciò, aveva annullato la sentenza impugnata con riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti rinviando, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte reggina.
1.4 Decidendo, quindi, in sede di rinvio, i giudici della fase rescissoria hanno nuovamente ricostruito la vicenda relativa all’attivismo del COGNOME e dell’COGNOME per aprire un canale di approvvigionamento di cocaina dal sudamerica attraverso contatti con un RAGIONE_SOCIALE messicano con l’invio, in Europa, attraverso il porto di Gioia Tauro, tramite carichi di frutta esotica provenienti dalla Guyana, di 500 chilogrammi di stupefacente.
Il ruolo del COGNOME e del COGNOME, come abbondantemente ribadito dalle precedenti sentenze di merito e, in sostanza, “validato” in sede di legittimità, era stato quello di mettere a disposizione una ditta italiana per “coprire” l’importazione di cocaina che avrebbe dovuto in origine essere trasportata unitamente a prodotti ittici (sia il COGNOME – tramite la moglie – che il COGNOME erano infatti titolar imprese operanti nel settore) essendosi poi deciso di optare per un carico di frutta esotica (tanto che il COGNOME, titolare di autorizzazione per il commercio con l’estero, aveva modificato l’oggetto della propria ditta estendendolo anche a tali prodotti).
Lo stesso dicasi per quanto concerne l’COGNOME, pacificamente ritenuto il “braccio destro” di NOME COGNOME la vicinanza al quale è stata ribadita unitamente alla piena condivisione degli scopi illeciti dell’affare; la Corte d’appello ha dato atto che il ricorrente aveva reso una sostanziale confessione sui suoi rapporti con il COGNOME, sul viaggio alle Bahamas, sull’incontro in Gioiosa Ionica con NOME COGNOME e NOME COGNOME risultando perciò assodato che il rapporto con il COGNOME era collegato al commercio di cocaina, di cui era stato sempre costantemente ragguagliato essendosi egli stesso direttamente attivato nei negoziati diretti a procacciare dei finanziatori e, persino “… a riprova della messa a disposizione viene pure in rilievo il fatto che costui si era proposto di fare da ostaggio e recarsi in Sudamerica, pur di non mandare all’aria le trattative” (cfr., pag. 101 della sentenza impugnata).
La Corte reggina, in sede di rinvio, ha preso in esame le memorie difensive a partire da quella prodotta dalla difesa del COGNOME incentrata sulla “buona fede” dell’imputato circa la effettiva natura dell’affare, circostanza a suo avviso corroborata dalla conversazione tra NOME e “NOME” in cui i due convenivano sul fatto che la ditta “interposta” avrebbe dovuto rimanere all’oscuro della natura dell’affare e RAGIONE_SOCIALE stesse trattative; sullo stesso piano era stata articolata la difesa del COGNOME che aveva evidenziato come costui avrebbe messo in contatto il NOME con il COGNOME al solo ed unico scopo per fare un favore a quest’ultimo; la difesa
del COGNOME non aveva mancato, tuttavia, di aggiungere che, anche a voler ammettere la consapevolezza del ricorrente circa la effettiva natura dell’affare, non si sarebbe stati comunque in presenza di una condotta dimostrativa della sua partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti ma, al più, del concorso in un singolo “affare”, obiettando, tuttavia, che una siffatta condotta non sarebbe stata punibile perché arrestatasi ad atti prodromici non sfociati in una condotta integrante il tentativo punibile.
Dal canto suo, la difesa dell’COGNOME, con una propria memoria, aveva contestato la sussistenza di un vero e proprio sodalizio (oltre che, naturalmente, la appartenenza del ricorrente) prospettando piuttosto la formazione di una aggregazione estemporanea finalizzata alla importazione di stupefacente progettata dal COGNOME con conseguente responsabilità, semmai, per il solo delitto di cui all’art. 73 DPR 309 del 1990 nella forma tentata quand’anche nemmeno in concreto configurabile essendosi in presenza di condotte del tutto velleitarie.
