Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4310 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 21/04/1950
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 7 aprile 2023 dal medesimo Ufficio, che aveva disposto la conversione, su richiesta del pubblico ministero, della pena pecuniaria di euro 3.800,00 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Pordenone e di euro 46.200,00 di multa, inflitta con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone, in complessivi 200 giorni di libertà controllata, per insolvibilità del condannato.
Il Magistrato di sorveglianza di Torino, nel rigettare l’opposizione, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione, in luogo della libertà controllata, del lavoro di pubblica utilità introdotto dall’art. 56 bis L. 689 del 1981, così come modificato dall’art. 71 comma 1 lett. d) d. lgs. 150 del 2022, atteso che non Ł dimostrato nØ dimostrabile che la misura inflitta al condannato sia quella meno favorevole, tenuto conto che entrambe prevedono la sottoposizione a prescrizioni pressochØ identiche, salva una sostanziale differenza che renderebbe semmai piø gravosa quella invocata dall’opponente, insita nell’obbligo di svolgere attività di lavoro per due ore al giorno.
Ne consegue, ad avviso del decidente, che la misura sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla Riforma Cartabia, non può considerarsi norma piø favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 1 d. lgs. 150 del 2022, con conseguente esclusione della stessa dall’ambito di applicazione dei reati commessi anteriormente alla menzionata novella legislativa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Campanella, deducendo
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 35764/2024
inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione e ritenuta identificazione della norma piø favorevole.
Invero, il decidente incorre in errore laddove ritiene che le misure in esame prevedano la sottoposizione a prescrizioni pressochØ identiche. Difatti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità contempla una limitazione alla libertà di movimento relativa di norma al territorio regionale, e non già al solo comune di domicilio; non prevede la sospensione della patente di guida, garantendo così maggiori opportunità di lavoro e di reintegro, in armonia con il processo di integrazione sociale del condannato. Peraltro, l’obbligo di firma giornaliera incide, a differenza dell’attività di volontariato, sulla limitazione della libertà personale, imponendo un obbligo di controllo da parte degli uffici di pubblica sicurezza.
E ancora, il provvedimento impugnato merita censura nella parte in cui sostiene che i lavori di pubblica utilità si esplichino in attività di volontariato nella misura di due ore al giorno, dal momento che la norma di cui all’art. 56 bis d. lgs. 689 del 1981 prevede semplicemente la prestazione di non meno di sei ore e non piø di quindici ore di lavoro settimanale.
Ne deriva, allora, che la nuova normativa della conversione della pena pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità sostitutivi Ł senz’altro piø favorevole del regime della libertà controllata stabilito dalla disciplina previgente. Pertanto, ai sensi dell’art. 97 comma 1, d. lgs. 150 del 2022, il novellato testo normativo, nella parte in cui prevede l’applicazione del lavoro di pubblica utilità, deve applicarsi anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando come, in generale, la disciplina della conversione della pena pecuniaria introdotta dalla c.d. Cartabia Ł da ritenersi ‘peggiorativa’ e dunque irretroattiva, per il complessivo irrigidimento dei presupposti della conversione, ad eccezione della disciplina di favore in materia di rateizzazione. L’affermazione dell’interessato circa il maggior favore del lavoro di pubblica utilità rispetto alla libertà controllata corrisponde ad una opinione soggettiva sganciata da parametri oggettivi, il cui accoglimento finirebbe per rimettere all’interessato la scelta della sanzione penale applicabile, in assenza di previsione di legge in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato e va accolto per quanto di ragione.
La questione controversa attiene alla nuova disciplina in tema di conversione delle pene pecuniarie, nella parte in cui prevede l’applicazione della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per insolvibilità del condannato (artt. 71 e 56 bis l.n. 689/1981, così come modificati dal d. lgs. n. 150/2022); queste disposizioni si applicano ai reati commessi dopo il 30/12/2022 (data di entrata in vigore), alla luce di quanto disposto dall’art. 97, comma 1, d. lgs. n. 150/2022, che tuttavia ha fatto salva la loro diretta applicabilità anche ai reati commessi prima di quella data se esse «risultino piø favorevoli al condannato».
Il verbo utilizzato («risultino») impone un confronto tra le disposizioni, precedenti e successive al 30/12/2022, che siano astrattamente applicabili al caso di specie per effettuare un’indagine sugli effetti – il risultato, per l’appunto – che nella loro concreta applicazione le une o le altre produrrebbero nei confronti del condannato.
La disciplina previgente, l’art. 102 l. n. 689/1981 nella sua vecchia formulazione, per l’ipotesi di insolvibilità del condannato alla pena pecuniaria, individuava la libertà controllata quale pena sostitutiva.
Nel caso in esame, il reato per il quale il ricorrente Ł stato condannato Ł stato commesso
precedentemente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia (30 dicembre 2022); ne consegue che la misura del lavoro di pubblica utilità, invocata dall’interessato, potrebbe trovare applicazione solo laddove la si considerasse piø favorevole della libertà controllata.
L’art. 102 l.n. 689/1981, nella sua vecchia formulazione, prevedeva sì, in via principale, la conversione delle pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato nella libertà controllata. Tuttavia contemplava la possibilità di convertire la pena in lavoro sostitutivo quando vi era richiesta del condannato.
La Riforma Cartabia (art. 71 citato) ha, di contro, eliminato la libertà controllata (misura definitivamente soppressa unitamente alla semidetenzione) e ha optato, nella ipotesi di mancato pagamento per insolvibilità del condannato, per il lavoro di pubblica utilità; invece, nelle ipotesi di mancato pagamento per insolvenza ha abbandonato il sistema di riscossione coatta e previsto le pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva.
Nella Relazione dell’Ufficio del massimario sulla Riforma Cartabia, si dà atto di come il legislatore delegato abbia voluto, in tal modo, mantenere una progressione tra le pene risultanti dalla conversione, proporzionata alla ‘colpevolezza’ del condannato nell’inadempienza all’obbligo di pagamento.
Nella medesima relazione, inoltre, si ritiene che, in conseguenza della delimitazione temporale di operatività derivante dalla norma transitoria di cui all’art. 97 d.lgs. n. 150/2022, la nuova disciplina sia tendenzialmente irretroattiva, giacchØ prevede un irrigidimento complessivo dei presupposti per l’esecuzione e la conversione della pena pecuniaria nei casi di insolvenza.
La consapevolezza del fatto che potevano esservi ipotesi in cui piø rigide risultassero le norme previgenti, ha indotto il legislatore a lasciare spiragli aperti alla retroattività con la clausola di salvezza piø volte richiamata, basata sulla valutazione degli effetti piø favorevoli al condannato.
A tal proposito, viene individuata, a titolo esemplificativo, quale disciplina in concreto piø favorevole, quella prevista in tema di rateizzazione a seguito della intimazione di pagamento.
In effetti, in linea generale l’assetto introdotto dal legislatore Ł complessivamente peggiorativo, perchØ, tendendo a un generale favor per il pagamento della pena pecuniaria, ha reso piø afflittive, per tipologia e durata, le pene derivanti dalla conversione con l’obiettivo, per l’appunto, di conseguire un pagamento spontaneo e tempestivo attraverso la minaccia di conseguenze piø gravi.
Ciò, ancora una volta, non esclude che, in situazioni concrete, la nuova disciplina possa rivelarsi maggiormente favorevole. Si pensi, ad esempio, al soggetto insolvibile che opti per il lavoro sostitutivo: il criterio di ragguaglio e il quantum della giornata lavorativa, previsti dalla nuova normativa, sono migliorativi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina. E ciò appare particolarmente rilevante, pur considerando che il nuovo lavoro di pubblica utilità comporta, al pari della semilibertà e della detenzione domiciliare, le prescrizioni di cui all’art. 56 ter l. n. 689/1981, finalizzate a prevenire la commissione di reati.
Ciò posto, nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento originariamente impugnato con opposizione emerge che il Magistrato di sorveglianza ha deciso, su istanza del pubblico ministero, di convertire la pena pecuniaria sostitutiva in libertà controllata, secondo la previgente normativa, non ponendosi neppure il problema della disciplina applicabile.
Con l’opposizione, l’odierno ricorrente ha invocato l’applicazione della nuova disciplina, che prevede, in luogo della libertà controllata, il lavoro di pubblica utilità, senza richiedere il lavoro sostituivo, contemplato anche in passato come alternativa, seppure su espressa richiesta dell’interessato.
Nell’individuazione della disciplina piø favorevole per l’odierno ricorrente, va osservato come, sebbene la novella normativa preveda un complessivo irrigidimento dei presupposti della
conversione, la previsione del lavoro di pubblica utilità, in un’ottica costituzionalmente orientata, si attaglia alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione della pena; ciò, a differenza della libertà controllata, maggiormente espressiva dell’esigenza retributiva della pena.
D’altra parte, già la Corte Costituzionale aveva manifestato il proprio sfavore nei confronti della conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata, perchØ quando, con la sentenza n. 108 del 1987, aveva ritenuto costituzionalmente legittima la previsione della libertà controllata nell’art. 102 ord. pen., aveva indicato la necessità, da un lato, di circoscrivere l’area di operatività della conversione, e, dall’altro, di introdurre previsioni volte a ridurre al minimo il pur inevitabile maggior tasso di afflittività che scaturisce dall’istituto, indicando nel lavoro sostitutivo la misura piø idonea a tal fine e relegando la libertà controllata ad un ruolo meramente sussidiario.
Per effetto di questa medesima impostazione il giudice delle leggi ha dichiarato con sentenza n. 206 del 1996 l’illegittimità costituzionale dell’art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione di lire.
L’evidente favor per il lavoro sostitutivo, a discapito della libertà controllata, Ł stato conseguente alla constatazione della sua maggiore rispondenza alla funzione rieducativa della pena.
Come ebbe ad affermare in quella pronuncia la Corte Costituzionale, «il pieno rispetto del principio sancito dall’art. 27, primo comma, della Costituzione, comporta, dunque, che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilità, sia sempre offerta la possibilità di richiedere l’applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall’importo della pena pecuniaria, così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile Ł posto in condizione di effettuare».
Pertanto, anche alla luce del sistema precedente alla riforma, già sulla base dei chiari insegnamenti impartiti dalla Corte Costituzionale il lavoro sostitutivo doveva essere ritenuto preferibile alla libertà controllata. E nella previgente formulazione dell’art. 107 l.n. 689/81 era previsto per l’appunto che «il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l’applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo»
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte appare evidente che il procedimento seguito dal Magistrato di sorveglianza non ha fatto buon governo delle disposizioni e dei principi già vigenti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Ha infatti applicato, in sede di conversione, la piø afflittiva sanzione della libertà controllata in luogo del lavoro sostitutivo, pur non avendo a disposizione elementi sulle ragioni del mancato adempimento della pena pecuniaria e pertanto dovendo considerare ricorrente l’ipotesi dell’insolvibilità incolpevole.
Ha poi disatteso il previgente disposto dell’art. 107 d.lgs.n. 150/2022 non prendendo in considerazione la possibilità di convertire la sanzione in lavoro sostitutivo, nonostante fosse stata avanzata richiesta di applicazione di misura alternativa omogenea quale Ł quella del lavoro di pubblica utilità sostitutiva.
In ogni caso, a fronte della richiesta, avanzata da parte del condannato inadempiente per insolvibilità, di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva, e quindi di applicazione della disciplina entrata in vigore dopo la commissione del reato per il quale vi Ł stata condanna a sanzione pecuniaria, ai fini della valutazione richiesta dalla disciplina transitoria di cui all’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, deve tenersi conto anche del vigente art. 103 d.lgs.n. 150/2022 che prevede un sistema di ragguaglio suscettibile di risultare complessivamente piø favorevole del previgente in materia di lavoro sostitutivo, visto che richiama l’art. 135 cod. pen. e stabilisce che un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due di lavoro.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato, disponendo che si proceda a nuovo a giudizio nel quale il Magistrato di sorveglianza di Torino, libero nell’esito, dando applicazione ai principi sopra riepilogati, prenda in esame l’istanza del condannato inadempiente di conversione della sanzione pecuniaria in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 11/12/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME