Conversione Pena Detentiva: La Cassazione Conferma il Diniego per Mancata Risocializzazione
La possibilità di trasformare una condanna detentiva in una misura alternativa, come il lavoro di pubblica utilità, rappresenta un pilastro del sistema penale orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, questa opportunità non è un diritto assoluto. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della conversione pena detentiva, sottolineando come la valutazione discrezionale del giudice, se ben motivata, sia insindacabile. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, in cui la prognosi negativa sul percorso di risocializzazione del condannato ha avuto un peso determinante.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Sostituzione della Pena
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto la sua richiesta di conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il diniego non fosse stato adeguatamente giustificato.
I Criteri per la Conversione Pena Detentiva e la Valutazione del Giudice
La legge, in particolare l’art. 133 del codice penale, affida al giudice un potere discrezionale nella scelta della pena e delle sue modalità di esecuzione. Tale discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata tenendo conto di specifici indicatori, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole, i suoi precedenti penali e la sua condotta di vita. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego su una serie di elementi negativi che, nel loro complesso, delineavano un quadro sfavorevole alla concessione della misura alternativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la valutazione della Corte d’Appello era stata adeguatamente motivata e, pertanto, non censurabile in sede di Cassazione.
I fattori considerati decisivi per il diniego della conversione pena detentiva sono stati:
1. La recidiva: la presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato.
2. La prognosi negativa: l’assenza di un lavoro e di una dimora stabile, elementi ritenuti fondamentali per un proficuo reinserimento sociale.
3. La ricaduta nell’attività criminale: l’elemento più significativo è stato il fatto che l’imputato, dopo essere uscito da un centro di permanenza, era ricaduto nell’attività di spaccio. Questa circostanza è stata interpretata come un chiaro segnale del fallimento di ogni precedente percorso di risocializzazione, rendendo la concessione di una misura alternativa illogica e non plausibile.
La Corte ha specificato che questa ricaduta era un indicatore non implausibile del fallimento del percorso rieducativo, giustificando così la decisione di negare la misura sostitutiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendo ravvisabile un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la concessione di benefici e misure alternative alla detenzione è subordinata a una valutazione prognostica positiva sulla capacità del condannato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale. Una comprovata incapacità di astenersi dal commettere nuovi reati, specialmente dopo precedenti percorsi rieducativi, costituisce una solida base per negare la conversione pena detentiva.
È possibile ottenere la conversione di una pena detentiva in lavori di pubblica utilità?
Sì, è una possibilità prevista dalla legge, ma la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Quest’ultimo deve analizzare la personalità del condannato e la sua concreta possibilità di reinserimento sociale prima di concedere la misura alternativa.
Quali elementi possono impedire la conversione della pena?
Nel caso specifico, i fattori ostativi sono stati la recidiva, una prognosi negativa basata sulla mancanza di un lavoro e di una dimora stabile, e, in modo determinante, la ricaduta nell’attività di spaccio, che ha dimostrato il fallimento del percorso di risocializzazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che per questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27557 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale – il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso, alla luce dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., i presupposti della richiesta sostituzi stante la ritenuta recidiva, la prognosi negativa per l’assenza di lavoro e di una dimora stabile, e, soprattutto, la ricaduta nell’attività di spaccio dopo che l’imputato era uscito dal centro di permanenza di Torino, circostanza ritenuta indicativa, in maniera non implausibile sul piano logico, del fallimento di ogni percorso di risocializzazione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.