Guida in stato di ebbrezza e conversione pena detentiva: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il caso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, chiarendo importanti principi sulla particolare tenuità del fatto e sulla conversione pena detentiva in pecuniaria. La decisione sottolinea come la gravità della condotta e la valutazione sulla meritevolezza del reo siano elementi centrali che il giudice deve considerare, andando oltre la semplice richiesta formale dell’imputato.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Cosenza aveva condannato un automobilista per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catanzaro, prevedeva quattro mesi di arresto, mille euro di ammenda, la sospensione della patente per sei mesi e la confisca del veicolo.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la sua condotta non fosse così grave da meritare una condanna.
2. Rigetto illegittimo della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva sbagliato a negare la conversione basandosi unicamente sulla mancata presentazione di documenti che attestassero la situazione reddituale dell’imputato.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero mere reiterazioni di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi elementi di diritto validi.
Le Motivazioni sulla conversione pena detentiva e la particolare tenuità
La Corte ha analizzato nel dettaglio entrambi i motivi di ricorso, fornendo chiarimenti fondamentali su due istituti centrali del diritto penale.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva legittimamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata immune da vizi logici, in quanto fondata sul disvalore oggettivo della condotta. In altre parole, la gravità intrinseca del comportamento dell’imputato, valutata sulla base delle prove raccolte, era tale da non poter essere considerata di ‘particolare tenuità’.
Il rigetto della richiesta di conversione della pena
Sul secondo e più tecnico motivo, la Corte ha offerto una spiegazione cruciale. Il rigetto della richiesta di conversione pena detentiva non si basava solo sulla mancata allegazione di documenti sulla solvibilità, come sostenuto dalla difesa. La Corte di merito aveva fondato la sua decisione anche e soprattutto sulla immeritevolezza del beneficio da parte dell’imputato, a causa della gravità della condotta tenuta.
La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulla concessione di sanzioni sostitutive è legata agli stessi criteri previsti dall’art. 133 del codice penale per la determinazione della pena. Ciò significa che il giudice deve formulare un giudizio prognostico positivo sulla persona del reo. Tale giudizio non può ignorare gli indici specifici del caso, come la gravità del reato commesso. Di conseguenza, anche se l’imputato avesse dimostrato la sua capacità economica, il beneficio avrebbe potuto comunque essere negato a fronte di una condotta ritenuta particolarmente grave e riprovevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso a benefici come la sanzione sostitutiva non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice basata su criteri oggettivi e soggettivi. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente presentare un’istanza formale o dimostrare la propria solvibilità. È necessario argomentare anche sulla meritevolezza del proprio assistito, cercando di dimostrare che, nonostante il reato, sussistono le condizioni per un giudizio prognostico favorevole. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a non sottovalutare la centralità della gravità della condotta e dei parametri dell’art. 133 c.p. in ogni fase del processo sanzionatorio.
È sufficiente chiedere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per ottenerla?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice deve valutare la meritevolezza del beneficio. Questa valutazione si basa sulla gravità della condotta e su altri criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, non solo sulla solvibilità del richiedente.
Perché la Corte ha respinto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata’, ovvero la sua intrinseca gravità, con una motivazione logica e coerente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11156 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il 02/09/1962
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha riconosciuto NOME COGNOME Angelo colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, disponendo inoltre la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e la confisca del veicolo.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.; II) violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 20-bis cod. pen., 53 e 58 I. 689/1981, 545-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello erroneamente rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base della mancata allegazione di documentazione attestante la situzioe reddituale dell’imputato.
L’impugnazione è inammissibile, per essere le ragioni di doglianza reiterative di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo, occorre rilevare come la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. sia stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva non soltanto sulla base della mancata allegazione di documentazione comprovante la solvibilità del richiedente, ma anche in ragione della innmeritevolezza del beneficio, a causa della gravità della condotta serbata. L’ argomentazione, con cui la difesa non si confronta, è rispettosa dei principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, a luce dei quali, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per l determinazione della pena e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013 Rv. 256725).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.