Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Latisana il 29/12/1949 RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile l’avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi anche alla memoria depositata e chiedendo il rigetto dei ricorsi; ha deposita conclusioni e nota spese;
udito per il responsabile civile l’avv. NOME COGNOME che ha concluso elencando i motivi e chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/06/2024, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.42845/2023 della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17/05/2019 dal Tribunale di Trieste, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME in ordine ai reati contestati ai capi C), D), E), F), G), in quanto estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta all’imputato in relazione ai residui reati di cui ai capi A) e B) in anni uno e mesi tre di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato COGNOME COGNOME ed il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce omessa motivazione sul punto decisivo relativo al nesso di causalità tra condotta ed evento.
Argomenta che la Corte di appello, nel rivalutare la sussistenza del nesso di causalità, non aveva esaminato il comportamento in concreto che sarebbe stato tenuto da un ipotetico coordinatore, ma si era limitata ad esaminare la facoltà di attuare un comportamento previsto dalla legge e, cioè, la sospensione dei lavori; in particolare, non era stato considerato un aspetto decisivo e, cioè, se l’ipotetico coordinatore, avuta dal progettista l’esplicita assicurazione che il montaggio della struttura era regolare, avrebbe per certo emanato un provvedimento di sospensione dei lavori.
L’RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 92, lett. f) d.lgs 81/2008 e vizio d motivazione in ordine agli obblighi in capo al coordinatore esecutivo per la sicurezza e alla valutazione delle evidenze probatorie riguardo la percepibilità del rischio.
Argomenta che la Corte di appello, pur avendo seguito i canoni ermeneutici dettati dalla sentenza della Corte di cassazione, nell’effettuare il giudizio astratto controfattuale, non aveva interpretato correttamente l’art. 92 lett f) d.lgs 81/2008 né valutato correttamente gli elementi probatori emersi nell’istruttoria di primo grado; i Giudici di appello avevano dato una lettura solo parziale delle dichiarazioni testimoniali e ritenuto che sin dalla primissima mattina del tragico evento si fossero palesati segnali premonitori del crollo, così insorgendo l’obbligo di intervento del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; la valutazione era apodittica ed erronea perché basata su una valutazione ex post della situazione con la consapevolezza che il crollo era effettivamente avvenuto; le dichiarazioni testimoniali, invece, se lette nella corretta luce, non evidenziavano in maniera
perentoria l’evidenza del pericolo; era apodittica anche l’affermazione ch coordinatore per l’esecuzione dei lavori sarebbe stato ragionevolmente present in cantiere e che sarebbe stato quantomeno informato..
Il difensore dell’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la trattazione oral ricorso in pubblica udienza. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi parte civile ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Va ricordato, in premessa, che i poteri del giudice di rinvio sono divers seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o errone applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità dell motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittim tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in pre di una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate d parte della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione – come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante auton valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 21 giugno 2005, COGNOME, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal divieto fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazi diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completan quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i da fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazion essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non ess compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quell del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunc di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rileva
esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizi dei vizi segnalati e, non, quindi come dati che si impongono per la decisione a demandata (Sez.4, n.20044 del 17/03/2015, Rv.263864; Sez.4, n.44644 del 18/10/2011, Rv.251660;Sez.5, n.6004 del 11/11/1998, dep.16/02/1999, Rv.213072; Sez.3,n.9454 del 10/07/1995, Rv.202879).
Nella specie, la Corte territoriale ha integrato la motivazione colmando lacune motivazionali evidenziate nella sentenza di annullamento di questa Cort n.42845/2023, che aveva evidenziato il mancato approfondimento di due aspetti di fatto decisivi ai fini della valutazione di responsabilità e la correlata motivazionale: la valutazione del contenuto della posizione di garanzia gravan sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori e l’effettuazione del cd giu controfattuale.
I Giudici di appello, dando atto che il riconoscimento della qualifica committente in capo all’imputato e la violazione da parte di costui dell’obblig nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori a norma dell’art. 90, comma del d.lgs n. 81/2008, costituivano punti già oggetto di accertamento definiti hanno approfondito gli aspetti suindicati e, in aderenza alle risultanze istrut hanno argomentato quanto segue.
