Conversione pena detentiva: la discrezionalità del Giudice e i limiti del ricorso
La possibilità di ottenere la conversione pena detentiva breve in una sanzione pecuniaria è un tema di grande interesse pratico nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui criteri che il giudice deve seguire e sui motivi per cui una richiesta di questo tipo può essere respinta. Il caso esaminato riguardava un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato sia la conversione della pena sia la riqualificazione del reato in una forma attenuata.
I Fatti di Causa
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 648 c.p., aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali della sentenza di secondo grado. In primo luogo, contestava la violazione di legge e l’illogicità della motivazione con cui era stata negata la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi della Legge n. 689/1981. In secondo luogo, sosteneva la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata prevista dal comma 4 dello stesso articolo, a causa del particolare valore della merce.
La Decisione della Corte di Cassazione e la conversione pena detentiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi generici e manifestamente infondati. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio, anzi, esplicitava in modo pertinente e conforme alla giurisprudenza consolidata le ragioni del diniego. La Corte di Cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che la richiesta di conversione pena detentiva avanzata dall’imputato era del tutto generica. La sentenza di appello, al contrario, aveva chiaramente spiegato perché una pena pecuniaria sarebbe stata inadeguata nel caso specifico, tenendo conto delle ‘connotazioni del fatto’ e della ‘personalità dell’imputato’.
La Cassazione ha richiamato un principio consolidato, anche a Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale. Tra questi criteri rientrano non solo la gravità del reato, ma anche le ‘condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato’. La valutazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta corretta e ben motivata.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante, è stato respinto. La Corte ha confermato che la fattispecie speciale attenuata non poteva trovare applicazione a causa dell’ ‘elevato numero della merce’ oggetto del reato, un elemento che escludeva la particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il potere del giudice di concedere la conversione della pena non è automatico, ma è frutto di una valutazione discrezionale ancorata a parametri legali precisi. Una richiesta di conversione, per avere successo, non può essere generica ma deve argomentare in modo specifico perché la sanzione pecuniaria sia adeguata al caso concreto. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi dettagliati e fondati su elementi concreti, evidenziando come la valutazione della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato rimanga centrale nel processo decisionale del giudice.
Perché è stata respinta la richiesta di conversione della pena detentiva in una multa?
La richiesta è stata respinta perché ritenuta troppo generica. Il giudice ha valutato che una sanzione puramente pecuniaria sarebbe stata inadeguata, considerando la natura del reato e la personalità dell’imputato.
Quali criteri usa il giudice per decidere se convertire una pena detentiva?
Il giudice deve esercitare un potere discrezionale basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del fatto, la capacità a delinquere del colpevole e le sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali.
Per quale motivo il reato non è stato considerato nella sua forma attenuata?
L’applicazione della fattispecie attenuata è stata esclusa a causa dell’elevato numero di beni che costituivano l’oggetto del reato, elemento che impediva di considerare il fatto di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e l’illogicità della motivazione posta a base del diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui all’art. 648, c. 4 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati;
che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comm’, lety6) cod. proc. pen. e anzi esplicita i propri argomenti in ordine ad entrambi i motivi di ricorso, in modo pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove, a fronte di una richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81, del tutto generica , si spiega che la pena pecuniaria si palesa in concreto inadeguata, tenuto conto delle connotazioni del fatto e della personalità dell’imputato. Sul punto le Sez. U. hanno, da tempo, affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato:Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 Rv. 247274; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024 , Rv. 286031); e che la fattispecie speciale attenuata di cui all’art. 648, c. 4 cod. pen. non può trovare applicazione per via dell’elevato numero della merce costituente l’oggetto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.