Conversione Pena Detentiva: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza n. 7061/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta la mancata conversione pena detentiva. La Suprema Corte sottolinea come la condotta del condannato e la specificità dei motivi di ricorso siano elementi cruciali per poter accedere a una revisione della decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva negato la conversione della pena detentiva inflittagli. Il ricorrente, non accettando la decisione, si è rivolto alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere una riforma della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e la conversione pena detentiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso si limitava a presentare censure generiche sulla valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di puro diritto, è stato rigettato.
Le Motivazioni: Genericità del Ricorso e Condotta Ostacolatrice
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché le censure erano “generiche in fatto”. In altre parole, il ricorrente non ha contestato un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una diversa valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
La motivazione centrale della decisione risiede nella validità del ragionamento della Corte territoriale. I giudici d’appello avevano correttamente considerato, come elemento ostativo alla concessione del beneficio, la “sintomatica ostativa comprovata violazione da parte del ricorrente di plurimi ordini dell’autorità”. Questa condotta, ritenuta sintomo di inaffidabilità, ha giustificato pienamente e senza censure logiche il diniego della conversione della pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto chiave: per impugnare con successo una decisione di merito davanti alla Cassazione, è necessario formulare critiche precise e puntuali su questioni di diritto. Le semplici lamentele sulla valutazione dei fatti sono destinate all’inammissibilità.
Inoltre, il provvedimento conferma che, ai fini della concessione di benefici come la conversione della pena, la condotta complessiva del condannato, inclusa la sua attitudine al rispetto degli ordini dell’autorità, assume un peso determinante. La violazione di tali ordini può essere interpretata come un indicatore negativo che giustifica il mantenimento della pena detentiva. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende sancisce la temerarietà del ricorso proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentava censure generiche relative ai fatti, anziché specifici vizi di legittimità o errori di diritto commessi dalla corte inferiore. La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle vicende processuali.
Quale elemento ha giustificato il diniego della conversione della pena?
L’elemento decisivo è stata la comprovata e ripetuta violazione di ordini dell’autorità da parte del ricorrente. Questa condotta è stata considerata sintomatica e ostativa, dimostrando un’inaffidabilità che ha giustificato la decisione di non convertire la pena detentiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a generiche censure in fatto in ordine alla mancata conversione della pena detent incensurabilmente considerato la sintomatica ostativa comprovata violazione da ricorrente di plurimi ordini dell’autorità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024