Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5822 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5822 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI: CODICE_FISCALE) nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26299/2025 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 337 cod. pen., nonché agli artt. 582, 585, 576 nn. 1 e 2 e 61 n. 2 cod. pen., ha applicato la pena pecuniaria, già ridotta per il rito, di euro 18.250,00 di multa, in sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione, come dall’imputato stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al moltiplicatore utilizzato nella conversione della pena;
che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza, nel convertire la pena detentiva di un anno di reclusione nella pena sostitutiva pecuniaria, ha correttamente utilizzato il moltiplicatore di giorn trecentosessantacinque (equivalenti all’anno solare);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente