Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48283 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORT9APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PASQUALE SERRAO D’AQUINO,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 21/11/2022 che, nel convertire la pena detentiva (mesi quattro di reclusione) in pecuniaria, determinava l’importo in complessivi euro trentamila di multa in orine al delitto di cui agli artt. 81, 610, 63 e 61 n. 2, 582 e 585 cod. pen., confermando, inoltre, le statuizioni civili in favore della parte civile COGNOME NOME, in favore della quale liquidava le spese del giudizio di appello.
Articolando due motivi, deduce:
Inosservanza dell’art. 53, comma 2, I. n. 689 del 1981 (nella formulazione previgente alla modifica apportata dall’art. 71, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022), in relazione all’art. 135 cod. pen.
Vizio di motivazione sui criteri di ragguaglio della pena pecuniaria.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 3/10/2023, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria del 23/10/2023 – che segue nota di conclusioni dell’11/10/2023 con cui la difesa insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso – il difensore, per le determinazioni della Corte di legittimità, ha allegato verbal di remissione di querela con accettazione dell’imputato redatto dai Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito richiamando genericamente i presupposti di legge («sussistono le condizioni per concedere la conversione della pena detentiva in pena pecunraria») ha applicato all’imputato, in sostituzione della pena di mesi quattro di reclusione, quella di euro trentamila di multa.
La sentenza 28 del 2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del parametro all’epoca vigente per siffatta conversione previsto dall’art. 135 cod. pen., sostituendo il minimo (allora di 250,00 euro al giorno) con quello di 75,00 euro al giorno, ancorandolo parametro previsto dall’articolo 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Successivamente è stato modificato l’art. 53 della I. n. 689 del 1981 e introdotto, dall’art. 71, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150/2022, l’art. 56-quater che disciplina la conversione della pena in termini diversi, prevedendo che “Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale puo’ essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo’ essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo’ essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale.”
Per come evidenziato dallo stesso Procuratore generale nella requisitoria, a tale criterio legale di commisurazione sopravvenuto, applicabile retroattivamente in quanto incidente in modo sostanziale sul trattamento sanzionatorio, doveva adeguarsi la Corte territoriale.
Tanto rilevato, va al contempo dato atto che nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la remissione di querela (vedi verbale di remissione e contestuale accettazione redatto dai Carabinieri della Stazione di Civitanova Marche del 23/10/2023) che determina l’estinzione dei reati di cui al capo A) della rubrica di violenza privata e danneggiamento, risultando, invece, il delitto di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. contestate al capo B) perseguibili ex officio (nel senso dell’irrilevanza, ai fini della configurabilità dell’aggravante de nesso teleologico, dell’intervenuta estinzione del reato fine per remissione di querela, vedi ex multis, Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburrino, Rv. 277754 – 01).
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo A) perché estinti per remissione di querela; va al contempo dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo B), disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Le spese del querelante vanno poste ex lege a carico dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo A), perché estinti per remissione di querela. Dichiara irrevocabile
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B).
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Spese del querelante a carico dell’imputato.
Così deciso, il 24/10/2023