Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nei due motivi motivo posti a sostegno dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità per aspecificità, in quanto non si confrontano con la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. cui perviene la Corte di appello di Milano, dopo avere constatato che l’incidente di esecuzione si fonda sugli stessi identici motivi di altri incidenti di esecuzione propost precedentemente nell’interesse di COGNOME, ed analiticamente ricordati nelle pagine da 3 a 6 del provvedimento della Corte di appello.
A fronte del rilievo sulla mera riproposizione di una richiesta già rigettata, la difesa del ricorrente si limita a ripercorrere col ricorso gli argomenti che giustificavano la sua ennesima richiesta al Giudice dell’esecuzione, lamentando la mancata risposta da parte di quest’ultimo.
Per completezza, va ribadito che, come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati.
La conversione della pena dell’ergastolo in quella di trent’anni di reclusione è possibile solo quando il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nell’arco temporale compreso tra il 02/01/2000 e il 24/11/2000, nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all’ergastolo si sostituiva la pena di trent’anni di reclusione; mentre, è possibile se la decisione definitiva sia stata pronunciata nei confronti del condannato dopo il 24/11/2000, sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ripristinava la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno, con l’irrogazione di un trattamento sanzionatorio sfavorevole al reo, in violazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. (Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, COGNOME, cit.). Ne discende che la richiesta di conversione avanzata da COGNOME, essendo la sentenza di condanna presupposta emessa dalla emessa dalla Corte di assise di appello di Milano il 17/02/2000, all’esito di giudizio ordinario, fuoriesce dai parametri riconducibili alla decisione della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, COGNOME, cit.). Né incide la richiesta di giudizio abbreviato che è stata legittimamente rigettata perché avanzata dal condannato in appello in data 20 gennaio 2000 quando ancora
non era ancora entrato in vigore l’art. 4-ter della legge 5 giugno 2000, n 144 che ha previsto la possibilità di richiedere tale rito alternativo nel grado di appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore
IllPresidente