Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 11375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 1.3 aprile 2023, ha condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b), 186 comma 2 bis, 186 sexies e 186 bis, comma 3, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Folignano il 15 maggio 2021) alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 1600,00 di ammenda convertita in complessivi euro 5.353,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e ha applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
NOME è stato ritenuto responsabile per avere guidato l’autovettura Ford Fiesta in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato alla prima prova pari a 1,59 g/I e alla seconda prova pari a 1,49 g/l) con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale, di aver commesso il fatto in orario notturno e quale conducente nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata all’udienza del 13 aprile 2023, con cui si era rilevato che non era stato dimostrato da parte dell’accusa il corretto funzionamento dell’etilometro e che non era stato allegato il libretto metrologico e il certificato di omologazione. Il Tribunale, a front del contenuto di tale memoria ribadito all’atto delle conclusioni da parte della difesa, aveva omesso qualsiasi motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il Tribunale non avrebbe indicato la pena base e la riduzione applicata per la concessione delle circostanze attenunati generiche.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge per non essersi la Corte pronunciata in ordine alla richiesta di concessione dei benefici effettuata dalla difesa.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto “NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto convertirsi il ricorso in appello.
4.il difensore del ricorrente in data :15 gennaio 2024 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere convertito in appello.
2. Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo che, avendo tale sentenza applicato solo GLYPH la pena dell’ammenda, la stessa non avrebbe potuto essere appellata. Il presupposto, tuttavia, è infondato.
2.1.L’art. 593 cod. proc. pen., nel disciplinare i casi di appello, al comma 3 statuisce che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”. Per quanto di interesse in relazione al presente ricorso, l’attuale formulazione della norma è stata introdotta dall’art. 34 d.lgs 20 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia) che al testo precedente, dopo le parole “pena pecuniaria” ha aggiunto l’inciso “o la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità”. Il testo previgente era stato a sua volta interpolato dall’ art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), il quale aveva inserito fra le parole “sono inappellabili” l’espressione “in ogni caso”, ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, ha inteso riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell’ammenda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. È, dunque, ammissibile l’appello avverso sentenza di condanna per contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, eX art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e 59 citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 266833 – 01; Sez. 1, n. 10735 del 05/03/.2009 – dep. 11/03/2009, Provvidenti,
Rv. 242879; Sez. 1, n. 6885 del 05/05/1995, Pepe, Rv. 201720; Sez. 3, n. 1855 del 30/09/1993, dep. 1994, Reposi, Rv. 197552 – 01).
I principi su indicati devono essere ribaditi anche a seguito della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia. Invero il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell’ammenda, anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall’art. 1 lett. a) d. Igs. n. 150/2020, attraverso l’inserimento nel codic penale dell’art. 20-bis. La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81, all’art. 71, la previsione per cu il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell’orientamento su indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sarebbe costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in caso di mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale.
2.2.Nel caso di specie il Tribunale ha condannato NOME in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 186 CdS, punita con pena congiunta, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 1600,00 di ammenda e ha poi sostituito la pena detentiva in pena pecuniaria, sicché la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, era appellabile.
3.Ciò chiarito, il ricorso presentato da NOME deve essere convertito in appello. Ai sensi dell’art. 569 cod. proc. peri, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto solo nel caso in cui si deducano i motivi di cui all’art. 606 comma 1 lett. a) ovvero l’esercizio da parte del giudice di potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, lett. b) ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, lett. c) ovvero inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Nel caso in cui con il ricorso per saltuM siano dedotti i motivi di cui alla lett. d) relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla lett. e) relativo alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il ricorso, secondo quanto espressamente previso dall’art. 569, Comma 3, cod. proc. pen, si converte in appello ( Sez 4 n. 1189 del 10/10/2018, dep 2019, Alonzi, Rv. 274834).
Il ricorrente ha espressamente dedotto nei primi due motivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento alla valutazione di attendibilità dell’accertamento con etilometro, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ne/consegue che il ricorso proposto dall’imputato deve essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di’ Appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.IM.
sore Così deciso in Roma GLYPH 0 gennaio 2024
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.
Il Presidehte