Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Grosio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric rso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigett del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, c concluso chiedendo di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e, in subordine, di annullamento de sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/09/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 158, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 9 comma 1, lett. f) d.lgs 81/2008 – perché in qualità di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori che si stavano eseguendo presso il cantiere di San Nazzaro Val Cavargna, ometteva di procedere alla sospensione dei lavori che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione RAGIONE_SOCIALE pericolosità del medesimo a causa delle condizioni climatiche avverse e RAGIONE_SOCIALE presenza di lastre di ghiaccio sul percorso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Granerolo NOME, a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione RAGIONE_SOCIALE posizione di garanzia in capo al coordinatore rispetto alle altre figure presenti in cantiere.
Argomenta che il coordinatore per la fase di esecuzione opera laddove esista un “rischio interferenziale”, inteso come “risc:hio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un’opera unitaria” e, più in AVV_NOTAIO come presenza nel medesimo contesto di più imprese chiamate a svolgere specifiche e distinte attività in base ciascuna ad uno specifico contratto; il coordinatore ha un potere di intervento diretto solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, comma 1 lett. f) d.lgs 8:1/2008); secondo la giurisprudenza di legittimità non sussiste a carico del coordinatore un obbligo di vigilanza e di presenza continua in cantiere, in quanto un obbligo di vigilanza continua sulle attività svolte in cantiere è di pertinenza delle figure responsabili delle imprese affidatarie ed esecutrici e, quindi, del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di tale imprese; la sentenza impugnata aveva, al contrario, attribuito al coordinatore gli stessi compiti del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ignorando la chiara distinzione individuata dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 92, comma 1, lett. f) d.lgs 81/2008.
Argomenta che la vigilanza sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda le condizioni metereologiche, rimane ::;empre di competenza del datore di
lavoro e dei suoi collaboratori, in base alla previsione dell’art. 96, comma 1, lett. d) d.lgs 81/2008; pertanto, nella specie, il dovere di vigilare e di impedire che il lavoratore andasse in una zona che presentava dei punti ghiacciati era solo esclusivamente del datore di lavoro che in quel momento sovraintendeva alle lavorazioni e nessun obbligo gravava sul ricorrente; il rischio RAGIONE_SOCIALE presenza di ghiaccio non costituiva un rischio interferenziale su quale il predetto aveva l’obbligo di intervenire in quanto coordinatore.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che era stato posto a base RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata il pronunciamento di altro Giudice in procedimento che riguardava reati di natura diversa ed aventi un diverso elemento soggettivo, così violando il principio del ne bis in idem; deduce inoltre, che, ove non sussistente un ne bis in idem, erano stati semplicemente riportati in sentenza in modo acritico passaggi di altra sentenza, senza darne alcuna motivazione, tanto più che la sentenza in questione non era ancora passata in giudicato.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, la contravvenzione contestata, consumatasi in data 12.12.2018, si è estinta per prescrizione in data 12.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen
Per procedere all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, COGNOME; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, COGNOME).
Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, allora, deve darsi atto che i primi due motivi di ricorso risultano infondati.
Va ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui all’art. 92 d.lgs 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la AVV_NOTAIO c:onfigurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente,
preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in rela all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e immine direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazi fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle impr interessate(Sez.4, n. 24915 del 10/06/2021,R.v.281489 – 01).
La legge delinea, poi, sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculia rispetto al AVV_NOTAIO compito di alta vigilanza che grava sii tale figura RAGIONE_SOCIALE sicurezza, aspetto che qui rileva (Sez. 4, n. 14636 del 23/3/2021, COGNOME; Se n. 27165 del 24/5/2016, COGNOME, Rv. 267735): egli, oltre ai compiti specificam assegnatigli dall’art. 92 citato, svolge una autonoma funzione dí alta vigilanza AVV_NOTAIO configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l’obb di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all’art lett. f), cit. Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura de ínterferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colp omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informa dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere fatto che il pericolo sia correlato a un rischio ínterferenziale. Tale interpr discende direttamente dalla lettera RAGIONE_SOCIALE legge: alla lett. e) RAGIONE_SOCIALE norma richi infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la vi di obblighi assegnati ad altre figure RAGIONE_SOCIALE sicurezza, proponga la sospensione lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, pre contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La success ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusiva alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili seg di sussistenza di tale pericolo e RAGIONE_SOCIALE sua imminenza, ma anche quella de prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordat non grava l’obbligo di una presenza costante in cantiere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, il Tribunale, pur con motivazione succinta, ha adeguatamente argomentato in ordine alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e immine fonte dell’obbligo di attivazione di cui all’art. 92 comma 1, lett. f) d.lgs ed alla verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali sussistenza di tale pericolo e RAGIONE_SOCIALE sua imminenza (pag :10 RAGIONE_SOCIALE sente impugnata).
4. Del pari infondato, risulta il terzo motivo di ricorso, atteso che il Tri ha basato la sua decisione non sulla sentenza n. 509/2922, pur effettivamen
riportata con ampi stralci nella sentenza impugnata, ma sugli accertamen effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE, compendiati negli stralci RAGIONE_SOCIALE sentenza acquisita, autonomamente valutati dal giudicante.
La non manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente conduce quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., de estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguen annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescrizione.
Così deciso il 20/03/2024