Con riferimento al primo profilo, è stato evidenziato che: al coordinatore p l’esecuzione dei lavori a norma dell’art. 90, comma 4 del d.lgs n. 81/2008, o alla funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni comportino un rischio cd interferenziale, è demandato in ogni caso, *e norma dell’art. 92, comma 1, lett. f) del d.lgs 81/2008, l’obbligo di sospendere, i di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazio fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interess tale obbligo sorge nel caso in cui il professionista sia in grado di avved comunque di essere informato dell’esistenza di un pericolo grave ed imminente, a prescindere dal fatto che detto pericolo sia correlato a un rischio interferenz chiari e inequivocabili segnali del crollo verificatosi a PalaTrieste verso le ore del 12 dicembre 2011 erano stati riscontrati già alcune ore prima e si configurata, quindi, la situazione di “pericolo grave ed imminente ” contemplat dall’art. 92, comma 1, lett. f) del d.lgs 81/2008; la conclamata situazione per sarebbe stata ragionevolmente percepibile da parte del coordinatore pe l’esecuzione dei lavori, ove presente in cantiere e, comunque, se non presen sarebbe stato quantomeno informato degli inequivocabili segnali di pericolo i atto; erano, dunque, sussistenti tutti i presupposti previsti dall’art. 92, co lett. f) del d.lgs 81/2008 per l’attivazione del potere/dovere del coordinato sospendere i lavori (cfr pp. 41, 42, 43,44, 45 e 46 della sentenza impugnata).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè conforme al principio di diritto, secondo cui il potere-dovere inibitorio di sospensione dei l attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), digs. 9 aprile 2008, n. 81, al coord per l’esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest’ riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verif di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del ris interferenziafe, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vi previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92 (Sez.4, n. 42845 del 04/10/2 Rv.285380 – 01); essa, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità.
Con riferimento al secondo profilo, è stato sottolineato che oggetto del integrazione motivazione era costituito dal chiedersi se la nomina del coordinat per l’esecuzione dei lavori da parte dell’imputato sarebbe valsa ad impedire verificazione dell’evento dannoso. I Giudici di appello hanno dato risposta posit a tale quesito e, quindi, ritenuto, in aderenza alle risultanze istruttori coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato dal committente, avrebbe dì fatto attivato tempestivamente i suoi poteri inibitori, scongiurand verificazione dell’evento dannoso, sulla base delle seguenti argomentazioni: coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrebbe certamente compreso l’entità d pericolo creatosi nel cantiere all’interno del PalaTrieste, in considerazione del che per rivestire tale ruolo sono richiesti non solo dei titoli di studio ben ma anche l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzio quindi, una specifica professionalità ed una comprovata esperienza; il pericolo stato percepito chiaramente da tecnici non qualificati presenti sul luogo ed er evidenza tale da essere percepito anche da una persona non qualificata nel materia; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile dell’incolumit lavoratori ma anche del pubblico che di lì a poche ore avrebbe fatto ingresso n palazzetto per assistere al concerto programmato, in virtù della competenz professionale ed esperienza pratica, non si sarebbe certamente accontentato del rassicurazioni fornite da un progettista che non era nemmeno presente all’inter del palazzetto e che, quindi, non aveva visto quanto stava accadendo; inoltre, stesso progettista avrebbe dato un rilievo maggiore ad una segnalazion proveniente dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, un professionista in gr di gestire opportunamente un evento di quelle dimensioni e di opporsi a progettista in presenza di chiari segnali di pericolo per l’incolumità delle per infine, è stato rimarcato che andava esclusa l’interferenza di fattori ca alternativi nella verificazione dell’evento dannoso, non essendo stato riscontr nulla in proposito (cfr. pp. 47, 48,49,50 della sentenza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè conforme al principio di diritto, secondo cui in tema di nesso di causalità, l’accertamen
caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizi cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò
accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattua implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, o
tenuta, avrebbe potuto impedire l’evento, ostando l’esito negati del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo
all’affermazione di responsabilità (Sez.4, n. 36942 del 18/09/2024, Rv.287001
01).
4. A fronte di un percorso argornentativo adeguato e corretto in diritto ricorrenti, con le censure sollevate, si limitano sostanzialmente a proporre
lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in p di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non ess
demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttor
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
6.Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
I ricorrenti vanno, inoltre, condannati, in base al disposto dell’art cod.proc.pen. alla rifusione delle spese del grado sostenute della parte civile avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, c aggiornate sulla base del DM n. 147/2022, all’impegno profuso, all’oggetto e al natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al disposi
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato ed il responsabile civile alla rifusione delle sp rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30/04/2025