1.5 La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto la responsabilità dei tre odierni ricorrenti per il delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309 del 1990 considerando le condotte da essi tenute come idonee ad integrare due diversi tentativi di importazione di sostanza stupefacente non andati a buon fine per fatti indipendenti dalla loro volontà ma, comunque, già tali da aver realizzato quella che si suole definire una trattativa “affidante” (cfr., su tali concetti, pagg. 126-131 della sentenza).
Una volta ritenuti sussistenti i presupposti fattuali del tentativo di importazione, la Corte, come si vedrà di qui a poco esaminando i singoli motivi di ricorso, non ha mancato di prendere in esame la legittimità della affermazione di responsabilità dei ricorrenti per questa specifica ipotesi delittuosa a fronte della originaria contestazione associativa.
Alla luce di quest’ampia premessa è possibile, ora, affrontare i singoli motivi di ricorso articolati nell’interesse dei ricorrenti nei confronti della sentenza resa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in sede di rinvio.
2.1 Il ricorso di NOME COGNOME
2.1.1 La sentenza rescindente ha ampiamente trattato la posizione del COGNOME ripercorrendo la ricostruzione operata dal GIP (cfr., pagg. 77-79 della sentenza impugnata) e, poi, quella ribadita dalla sentenza annullata in sede di legittimità (cfr., ivi, pagg. 79-98).
I giudici reggini (cfr., pagg. 148-150) hanno dunque conclusivamente ribadito, in punto di fatto, che costui non poteva in alcun modo protestare la propria estraneità e mancanza di consapevolezza circa la effettiva natura dell’affare, sottolineando che era stato proprio a lui che, inizialmente, l’COGNOME, che operava nel settore edile, si era rivolto alla ricerca di una ditta di copertura ed era stato ancora lui che lo aveva messo in contatto con il COGNOME in quanto titolare di una ditta di prodotti ittici autorizzata, al contrario della sua (in realtà intesta alla moglie) al commercio internazionale.
Ha spiegato che il ricorrente, pur dopo aver contattato il COGNOME ed essersi reso disponibile a garantire il prestito erogato a quest’ultimo, non era tuttavia mai uscito di scena rimanendo a fianco del medesimo COGNOME con cui era tutt’uno anche nei rapporti con gli altri che aveva immediatamente avvisato del bonifico eseguito da quello a titolo di anticipo sul pagamento della frutta esotica e non mancando di sollecitare l’COGNOME che lo aveva a più riprese rassicurato sulla buona riuscita e “fruttuosità” dell’iniziativa.
Detto questo, è allora necessario rilevare che le considerazioni spese dalla Corte d’appello in sede di rinvio erano state, in sostanza, le stesse già valorizzate nelle precedenti due fasi di merito a sostegno della piena consapevolezza, da parte del COGNOME, della natura illecita dell’affare che gli era stato proposto e per il quale si era messo a disposizione; come accennato in precedenza (cfr., par. 1.3), la VI Sezione aveva preso in esame le censure difensive articolate sul punto giudicandole manifestamente infondate in quanto sostanzialmente mirate ad ottenere una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità.
Siffatto approdo, oltre che di fatto vincolante in questa sede, è comunque analogo a quello che concerne le censure sostanzialmente replicate nei confronti della sentenza qui impugnata.
2.1.2 D secondo motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato: la difesa, infatti, deduce, quale unico profilo di incongruità della motivazione, il fatto che al COGNOME, al quale non era stata contestata la recidiva, è stato tuttavia riservato un trattamento sanzionatorio allineato a quello degli altri due ricorrenti pur gravanti di tale specifica aggravante.
È allora sufficiente ribadire che il confronto con il trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 – , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME NOME, Rv. 282839 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, RAGIONE_SOCIALE ed altri, Rv. 264020 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME ed altri, Rv. 252880 – 01).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato in merito alla sostanziale uniformità RAGIONE_SOCIALE posizioni dei ricorrenti quanto al livello di coinvolgimento nelle due vicende finendo, per questa ragione, per addivenire ad un trattamento sanzionatorio del pari uniforme e, con valutazione prettamente di merito, finendo per “neutralizzare” il profilo soggettivo dei precedenti penali a carico.
2.2 II ricorso di NOME COGNOME
2.2.1 II primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato.
La difesa del ricorrente, infatti, deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riguardo alla condanna intervenuta per il delitto di tentata importazione di sostanza stupefacente a fronte della contestazione associativa e che, a suo avviso, sarebbe nulla per violazione della corrispondenza tra accusa e sentenza intervenuta per un fatto totalmente diverso rispetto a quello inizialmente prospettato dalla pubblica accusa.
La Corte d’appello, come accennato, non ha eluso il problema che ha tuttavia risolto positivamente spiegando che “… il capo di imputazione elevato nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME fa esplicitamente e limpidamente riferimento, per tutti e tre gli imputati, ai due tentativi d importazione di cocaina rispettivamente loro addebitati, vicenda che – tra l’altro sono state dettagliatamente descritte nell’informativa di reato e ampiamente discusse nel corso dell’intero giudizio” (cfr., pag. 133 della sentenza); ha fatto presente che ai primi due era stato infatti addebitato che “… operando quali partecipi, assicuravano la copertura del trasporto illecito della droga, attraverso il commissionamento di carichi di frutta esotica, nei quali occultare lo stupefacente, così assicurandone la successiva immissione nel mercato italiano” (cfr., ancora, ivi, pag. 133); per contro, all’COGNOME era stato contestato il fatto “… qua partecipe, coadiuvava il COGNOME nella ricerca dei finanziatori e dei committenti cui devolvere lo stupefacente e assicurava il finanziamento del viaggio alle Bahamas di COGNOME ove perfezionare gli accordi con i fornitori” (cfr., ivi, pag. 133).
Ha sottolineato che era stato persino il GUP ad osservare che la vicenda che aveva interessato COGNOME e COGNOME avrebbe consentito di contestare in via autonoma un tentativo di importazione.
Da ultimo, ha fatto presente che, in ogni caso, le difese avevano preso in esame questa possibilità che avevano prospettato anche nella fase di legittimità e, quindi, in sede di rinvio a fronte della espressa sollecitazione operata in tal senso dal PG.
La decisione è corretta.
Questa Corte ha più volte ribadito che v’è difetto di correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, ove il giudice, a fronte di un’imputazione di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell’imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio specie se l’imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell’associazione, di alcuno dei reati fine (cfr., Sez. 6, n. 7893 del 06/12/2017 (dep. 19/02/2018), Mira, Rv. 272269 – 01; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252324 – 01; Sez. 6, n. 775 del 21/11/2006 (dep. 16/01/2007), Attolino, Rv. 235804 – 01); nel caso in esame, è proprio la articolazione della imputazione associativa che, come si è visto in precedenza (cfr., par. 1.1), aveva indicato le condotte ascrivibili al COGNOME (come anche al COGNOME e, per quanto concerne la parallela vicenda beneventana) i termini di partecipazione alle due iniziative di importazione di stupefacente da oltreoceano.
Sotto altro profilo l’attribuzione, all’esito del giudizio di appello, pur i assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01 ; conf., sul profilo della “prevedibilità” dello sviluppo, Sez. 6 – , n. 5225 del 06/11/2019 (dep. 07/02/2020), COGNOME, Rv. 278340 – 01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 -01; Sez. 5 – , n. 5083 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278143 – 01; con COGNOME riguardo, COGNOME poi, COGNOME al giudizio COGNOME abbreviato, Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 (dep. 14/01/2013), COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 254452 COGNOME 01; Sez. 2 – , n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047 COGNOME -01; Sez. 2 – , n. 44574 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277761 COGNOME -01; Sez. 2, n. 35350 del 17/09/2010, COGNOME, Rv. 248544 – 01).
Come si è accennato, nel caso di specie non soltanto le condotte poi valorizzate in termini di tentativo di importazione erano state già descritte nella imputazione associativa e, anzi, ricondotte agli odierni ricorrenti quali oggetto del contributo fornito da costoro al sodalizio; per altro verso, l’ipotesi di reato da ultimo ritenuta era stata da taluna difesa prospettata nei gradi precedenti e, in ogni caso, oggetto di ampio dibattito in appello per essere stata avanzata dal PG nelle sue conclusioni.
2.2.2 il secondo motivo del ricorso del COGNOME è, anch’esso, manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sulla sussistenza degli estremi del tentativo punibile in termini assolutamente esaustivi in fatto e del tutto corretti in diritto.
In particolare, la Corte ha spiegato che, a séguito degli accordi intercorsi con il RAGIONE_SOCIALE sudamericano, gli impegni assunti dal gruppo calabrese e la “copertura” offerta dalla ditta del RAGIONE_SOCIALE, il cargo, con a bordo lo stupefacente occultato in un carico di frutta esotica, era effettivamente partito dalla Guyana con 76 kg. di cocaina destinato ad essere recapitato a Gioia Tauro essendo stato tuttavia intercettato in Malesia.
Ha fatto presente che sussistevano tutti gli elementi di una trattativa “affidante”: a partire dalla durata RAGIONE_SOCIALE trattative, che si erano sviluppate dal settembre al dicembre 2012; ai ripetuti contatti tra NOME COGNOME e tale NOME e l’intermediario NOME COGNOME (“il cinese”) e che avevano portato a stabilire quelle che sarebbero state le modalità con occultamento dello stupefacente nei barattoli di frutta esotica (cfr., conv. del 6.11.2012), nel quadro di un accordo complessivo per l’acquisto di complessivi 500 kg. di cocaina, al prezzo di 5 milioni di euro, che avrebbe dovuto essere recapitata nel porto di Gioia Tauro.
Gli accordi intercorsi tra i vari soggetti protagonisti della vicenda avevano portato ad individuare la ditta sudamericana che avrebbe inviato il carico di frutta nella RAGIONE_SOCIALE con la quale vi erano stati contatti via e-mail e con cui era stato perfezionato l’accordo per un primo trasporto di frutta per 28.000 euro con il pagamento (attraverso il bonifico eseguito dal COGNOME) di un anticipo del 4,25% del prezzo complessivo e con un secondo bonifico di 1.300 dollari il giorno 13.11.2012 inviato ed effettivamente pervenuto presso una banca della Guyana.
Correttamente, in diritto, la Corte ha potuto perciò concludere nel senso del superamento della “soglia” del tentativo punibile.
Si è chiarito che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera
conclusione COGNOME dell’accordo COGNOME tra COGNOME acquirente COGNOME e COGNOME venditore COGNOME finalizzato all’importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dell stupefacente nel territorio nazionale (cfr., in tal senso, Sez. 6 – , n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 – 01, in cui la Corte ha evidenziato che le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento, anche all’estero, della disponibilità della sostanza possono configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l’introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale; conf., Sez. 4 – , n. 49896 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277949 – 04).
Più in particolare, si è affermato che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (cfr., in tal senso, Sez. 1 -, n. 6180 del 27/11/2019 (dep. 17/02/2020), COGNOME, Rv. 278484 – 01; conf., Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017 (dep. 19/02/2018) Rv. 272446 – 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 273717 – 01).
2.3 II ricorso di NOME COGNOME.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso articolato nell’interesse di NOME COGNOME, dello stesso tenore del primo motivo del ricorso del COGNOME, è del pari manifestamente infondato per le stesse ragioni.
Come accennato (cfr., par. 1.3.3), era stata la stessa difesa dell’COGNOME, nel contestare, in sede di legittimità, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 74 DPR 309 del 1990, a prospettare una ricostruzione della vicenda in termini di “aggregazione estemporanea” di soggetti in vista del perfezionamento di una (o più specifiche) singola operazione di importazione di sostanza stupefacente.
Ed è in questa direzione che la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha accuratamente motivato sia con riguardo alla diretta partecipazione del ricorrente alle iniziative del COGNOME (cfr., pagg. 150-151 della sentenza impugnata) oggetto, peraltro, di piena confessione da parte dell’imputato; sia, per altro verso, sulla integrazione degli estremi del tentativo punibile (cfr., ivi, pagg. 151-153) su
cui, ad ogni modo, e diversamente da quanto si è visto per il COGNOME, non è stato sollevato alcun rilievo in questa sede.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno, in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 14.2.2024