Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4348  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di RAGIONE_SOCIALE, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME, in difesa di NOME. Il difensore si riporta al ricorso in atti e deposita nomina a sostituto processuale.
Ai fini della pratica forense, è presente il Dott. COGNOME NOME, iscritto al registro dei praticanti dell’RAGIONE_SOCIALE, con tessera n. P78309.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 13 marzo 2023 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza d pronunciata dal Tribunale di Brindisi che ha lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art comma 15, D.Igs.n.285 del 2002, con la recidiva nel biennio (commesso il 13 ottobre 2017). I giudici del gravame avevano confermato la condanna disponendo la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 59, lett.í3), della 1.689/1981.
Con il primo motivo, l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla riten inapplicabilità dell’art. 131 bis cod pen , basata esclusivamente sulla considerazione relativa sussistenza di precedenti penali, senza alcuna valutazione circa la effettiva offensività condotta. Con il secondo motivo, deduce vizio di violaizione di legge. La Corte territoriale a proceduto alla conversione della pena detentiva della reclusione in multa ma, trattandosi di re contravvenzionale, la pena da convertire era quella dell’arresto nella pena dell’ammenda. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione pienament rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui fini della valutazione del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale qua l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Al riguardo, il giudice può fare riferimento n alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai r in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01 )· La Corte territoriale richiamato l’esistenza di due precedenti penali specifici, che si pongono dunque come elemento ostativo, osservando altresì che detti precedenti rivelano la particol pervicacia del ricorrente nel rifiutare il rispetto delle vigenti regole in ma circolazione stradale. I giudici di merito, dunque,non solo hanno rilevato la abitua del reato, condizione escludente il beneficio, ma ha per di più fatto riferimento negativa personalità dell’imputato, in applicazione dei criteri di cui all’art.133 co Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimit il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento al d normativo di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria l disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazi quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01).
 E’ invece fondato il secondo motivo. La pronuncia impugnata ha erroneamente convertito la pena della reclusione in multa, laddove il reato contestato, di tipo contravvenzion prevede la pena detentiva dell’arresto, convertibile in quella dell’ammenda.
 Può dunque procedersi all’annullamento senza rinvio eliminando la statuizione impugnata e alla sostituzione della pena dell’arresto con la diversa pena pecuniari dell’ammenda (computata dai giudici di merito,ai sensi dell’ad, 135 cod. pen, in euro per ogni giorno di pena detentiva). Non ricorrendo valutazioni di tipo discrezionale infatti applicarsi l’art. 620, lett. I, cod. proc. pen
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena della reclusione con quella della multa, statuizione che elimina, disponendo la sostituzione d pena detentiva in euro 9.000 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 23 gennaio 2024.