Copia Notificata Senza Firma: la Validità Confermata dalla Cassazione
Ricevere un atto giudiziario o amministrativo è un momento delicato. Ma cosa succede se il documento ricevuto, la copia notificata, è priva della firma di chi lo ha emesso? È un vizio che ne causa la nullità? A questa domanda, tutt’altro che rara, ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che una copia notificata senza firma può essere perfettamente valida. Analizziamo insieme la decisione per capire le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Contestazione di un Foglio di Via
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per la violazione di un foglio di via obbligatorio, un provvedimento che gli impediva di tornare in un determinato comune. L’imputato, sia in appello che in Cassazione, ha basato la sua difesa su un punto specifico: la copia del foglio di via che gli era stata notificata era priva della sottoscrizione autografa del Questore e non conteneva neppure la menzione che l’originale fosse stato firmato. Secondo la tesi difensiva, questa mancanza rendeva l’atto invalido e, di conseguenza, la sua violazione non poteva costituire reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità del provvedimento e, di riflesso, la condanna dell’imputato. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera riproposizione di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di notificazioni.
Le Motivazioni: Perché la Copia Notificata Senza Firma è Valida?
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra l’atto originale e la copia notificata. La Corte ha spiegato che la sottoscrizione autografa dell’autorità emittente (in questo caso, il Questore) è un requisito di validità richiesto dalla legge solo per il documento originale, conservato agli atti dell’ufficio.
Per quanto riguarda la copia destinata alla notifica, la sua validità non dipende dalla presenza di una seconda firma, ma dall’attestazione di conformità all’originale. Questo compito è svolto dal pubblico ufficiale che cura la notifica (nel caso di specie, agenti della Polizia di Stato). È quest’ultimo che, formando la copia e notificandola, garantisce, assumendosene la responsabilità, che essa sia una riproduzione fedele di un atto originale esistente e valido, completo della firma richiesta.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze che avevano già stabilito come l’autenticazione, eseguita secondo le norme di legge, offra la certezza legale (fino a un’eventuale querela di falso) dell’esistenza del provvedimento originale e della sua conformità, inclusa la presenza della firma dell’organo competente sull’originale.
In sostanza, il sistema si basa sulla fiducia attribuita all’organo notificatore. La sua attività di certificazione è sufficiente a rendere la copia un veicolo valido ed efficace per portare a conoscenza del destinatario il contenuto e la precettività dell’atto originale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia della Corte di Cassazione rafforza un principio di efficienza e certezza nel campo delle notificazioni. Le conclusioni pratiche sono chiare: non ci si può opporre a un provvedimento solo perché la copia notificata senza firma autografa è stata consegnata. Ciò che conta è che l’originale esista, sia valido e firmato, e che la copia sia stata formata e notificata da un pubblico ufficiale autorizzato. Il destinatario di un atto deve quindi presumere la sua validità, poiché l’autenticità è garantita dal processo di notifica stesso. Qualsiasi contestazione sulla genuinità dell’atto dovrebbe essere mossa attraverso strumenti legali specifici, come la querela di falso, e non basarsi sulla semplice assenza della firma sulla copia.
Una copia di un atto notificata senza la firma di chi lo ha emesso è valida?
Sì, è valida a condizione che sia una copia conforme all’originale e che l’originale sia regolarmente firmato. L’autenticità della copia è garantita dall’organo che effettua la notifica, il quale attesta la sua conformità al documento originale.
Perché la firma autografa non è richiesta sulla copia notificata?
Perché la sottoscrizione autografa è un requisito di validità solo per il documento originale. Per la copia, è sufficiente l’attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale autorizzato, che si assume la responsabilità di ciò che notifica.
Cosa succede se si viola un provvedimento la cui copia notificata non era firmata?
Si commette comunque il reato previsto dalla legge. Come chiarito dalla Corte, la mancanza della firma sulla copia non rende il provvedimento nullo o inefficace, pertanto la sua violazione comporta le conseguenze legali stabilite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76 comma 3 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con rituale ministero difensivo, deducendo vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Sostiene parte ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l’imputato, perché il foglio di via presupposto non sarebbe stato conforme a legge, in quanto privo, nella copia notificata, sia della sottoscrizione autografa del AVV_NOTAIO, sia della menzione che tale sottoscrizione fosse stata apposta sull’originale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pag. 3). Nel caso in esame, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato in ordine alla validità del decreto questorile, dovendo la sottoscrizione autografa del AVV_NOTAIO essere apposta solo sull’originale dell’atto e non anche sulla copia notificata, non essendo necessario che su quest’ultima sia fatta menzione dell’esistenza nell’originale della firma dell’autorità preposta. A tal riguardo la Corte d appello ha espressamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contravvenzione al provvedimento del AVV_NOTAIO di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall’art. 2 L. n. 1423 del 1956, per le valutazioni di legittimità dell’ordine questorile è sufficiente che il provvediment comunicato all’interessato sia in copia conforme all’originale, formata dal pubblico ufficiale autorizzato (La Corte ha chiarito che l’autenticazione eseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell’esistenza del provvedimento originale conforme e dell’autografa sottoscrizione dell’organo competente, essendo la sottoscrizione autografa richiesta come condizione di validità solo dell’originale dell’atto e non anche delle copie autentiche) (Sez. 1, n. 44376 del 19/11/2008) Rv. 242206 – 01).
La Corte di appello ha fatto quindi corretta applicazione del principio, che questo Collegio condivide, affermato da sez. 1, n. 48126 del 04/12/2008, secondo cui «la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell’originale dell’atto e non delle copie autentiche. È, infatti, sufficiente che nella copia notificata faccia menzione dell’esistenza, nell’originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell’atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo. Principi analoghi sono stati affermati dalla
giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si argomentato che la mancanza o l’indecifrabilità della firma dell’autore dell’atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l’organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all’atto originale che la sua provenienza dall’organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, COGNOME)». Nel caso di specie, l’esistenza e l’autenticità della copia del decreto emesso dal AVV_NOTAIO, notificata a COGNOME, era garantita dall’essere l’atto stato notificato ad opera di operan della Polizia di Stato di Pescara.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente–.