Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUNEO il 16/03/1965
avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di Cuneo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 dicembre 2023, il Tribunale di Cuneo dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 481, cod. pen. e 46, d.P.R. n. 445 del 2000, perché, in qualità di progettista delegato, attestava falsamente nella CILA presentata al Comune di Mondovì che i lavori corrispondevano alla manutenzione di una pista forestale preesistente, laddove veniva invece accertato che detta pista preesistente era estranea
ad ogni intervento ed aveva altra collocazione rispetto alla pista realizzata, condannandolo, per l’effetto, alla pena di 300 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME a mezzo del difensore fiduciario, articolano due motivi, di seguiti enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto configurabile l’elemento soggettivo del delitto in contestazione.
In sintesi, si rileva che mentre, da un lato, la sen tenza riterrebbe l’errore in cui è incorso l’imputato in sé credibile vista la non sempre facile decifrabilità delle mappe catastali e la ancora più complessa comparazione tra i sentieri ed i manufatti esistenti in natura e le mappe che non le riportano (aggiungendo come era assolutamente possibile che l’imputato avesse potuto errare nel riportare sulle planimetrie la strada che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento manutentivo, come del tutto verosimile era che, dopo la presentazione della CILA, il c ommittente e l’impresa avessero effettuato i lavori realizzando un tracciato diverso da quello oggetto della pratica presentata, tendendo all’oscuro l’imputato), tuttavia, lo stesso giudice avrebbe ritenuto inverosimile detto errore sulla base del fatto che la pista erroneamente indicata andava a coincidere con quella realizzata ex novo . Si sarebbe dunque trattato di una mera supposizione del giudice, che in tal breve passaggio motivazionale non avrebbe consentito di rendere intellegibile il passaggio logico -giuridico sotteso all’affermazione della responsabilità dell’imputato sotto il profilo dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico. Difetterebbe, in particolare, qualsiasi argomentazione a sostegno dell’affermazione secondo cui l committente avrebbe realizzato la pista forestale in questione con la consapevole connivenza dell’imputato. Mancherebbe, di conseguenza, la prova che l’imputato avesse dolosamente e falsamente attestato nella CILA che i lavori avrebbero avuto ad oggetto una pista for estale anziché un’altra, tanto più che ogni eventuale attestazione non conforme al vero certamente non avrebbe evitato denunce alla committenza.
2.1. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131 -bis , cod. pen., per avere il giudice ritenuto che la mancanza di concreti segnali di resipiscenza da parte dell’imputato potesse escludere la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, e correlato vizio di motivazione sul punto.
In sintesi, si rileva che il giudice avrebbe disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità solo in considerazione del fatto che in capo all’imputato sarebbero mancati segnali concreti di resipiscenza. Si tratterebbe di motivazione censurabile, in quanto il giudi ce avrebbe valorizzato un elemento inidoneo ad escludere l’esiguità del
danno e il pericolo derivante dalla condotta, senza invece tener conto di altri elementi (modestia delle difformità riscontrate; immediato accertamento delle stesse da parte della Guar dia Forestale; assenza di precedenti in capo all’imputato; scarsa gravità del fatto, come desumibile dall’aver inflitto la sola pena pecuniaria in misura prossima al minimo edittale).
Con propria requisitoria scritta del 28 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3.1. Secondo il PG il primo motivo è infondato. La prospettazione difensiva appare ricostruire erroneamente il ragionamento del giudice a quo laddove conclude che l’errore ‘credibile’ sia stato poi punito solo alla luce della coincidenza della pista indicata nella pratica presentata con quella poi effettivamente realizzata ex novo . Il vizio motivazionale lamentato, infatti, non sussiste al l’esito di una complessiva e attenta lettura delle argomentazioni del Tribunale di Cuneo. È corretto affermare che il ragionamento del giudice prende le mosse dalla credibilità dell’errore attesa ‘la non sempre facile decifrabilità delle mappe catastali e la ancor più complessa comparazione tra i sentieri ed i manufatti esistenti in natura e le mappe che non le riportano’ (cfr. pg. 5). Ciò nonostante, va però sottolineato che il giudice a quo abbia finito per escludere la genuinità di tale errore sulla base di molteplici elementi puntualmente richiamati quali: le dichiarazioni rilasciate in fase di indagini dalle persone informate sui fatti che facevano riferimento a una pratica formalmente regolare di manutenzione di una strada indicata però con un diverso tracciato; la coincidenza di tale diverso tracciato con la nuova strada realizzata. Sulla base di queste ragioni, appare pienamente condivisibile la conclusione tratta per cui l’indicazione errata nella pratica presentata dal ricorrente non sia ascrivibile a una mera disattenzione o scorretta lettura delle mappe catastali, cioè ad un errore, ma più verosimilmente a un artificioso programma che accomunava tutti i soggetti e mirava, attraverso tale stratagemma del fortuito errore, ad aggirare i vincoli presenti (ossia le autorizzazioni paesaggistiche necessarie e l’assenso dei proprietari delle particelle attraversate nel nuovo percorso).
3.2. Anche il secondo motivo è per il PG parimenti infondato. Anche la valutazione in punto di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto appare infatti logicamente argomentata. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, va sottolineato che tale esclusione sia avvenuta all’esito di un’analisi complessiva della vicenda e motivata attraverso il richiamo all’a rtificioso stratagemma contenuto nel programma dei soggetti e alla carenza di concreti segnali di resipiscenza da parte dell’imputato. Così non sussiste il vizio lamentato in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte ‘ai fini dell’applicabilità d ella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo,
cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.’ (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Cc. Rv. 283044 -01). Peraltro, il giudice appare aver debitamente tenuto conto delle ulteriori circostanze favorevoli richiamate dalla difesa in punto di dosimetria della pena (essendo stata applicata la sola sanzione pecuniaria in maniera assai contenuta).
In data 25 ottobre 2024 l’avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
I l ricorso proposto avverso la sentenza del tribunale di Cuneo dev’essere convertito in appello.
Ed invero, l’imputato è stato condannato alla pena di 300 euro di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 481, cod. pen.
A norma de ll’art. 583, ultimo comma, cod. proc. pen. ‘ Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ‘.
2.1. Nella specie, trattandosi di sentenza di condanna alla pena della multa, alternativa a quella della reclusione, l’imputato ha diritto ad appellare la sentenza, salvo il diritto all a ricorribilità immediata previsto dall’art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. A norma del comma 3, dell’art. 569, cod. proc. pen., tuttavia, ‘ La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello ‘.
2.3. Ed è questo, appunto, il caso di specie: sia con il primo motivo che con il secondo motivo di ricorso l’imputato deduce il vizio di motivazione, previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino.
Qualificata l’impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino Così deciso, il 14/11/2024