Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8556 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8556 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10 ottobre 2025 dalla Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; lette le richieste del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha riconosciuto la sentenza emessa dalla Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino (Svizzera) con la quale COGNOME è stato condannato alla pena detentiva di anni quattro e mesi sei in relazione ai reati di falsità documentale, truffa ripetuta, in concorso con terzi, e, ai sensi dell’art. 735 cod. proc. pen., ha convertito la suddetta pena in anni quattro e mesi sei di
reclusione, indicando quale presofferto da detrarre il periodo di carcerazione preventiva dal 15 gennaio 2021 al 14 maggio 2023.
Il ricorrente ha dedotto due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del beneficio della liberazione condizionale, concesso al condannato dall’autorità elvetica, e di detrazione del periodo di anni uno e mesi due scontato in tale regime (dal 14 maggio 2023 al 14 luglio 2024). Da ciò consegue che la pena detentiva residua ammonta non ad anni due e mesi due ma ad un anno.
1.2. Violazione degli artt. 735, comma 4, cod. proc. pen. e 11 della Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983 in tema di conversione della condanna. Sostiene il ricorrente che la sua ammissione al beneficio della liberazione condizionale per il periodo dal 14 maggio 2023 al 14 luglio 2024 da parte dell’autorità elvetica impon eva di scomputare dalla pena residua anche il periodo scontato in regime di liberazione condizionale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza in ragione della omessa motivazione sulle istanze presentate dal ricorrente sia con la memoria depositata il 24/09/2025 che all’udienza del 10/10/2025, aventi ad oggetto la rideterminazione del presofferto in anni tre e mesi sei di reclusione, in considerazione del periodo di liberazione condizionale già fruito, e di essere ammesso ad espiare la residua pena con ammissione allo stesso beneficio. Ad avviso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, poiché dal l’esame del provvedimento elvetico può desumersi l’effettiva concessione del beneficio per un periodo di prova corrispondente al resto della pena inflitta in primo grado, deve applicarsi l’art. 735, comma 4, cod. Proc. pen., che dispone che se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, prevedendo altresì che il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non possa aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nel provvedimento straniero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi relativi all’erronea determinazione della pena da eseguire, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
2. Ai fini della soluzione della questione devoluta con il ricorso, appare utile un breve riepilogo della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ovvero, trattandosi del riconoscimento della sentenza di condanna emessa da uno Stato non aderente all’Unione Europea, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata dalla legge n. 334 del 25 luglio 1988) e, per quanto da questa non previsto, gli artt. 730 e ss. cod. proc. pen.
In particolare, agli artt. 10 e 11 disciplinano le concrete modalità del trasferimento della condanna nello Stato di esecuzione attraverso i poteri di adattamento e di conversione.
L ‘art. 10 prevede che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna, ma riconosce alla competente autorità dello Stato di esecuzione la possibilità di esercitare un potere di adattamento se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige.
Accanto a tale potere di adattamento, il successivo art. 11, disciplina, inoltre, la conversione della condanna straniera nella pena da eseguire nello Stato di esecuzione. La norma prevede , in linea generale, l’applicabilità della legge dello Stato di esecuzione, indicando, tuttavia, i seguenti vincoli per l’autorità che procede al riconoscimento:
deve attenersi alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
ii) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
iii) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata;
iv) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata.
L’art. 735 cod. proc. pen. detta una disciplina specifica relativa alla determinazione della pena da eseguire nell’ordinamento interno e, con riferimento alla conversione della pena stabilita nella sentenza straniera, fermo restando il vincolo relativo alla natura della pena inflitta, richiama i criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, nonché, nel caso in cui la quantità della pena non sia stabilita nella sentenza straniera, i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio previsti dagli artt. 133, 133bis e 133ter cod. pen., prevedendo, che, in ogni caso, la pena convertita non può superare il limite massimo previsto per il medesimo fatto dalla legge italiana né può essere più grave di quella stabilita dalla sentenza straniera (commi 2 e 3). Inoltre, per quanto rileva ai fini della fattispecie in esame, i commi 4 e 4bis , disciplinano il riconoscimento dei benefici concessi nello Stato estero. In particolare, si prevede che se in detto Stato il
condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
La giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha affermato che l’adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l’esecuzione all’estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all’autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l’ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270584; Sez. 5, n. 45715 del 19/09/2005, COGNOME, Rv. 233383).
È, tuttavia, necessario che si tratti di benefici effettivamente concessi dalla sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento. In tal caso, proprio con riferimento alla liberazione condizionale accordata al condannato all’estero, si è affermato che la sostituzione con la misura prevista dall’art. 176 cod. pen. costituisce un atto dovuto per il giudice italiano, in quanto l’art. 735, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen., nel prevedere tale sostituzione, non pone come condizione né che il beneficio applicato all’estero sia stato concesso da un’autorità giurisdizionale, né la piena equivalenza o assimilabilità dell’istituto straniero a quello nazionale, sottraendo, così, al giudice nazionale ogni potere di apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 3876 del 03/06/1996, Rotterdam, Rv. 205344).
Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha correttamente determinato la pena de eseguire e, contrariamente a quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria agli atti, ha adeguatamente risposto alle istanze formulate dal ricorrente.
Quanto alla pena da eseguire, la Corte territoriale ha, in primo luogo, valutato la proporzione e la congruenza di quella inflitta dalla sentenza elvetica rispetto a quella prevista dal nostro ordinamento (ciò in ragione della protrazione nel tempo delle condotte e dei plurimi episodi ascritti); sulla base di tale valutazione, esclusa la necessità di esercitare il potere di adattamento, si è limitata alla sola conversione della condanna, indicando la omologa pena della reclusione e detraendo il solo periodo di carcerazione preventiva, con contestuale rigetto di tutte le istanze del ricorrente.
Così facendo, la Corte territoriale ha correttamente esercitato il suo potere di conversione, potere che, oltre a rinvenire i propri limiti interni nella specifica disciplina esaminata nel punto 2., è delimitato, all’esterno, dal contenuto della sentenza riconosciuta e dalle specifiche informazioni rese dallo Stato emittente in merito a eventuali benefici, già concessi o maturati, dall’interessato.
Risu lta, infatti, dall’esame degli atti, cui la Corte può accedere in ragione della questione dedotta dal ricorrente, che con la nota di trasmissione della sentenza dell’11 febbraio 2025, si è indicato il solo peri odo di carcerazione preventiva già scontato dal ricorrente, mentre, con riferimento al beneficio della liberazione condizionale, si è precisato che, secondo l’art. 86 del codice penale svizzero, è necessaria la previa esecuzione dei due terzi della pena, limite che, in relazione alla pena comminata con la sentenza, maturerà decorsi «otto mesi dall’effettivo inizio dell’esecuzione della sanzione ».
Il beneficio della liberazione condizionale, concesso al ricorrente in relazione alla più mite condanna inflitta con la sentenza di primo grado, non è stato, dunque, confermato dalla sentenza di condanna oggetto del riconoscimento, e, pertanto, la Corte territoriale, non risultando ancora maturato il diritto al suddetto beneficio secondo l’ordinamento elvetico, ha correttamente limitato la determinazione della pena da eseguire alla sola pena detentiva inflitta.
Pena detentiva da cui, in termini ineccepibili, ha detratto il solo periodo di carcerazione preventiva. Va, infatti, considerato che l’art. 11 della Convenzione di Strasburgo prescrive di dedurre «integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata», sintagma nel quale non può comprendersi anche il periodo trascorso in «libertà condizionale», trattandosi di nozioni tra loro logicamente e ontologicamente incompatibili (cfr. l’ art. 177 cod. pen. che, in caso di revoca del beneficio, esclude che il tempo trascorso in libertà condizionale sia computato nella durata della pena).
Va, infine, precisato che le considerazioni sinora esposte attengono esclusivamente alla conversione della pena inflitta con la sentenza straniera, ma non hanno alcuna valenza preclusiva rispetto alla possibilità per il ricorrente di accedere, ove ne sussistano i presupposti, ai benefici previsi dall’ordinamento interno che, per effetto del riconoscimento, trova piena applicazione nella successiva fase esecutiva (cfr. art. 9 della Convenzione di Strasburgo).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME