Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41511 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41511 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha convertito la pena di 4.000,00 di multa inflitta a COGNOME NOME in 16 giorni di libertà per insolvibilità del condannato;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. evidenziando che la pena avrebbe dovuto essere dichiarata estinta e che una richiesta in tal senso è pendente avanti al giudice dell’esecuzione;
Rilevato che la doglianza non si riferisce ai presupposti sui quali si · basa il provvedimento impugnato e che pertanto con questo non si confronta risultando priva di specificità, ciò in quanto il procedimento di conversione della pena pecuniaria e quello di esecuzione per la dichiarazione di estinzione della pena sono autonomi;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa non sono consentite;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023