Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6160 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6160 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nata a CASTELLANZA il DATA_NASCITA
inoltre:
TONDINI NOME
avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la restituzione ai ricorrenti aventi diritto della copia forense dei loro telefoni cellula con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo esame, e di voler rigettare, nel resto, il ricorso.
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso l’ordinanza del 10 settembre 2025, resa dal Tribunale di Lecco in funzione di giudice del riesame, con cui si è annullato il decreto di sequestro probatorio, adottato dal pubblico ministero in data 18 giugno 2025, nei confronti di NOME COGNOME, indagata per il reato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., disponendo, per l’effetto, la restituzione della copia forense dei telefoni cellulari.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. a) e 568, comma 4 c.p.p. in relazione all’art. 324 c.p.p., per avere omesso, il Tribunale, di dichiarare inammissibile l’istanza di riesame, attesa la carenza di interesse, attuale e concreto, degli istanti. I dispositivi in uso all’indagata e al di lei coniuge, COGNOME – non indagato – non sono mai stati sequestrati, avendo la polizia giudiziaria effettuato la copia forense del loro contenuto nel corso stesso della perquisizione. Gli istanti neppure indicavano quali fossero i dati strettamente personali che avevano interesse a mantenere riservati; a tal proposito, il ricorrente valorizza Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 – 01, secondo cui, «in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazione di “copia forense”, ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi, nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Stante l’ambiguità del dispositivo – che, nel disporre la restituzione della copia forense, non chiarisce se la locuzione sia riferita al supporto fisico o al contenuto della copia – non si comprende per qual motivo i supporti, acquistati con denaro pubblico, dovrebbero essere restituiti agli istanti.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. B) c.p.p. in relazione agli artt. 640 bis, 640, secondo comma, n. 1, 316 ter cod.pen., 247 e 253 del codice di rito.
Il Tribunale ha errato nel ricondurre la fattispecie in esame nell’alveo applicativo dell’illecito amministrativo previsto dal secondo comma dell’art. 316
ter cod. pen., atteso che l’indagata, producendo documenti falsi, induceva in errore l’ente erogatore. Pertanto, la decisione impugnata, oltre a porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha confinato l’ambito di applicazione dell’art. 316 ter, secondo comma cod. pen. a marginali situazioni (quali quelle del silenzio antidoveroso o di condotte che, in ogni caso, non inducano in errore l’autore della disposizione materiale), non ha considerato che la condotta dell’indagata è idonea a configurare, al contempo, i tre distinti delitti di cui agli artt. 640 bis, 640, secondo comma, n. 1, 316 ter cod.pen.
In ogni caso, la costitutiva fluidità della fase delle indagini preliminari non consente al pubblico ministero di individuare correttamente, senza margini di errore, la corretta qualificazione giuridica della condotta rilevata. Il fumus commissi delictí postula, infatti, la mera astratta riconducibilità del fatto a una fattispecie incriminatrice; in maniera del tutto apodittica e senza specificare i motivi per cui sia stata esclusa l’ipotesi accusatoria, il RAGIONE_SOCIALE ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, del reato di truffa aggravata.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la “restituzione ai ricorrenti aventi diritto della copia forense dei loro telefoni cellulari”, con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo esame, e di voler rigettare, nel resto, il ricorso. È altresì pervenuta memoria nell’interesse della ricorrente, con cui si chiede il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni seguito indicate.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Mette conto ricordare che la provvisoria imputazione si riferisce alla condotta di truffa aggravata, ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE.nRAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE, per false dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare; l’ente erogava un assegno superiore al dovuto per gli anni 2022 e 2023. Coerentemente con tale delimitazione temporale, il pubblico ministero – si evidenzia in motivazione – disponeva la perquisizione dell’abitazione della persona indagata e del COGNOME (marito della ricorrente) al fine di verificare il contenuto dei loro telefoni cellulari “per ricostruire il rapporto affettivo tra i due e se, negli anni 2022, 2023, 2024, hanno convissuto”.
In tal modo evidenziati l’arco temporale dell’ascritta condotta, nonché la finalità del provvedimento del p.m., del tutto razionalmente l’impugnata ordinanza ha osservato che, in sede di sequestro, avrebbero dovuto essere trattenuti
unicamente i dati strettamente concernenti la corrispondenza, tra l’indagata e il coniuge, intervenuta nel periodo d’interesse. Viceversa, come notato nel gravato provvedimento, il consulente del p.m. acquisiva, nella loro integralità, tutti i dati archiviati nei telefoni cellulari dei coniugi; più precisamente, in motivazione è chiarito che la polizia giudiziaria, disattendendo le indicazioni date dal p.m., procedeva a estrarre copia forense integrale della memoria dei dispositivi, anziché limitarsi a ispezionare il contenuto dei cellulari, estrarne e stampare, seduta stante, alla presenza dei rispettivi titolari, i documenti informativi di interesse (v. pp 4-5 del provvedimento impugnato).
