Conversione pena pecuniaria: la personalità del reo è decisiva
La possibilità di sostituire una pena detentiva con una sanzione economica, nota come conversione pena pecuniaria, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione della personalità del reo e le modalità della sua condotta sono elementi cruciali che possono portare al diniego di tale beneficio, specialmente in casi di palese disprezzo delle regole. Analizziamo insieme la decisione per capire i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di guida senza patente, previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada. L’imputato aveva richiesto la conversione della pena detentiva in una pena pecuniaria, ma tale richiesta era stata respinta. Di conseguenza, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito, i quali, a suo dire, non avrebbero adeguatamente giustificato il diniego.
La Decisione della Cassazione sulla conversione pena pecuniaria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: sebbene la valutazione per la concessione della conversione pena pecuniaria si basi sui criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole), non è necessario un esame analitico di tutti i parametri indicati dalla norma. È sufficiente che il giudice motivi la sua scelta valorizzando gli aspetti più rilevanti del caso specifico.
La Personalità del Reo e la Condotta Illecita
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato il proprio diniego. I giudici avevano evidenziato le caratteristiche negative della personalità dell’imputato e le specifiche modalità della sua condotta. Questi elementi dimostravano un chiaro e totale disprezzo per le norme che regolano la circolazione stradale. L’imputato non solo era recidivo per la guida senza patente, ma al momento del controllo circolava a bordo di un veicolo privo di targa e di copertura assicurativa. Questo quadro complessivo ha delineato un profilo di pericolosità sociale e di indifferenza verso le leggi, rendendo inopportuna la concessione del beneficio della conversione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’idea che la sostituzione della pena non può essere un automatismo, ma deve essere il risultato di un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta del reo. Quando, come in questo caso, il comportamento dell’imputato denota una persistente inclinazione a violare la legge, il giudice può legittimamente ritenere che solo una pena detentiva possa svolgere un’efficace funzione rieducativa e di deterrenza. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta, priva di quel ‘vizio di motivazione’ lamentato dal ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la conversione pena pecuniaria è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice, che deve tenere conto di tutti gli indici della personalità del condannato. La recidiva e la gravità complessiva della condotta, intesa come insieme di violazioni, possono costituire un ostacolo insormontabile per ottenere la sostituzione della pena. La decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e chiarisce che la loro violazione sistematica e sprezzante preclude l’accesso a benefici di legge, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile ottenere la conversione di una pena detentiva in una pecuniaria?
No, non è un diritto automatico. La decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può negarla basandosi sulla personalità del reo e sulla gravità della condotta, come avvenuto nel caso di specie.
Quali elementi specifici hanno portato al diniego della conversione in questo caso?
Il diniego è stato motivato dalle caratteristiche negative della personalità dell’imputato, dal suo palese disprezzo per le norme stradali, dalla recidiva nella guida senza patente e dal fatto che circolava con un veicolo privo sia di targa che di assicurazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna d ricorrente per il reato di cui all’art.116, comma 15e17 CdS.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione e al diniego di conversione del pena detentiva in pena pecuniaria.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussist dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pe pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri pre dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esam di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 – n. 32381 del 28/10/2020, Cas Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01). La Corte ha richiamato esaustivamente le caratteristiche negative della personalità del reo e le modalità condotta, palesatasi nel disprezzo verso la regolamentazione nazionale della circolazio stradale ( oltre a essere recidivo nella guida senza patente l’imputato circolava su un me privo di targa e senza assicurazione).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
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