Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOME nato a Foggia il 18/09/1966 nel procedimento a carico di: NOME nata a Foggia il 11/09/1976
avverso la sentenza del 17/10/2024 del Giudice di pace di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso come appello e di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso; udito il difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. udito il difensore dell’imputata, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese legali.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Bari ha assolto NOME COGNOME dal reato di diffamazione commesso ai danni di NOME COGNOME
Avverso l’indicata pronuncia ricorre, agli effetti civili, la parte civile tramite il difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo denuncia l’inosservanza dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., perché la pronuncia assolutoria non sarebbe assistita da alcun reale corredo argomentativo, risultando la motivazione meramente apparente.
Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 596 cod. pen. Con il terzo deduce la violazione del diritto della parte civile di fornire prova dei fatti costitutivi del reato.
Con il quarto lamenta l’omesso vaglio circa la verità dei fatti e l’erronea configurazione del diritto di critica.
Il difensore dell’imputata ha trasmesso una articolata memoria a conclusione della quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile. Il medesimo difensore ha inoltre replicato alla richiesta del P.G. di qualificare il ricorso come appello, sostenendo che la parte civile avrebbe deliberatamente scelto di impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti.
Il difensore della parte civile ha inoltrato memoria di replica.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della parte civile.
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Va premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che, come nella specie, non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato (cfr. informazione provvisoria n. 1 nel procedimento RG. 25628/24 deciso all’udienza del 30 gennaio 2025).
Nella specie il ricorso della parte civile pur enunciando formalmente violazioni di legge, sviluppa le censure deducendo anche vizi motivazionali.
Soprattutto il terzo e quarto motivo si sostanziano in doglianze non strettamente riconducibili nell’alveo delle lettere c) e b) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, per il relativo giudizio di appello.
La pronuncia citata dalla difesa dell’imputata (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 285738 – 01) fa leva su un orientamento del tutto minoritario e non condivisibile che impone di ricercare l’effettiva volontà della parte impugnante, elemento non previsto dalla norma e ritenuto irrilevante dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (cfr. tra le altre Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, non massimata; per una analitica disamina si veda tra le ultime, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, in motivazione).
8. Si evidenzia che l’impugnazione della parte civile soggiace alla previsione dell’art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen., secondo la regola temporale disegnata da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, e pertanto sarà il Tribunale di Bari, nell’esercizio dei poteri di giudice di appello che gli competono, a valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, procedendo, in caso di vaglio positivo, ai conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari, per il giudizio di appello.
Così deciso il 05/03/2025