Sicché, visto il nucleo argomentativo della gravata ordinanza, non può che condividersi la decisione del Tribunale, sia per quanto riguarda la sussistenza dell’interesse, concreto e attuale, alla richiesta di riesame, sia per quel che concerne la violazione del principio di proporzionalità. Infatti, come chiarito in motivazione, la difesa contestava proprio, “in punto di proporzionalità, l’acquisizione al procedimento nella sua integralità della memoria dei telefoni cellulari dei due ricorrenti riversata sulle copie forensi” (p. 5).
L’obiezione del ricorrente, secondo cui “il riesame doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto i dispositivi non erano stati sequestrati” è mal posta. Il punctum dolens della vicenda in esame verte, infatti, su quel che dai dispositivi è stato estratto, seduta stante, dagli operatori di p.g., vale a dire l’intera corrispondenza tra i due coniugi, anziché la corrispondenza limitata al periodo d’interesse descritto nella rubrica.
Ove si consideri che «lo “smartphone” è un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazioni personali e riservate» (sul tema, Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Pmt, Rv. 288682 – 01; Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025, De, Rv. 288535 – 01, citate infra), ne deriva che la deduzione difensiva, per come sintetizzata in motivazione, è stata correttamente ritenuta dal RAGIONE_SOCIALE del riesame sufficiente a dimostrare un interesse attuale e concreto della ricorrente a non subire un’indiscriminata compressione della riservatezza delle comunicazioni.
Per quanto fin qui puntualizzato, la gravata decisione è conforme sia alla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 -01: «in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto esito all’estrazione di “copia forense”, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi, nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta») sia ad altre pronunce di questa Corte, secondo cui, «in tema di riesame, sussiste l’interesse del proprietario di un
telefono cellulare contenente dati informatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, a proporre la relativa richiesta, in funzione della verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, anche nel caso in cui abbia ottenuto la restituzione del bene previa estrazione di “copia forense”, senza necessità di dimostrare la disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo “smartphone” un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazioni personali e riservate» Sez. 2, Rv. 288682 – 01, cit.; Sez. 6, n. 26372, Rv. 288535 – 01, cit.)
Alcuna imprecisione inficia, infine, il dispositivo del provvedimento gravato, con cui, in coerenza con la parte motiva, il Tribunale ha disposto la restituzione della copia forense dei telefoni cellulari agli aventi diritto, senza che acquistino concreta evidenza le asserite contraddittorietà individuate dal ricorrente.
2.2 Il secondo motivo è inammissibile per due ordini di motivi.
Impregiudicato il potere-dovere, in capo al Tribunale del riesame, di inquadrare autonomamente quanto sottoposto alla sua valutazione, e quindi di ritenere la disposizione incriminatrice che stimi più propria rispetto al fatto descritto (v. in motivazione, par. 3, Sez. 2, n. 23954 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286515 – 01), il motivo, per un lato, è aspecifico, nel senso che elude il confronto con la motivazione: infatti, nel ricondurre la fattispecie in esame nell’alveo applicativo dell’illecito amministrativo previsto dal secondo comma dell’art. 316 ter cod. pen., il Tribunale ha chiarito come la somma fosse inferiore a quanto previsto dal secondo comma della citata disposizione.
Per altro verso, non ha pregio alcuno la doglianza, nella parte in cui afferma che il RAGIONE_SOCIALE del riesame avrebbe escluso l’ipotesi accusatoria in maniera del tutto apodittica. Al contrario, nell’escludere la sussistenza della fattispecie di truffa (sia ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. sia dell’art. 640 bis c.p.), il Tribunale ha adeguatamente chiarito le ragioni della riferibilità della condotta – che ha consentito l’erogazione dell’assegno unico universale in misura superiore al dovuto – all’ambito applicativo dell’art. 316 ter cod pen. e, segnatamente, del secondo comma della menzionata norma, trattandosi di somma illecitamente conseguita inferiore ad euro 3.999,96, con conseguente riconducibilità dell’ipotesi in esame nei confini dell’illecito amministrativo. A tal riguardo, giova, infatti, rammentare che «il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva» (cfr. Sez. F, n. 44878
del 06/08/2019, Rv. 279036 – 03). Situazione, quest’ultima, puntualmente verificatasi nel caso in esame.
Per le ragioni illustrate, il RAGIONE_SOCIALE dichiara l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente