Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14382 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Senegal il 12/02/1967
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di voler annullare l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva inflitta all’imputato nella corrispondente pena pecuniaria, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, e, per il resto, dichiarare inammissibile il ricorso
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 20/02/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 31/10/2018 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento dell’attenuante dell’ipotesi lieve della ricettazione, prevalente sulla contestata recidiva.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, lamentando la violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla omessa conversione della pena detentiva in pecuniaria.
Il motivo relativo alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è generico – perché reitera una censura correttamente esaminata dalla corte territoriale – oltre che manifestamente infondato.
Dal testo della sentenza impugnata si evince, infatti, che il Diop è stato condannato con sentenze passate in giudicato per fatti di contraffazione, falso e ricettazione, commessi dal 1999 al 2008, così riscontrandosi la sussistenza dell’abitualità ostativa alla concessione del beneficio in argomento (in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175-02).
È invece fondato il motivo attinente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria “per non essere stata in alcun modo dimostrata la solvibilità dell’imputato” (pag. 6 della sentenza di appello).
La giurisprudenza di legittimità non dubita che la misura sia concedibile anche a chi si trovi in disagiate condizioni economiche, registrando contrasti in ordine alla rilevanza di tale situazione sull’accoglimento dell’istanza: in un caso, infatti, richiede pur sempre un giudizio sulla solvibilità dell’imputato, in base ad elementi di fatto, con prognosi negativa in ordine alle capacità di inadempimento; in altri, afferma che non rileva la prognosi di inadempimento ostativa, riferibile soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
Sebbene si intenda ribadire l’indirizzo espresso da questa sezione (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318) secondo cui la sostituzione di pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che nell’esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., e può rigettare la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Rv. 283954), va tuttavia rilevato che tale giudizio nella fattispecie concreta non risulta in alcun modo effettuato, basandosi il rigetto dell’istanza su un’affermazione di principio, peraltro erronea, incentrata su una
sorta di onere della prova dell’imputato in merito alla capacità di adempiere;
inoltre, il disposto dell’art.
56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689,
introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al
giudice di accedere ad una determinazione che tenga conto delle concrete condizioni economiche del soggetto, rigettando l’istanza solo qualora ritenga, sulla
base di specifici elementi di fatto desumibili dagli atti o tal fine acquisibili l’impossibilità di adempiere l’obbligazione pecuniaria conseguente alla
conversione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Catania perché si pronunci correttamente sull’istanza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di appello di Catania.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità.
Così deciso in Roma il 06/02/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente