Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46217 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 11/10/2022 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 08/06/2021, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al reato di truffa contesta e convertito la pena detentiva di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa in euro 45.000 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, eccependo: la violazione di legge e il vizio di motivazion circa l’affermazione della responsabilità penale per mancanza del doto iniziale in relazione alla vicenda contrattuale in questione, attesa l’ignoranza della falsità della firma sugli assegni consegnati in pagamento alla persona offesa, con
conseguente sussistenza di un mero inadempimento civilistico; la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento all’art. 53, comma 2, I. 689/81, in ordine alla conversione in pena pecuniaria delle pena detentiva, senza quantificazione del valore giornaliero utilizzato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità per la coerenza del ragionamento e l’aderenza ai dati istruttori, hanno tratto il convincimento dell’esistenza dell’iniziale proposito della TARGA_VEICOLO ricorrente di non adempiere l’obbligazione, ricorrendo ad artifizi e raggiri (la Corte, in particolare, ha pos l’accento sul fatto che gli accordi iniziali prevedevano che il pagamento fosse effettuato tramite assegni e che la COGNOME consegnò i titoli tratti su cont corrente di una terza persona con firma apocrifa, ironizzando in seguito sull’ingenuità della controparte).
Il secondo profilo, invece, presenta margini di fondatezza, avendo la corte territoriale utilizzato come criterio di ragguaglio per la conversione ex art. 53, comma 2, I. 689/818 quello previsto dall’art. 135 cod. pen., calcolando euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (sei mesi di reclusione pari a 45.000 euro di multa), senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 28 del 01/02/2022 cha aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 c.p.».
Tale rilievo rende il ricorso ammissibile, con conseguente instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità e declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, successivo alla sentenza di secondo grado (il reato di truffa risulta commesso il 21 febbraio 2015 e si è prescritto il 22 ottobr 2022, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, tenendo altresì conto di sessantadue giorni di sospensione, dall’Il dicembre 2018 al 13 dicembre 2018 per rinvio di udienza chiesto dal difensore e dal 2 febbraio 2021 per sessanta giorni a seguito di rinvio per legittimo impedimento del difensore).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME, perché il reato è estinto per prescrizione.
La Presidente
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore