Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/02/2023 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale di Ancona impugna la sentenza del Tribunale Pesaro che ha dichiarato non punibile NOME COGNOME ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. in quanto, sottoposto a regime di detenzione domiciliare, si allontanava senza autorizzazione dall’abitazione fuori degli orari e delle modalità prescritte dal Tribunale di Sorveglianza commessi in Pesaro il 22 febbraio 2020, in ordine ai quali veniva contestat recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto sussistente il fatto di reato ma, pur atto della contestata recidiva e della sussistenza di reati della stessa i
valorizzato il contenuto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona (da cui emergeva che nei quattordici anni di regime extra-murario l’imputato non avesse mai ripreso i rapporti con la criminalità organizzata, costituendo, inoltr precarie condizioni di salute ragione alla base della riduzione della lib personale, motivo tale da ridurre il rischio di recidiva) e, anche per la b distanza dall’abitazione per fatti verosimilmente riconducibili a motivi di sal riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibi ex art. 131-bis cod. pen.
Avverso la citata decisione il Procuratore ricorrente deduce vizi d motivazione e violazione dell’art. 131-bis cod. pen..
Il ricorrente osserva che l’esito del giudizio risulta in conflitto con la nor cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto la contestata recidiva reiterata spe infraquinquennale, in uno alla presenza di precedenti penali della stessa indo circostanza evidenziata in sentenza, avrebbe dovuto far escludere la applicazion della citata causa di non punibilità, costituendo motivo ostativo la sussistenza requisito dell’abitualità della condotta.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, com 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procura generale e di COGNOME NOME hanno depositato le conclusioni scritte, come epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso pe cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, no può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/20 dep. 2019, COGNOME, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, COGNOME,Rv. 236860).
Ed invero, il Procuratore generale ricorrente deduce sia la violazione di leg ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. quanto ad erronea applicazio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ma anche l’illogicità e contraddittorietà della motivazione come ben messo in evidenza nello stesso titolo
del ricorso e nella formulazione della richiesta finale (penultimo capoverso secon foglio del ricorso) nella parte in cui rivolge censure alla lacunosa sentenza là non sarebbe stata adeguatamente apprezzato il profilo personologico del ricorrente e la consistenza dell’offensività del fatto di reato.
Per quanto sopra rilevato, sussistono i presupposti per operare qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizi merito.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Cort appello di Ancona.
Così deciso il 20/12/2023.