Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO conclude per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza dell’i dicembre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Siracusa del 26 febbraio 2020, ha assolto NOME dal reato del capo A) dell’imputazione (art. 171 ter, secondo comma, lettera A, I. n. 633 del 1941) perché il fatto non sussiste e rideterminata la pena per il residuo reato (art. 648, secondo comma, cod. pen.; accertato il 21 giugno 2016) in mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa – convertita la pena detentiva in euro 30.000,00 di multa, euro 250 per ogni giorno di reclusione -, con la pena sospesa e la non menzione della condanna.
L’imputata ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di ricettazione.
La sentenza impugnata si è limitata a considerare la natura contraffatta dei supporti, senza alcuna motivazione sul reato di ricettazione. Ha ritenuto l’acquisto dei supporti contraffatti da terzi, senza vagliare l’ipotesi di una produzione degli stessi in proprio, con un masterizzatore, oggi alla portata di tutti.
2. Violazione di legge (art. 53 I. 689 del 1981, 135 cod. pen. e 459 cod. proc. pen.). La conversione è stata determinata in euro 250,00 per ogni giorno di reclusione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevede la conversione della pena per una somma di euro 250,00 e non quella di euro 75,00 fino al triplo. La pena risulta, quindi, illegale.
3. Illogicità della motivazione per la mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa aveva richiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena nell’ipotesi di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
La Corte di appello sulla considerazione dell’entità della somma rigettava tale richiesta. Non coOmpete alla Corte di appello valutare l’entità della somma in relazione alle condizioni economiche del richiedente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta fondato solo il secondo motivo sulla determinazione della somma per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Il ricorso risulta inammissibile, nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che
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sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dell spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di ricettazione, rilevando come l’imputato era stato trovato dalla PG in possesso di numerosi supporti (522 CD e 294 DVD) contenenti opere dell’ingegno abusivamente riprodotte; opere detenute in uno zaino.
-Aa deduzione dell’auto produzione si tratta di una mera affermazione dell’imputato nel ricorso in cassazione, un dubbio soggettivo, senza alcun riferimento a prove del processo; inoltre, il numero dei supporti detenuti, elevato, presupponeva una organizzazione non evidenziata e provata in sede di giudizio di merito.
Si tratta di accertamenti di fatto relativi alle modalità della condotta, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio.
Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio di motivazione.
1. Il ricorrente, infatti, nel ricorso per cassazione, esprime un dubbio soggettivo, ipotetico, scollegato da qualsiasi atto processuale, non dimostrato davanti al giudice di merito (sono stati duplicati in proprio); dubbio soggettivo ipotetico che non può, quindi, essere
considerato dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell’a)’ di là di ogni ragionevole dubbio, secondo cui il giudice pronunciai sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali»).
Del resto, la abusiva duplicazione è stata accertata dalla visione da parte della P.G dei supporti, privi del marchio SIAE. Nessuna prova di legale possesso risulta fornita dal ricorrente: «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 – dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 26864301).
Manifestamente infondato anche il motivo sulla sospensione condizionale della pena. La Corte di appello evidenzia la richiesta generica dell’imputato. Anche nel ricorso in cassazione l’imputato non specifica l’interesse giuridicamente apprezzabile per la revoca della sospensione condizionale della pena.
Infatti, “È ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Conf. Sez. U.,
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n.6563 del 16/03/1994, COGNOME, Rv. 197535)” (Sez. 3 – , Sentenza n. 17384 del 28/01/2021 Ud. (dep. 06/05/2021 ) Rv. 281539 – 01).
5. Fondato, invece il motivo sulla somma individuata per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. La sentenza, sul punto, deve essere annullata senza rinvio, in quanto la pena risulta illegale (la pena detentiva doveva essere convertita con euro 75,00 per ogni giorno di detenzione, in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 28 del 2022: “È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[U1 valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché « valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 c.p.». Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, la Corte costituzionale non può che ricorrere alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall’art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall’art. 459, comma 1- bis, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero. La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Si rende, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva. Resta ferma la possibilità che, nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. I), della legge n. 134 del 2021, vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali e, più in generale, la stringente
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opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale)”.
Ciò posto, l’entità della pena sostituita, calcolata per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, può essere determinata da questa Corte, atteso che il criterio di ragguaglio adottato, in relazione alla completa motivazione della sentenza e alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, puà individuarsi nel minimo previsto dalla norma, euro 75,00 per ogni giorno di detenzione (euro 9.100,00 di pena convertita oltre le 300,00 euro di multa, in totale euro 9300,00 di multa).
La Corte costituzionale, infatti, ha sostituito solo il minimo della somma (euro 75,00), “fermo restando il limite massimo giornaliero”. Invero, la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria potrebbe essere nel minimo, ma anche in una somma superiore, con valutazione di merito (o con accordo delle parti) non effettuabile dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. 6 -, Sentenza n. 16192 del 16/03/2021 Ud. (dep. 28/04/2021) Rv. 280881: “In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria d incostituzionalità inficia in toto l’accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio. – In motivazione la Corte ha specificato che l’annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l’accordo sulla base dei corretti limiti edittali ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari -“).
Nel caso in giudizio, però, come visto, può indicarsi direttamente dalla Cassazione la pena minima in considerazione dell’assenza di precedenti penali dell’imputato e della ritenuta modesta entità del fatto con l’applicazione del secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Non risultano, quindi, necessari ulteriori accertamenti di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena complessiva in euro 9.300,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 14/12/2023