Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46432 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese.
Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 dicembre 2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del 7 dicembre 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per i reati di cui all’art. 610 cod. pen. e 612 com
secondo cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, per avere impedito l’accesso al cancello della proprietà della persona offesa posizionando un cumulo di detriti e, allorquando la stessa aveva chiesto l’aiuto della Polizia di stato, per averla minacciata con le seguenti parole: “sei venuta con i rinforzi, io ti accetto, ti faccio a pezzetti lo stesso, e ch pensi che ci sono qua loro e io non ti ammazzo?”.
2.Avverso la decisione della Corte di appello l’imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta qualificazione giuridica.
Senza che si procedesse ad una modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. il giudice ha condannato il ricorrente per due episodi considerandoli avvenuti lo stesso giorno laddove gli stessi erano avvenuti a distanza di cinque mesi l’uno dall’altro.
2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla illegalità della pena.
Il reato di cui al capo B) è di competenza del giudice di pace e conseguentemente allo stesso dovevano essere applicate le sanzioni di cui alla legge 274/00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
La Corte territoriale ha fornito una puntuale risposta alla censura già identicamente contenuta nell’atto di appello evidenziando che l’imputato è stato processualmente posto nelle condizioni di difendersi in ordine ad ogni profilo della contestazione essendo peraltro bene a conoscenza della scansione dei fatti come indicati nella annotazione di servizio della Polizia giudiziaria, acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso RAGIONE_SOCIALE parti.
La sentenza ha operato una corretta applicazione del principio affermato costantemente da questa Corte in base al quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell’evento e del nesso causale in considerazione della relatività RAGIONE_SOCIALE tecniche
descrittive utilizzate nella redazione della imputazione. (Sez.2, n. 12328 del 24/10/2018, (2019), Rv. 276955).
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
La contestazione è relativa alla condotta di cui all’art. 612 comma secondo cod. pen. (minaccia grave) che è di competenza del Tribunale monocratico come risulta dalla lettura dell’art. 4 D. Igs. 274/2000 che indica quali siano i reati d competenza del Giudice di Pace.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE spese di costituzione e rappresentanza in favore della costituita parte civile, da liquidarsi come da dispositivo.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 Il con GLYPH ore
Il Presidente