Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4   Num. 4333  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di LECCO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PubblicoJptero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha con so chiedendo
udito difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecco ha ritenuto responsabile NOME del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, condannando la predetta alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen.’ 545-bis cod. proc. pen., 53, 56-bis, 56-ter legge 689/81 ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per complessive 360 ore da espletarsi presso il Comune di Carenno secondo le modalità stabilite nel dispositivo della sentenza.
 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di doglianza.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in relazione all’art. 444 cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. n. 150/2022) con riferimento alla mancata remissione in termini per avanzare richiesta di applicazione della pena avente ad oggetto anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, comminata cori la sentenza impugnata; contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
II)  Violazione e falsa applicazione dell’art. 1:33 cod. pen.; nullità dell’accertamento alcolennico in conseguenza dell’omesso avviso fornito alla conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’alcoltest in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
III)  Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cod. pen.; insussistenza della prova circa l’ipotesi di reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada in ragione del notevole lasso temporale intercorso tra l’evento dell’incidente stradale e l’esecuzione dell’alcoltest.
IV)  Assenza della motivazione circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Assenza di motivazione circ:a l’applicazione della pena sostitutiva della pena pecuniaria in luogo del lavoro di pubblica utilità.
3.  Il P.G. presso questa Corte, con articolata requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quinto motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi di ricorso.
La difesa dell’imputata ha depositato memoria difensiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
 Il ricorso deve essere qualificato come appello e tale decisione in fatto assorbe ogni questione difensiva dedotta.
Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.
Qualora, pertanto, nell’atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2′ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441).
Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in atti e la ricostruzione del fatto.
In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, la ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla effettiva somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Quanto al terzo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi, secondo la prospettazione difensiva, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla rilevanza dell’intervallo di tempo intercorso tra l’accertamento del tasso alcolemico e l’incidente stradale occorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto “per saltum” che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208).
 Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P. Q. M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi oli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente