Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49509 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49509 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME,
con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini di condanna di COGNOME NOME alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, per un tentativo di furto semplice ai danni di COGNOME NOME (posto in essere il 28/2/2019 e avente a oggetto una motosega del valore di euro 170,00) e per un furto aggravato dalla violenza sulle cose ai danni del titolare d un albergo (il 26/3/2019, avente a oggetto la somma di euro 300,00, due bottiglie di whiskey e un tablet), riconosciute le generiche equivalenti alle aggravanti, compresa la recidiva, nonché il vincolo della continuazione tra i due reati.
La Corte territoriale ha esaminato le doglianze del gravame con le quali il thema decidendum era stato circoscritto alla dosimetria della pena, alla richiesta d conversione di quella detentiva ai sensi dell’art. 53, legge n. 689 del 1981 e alla errat condanna per il tentativo di cui al capo a). In sentenza non vi è risposta sulla richiest di conversione della pena detentiva.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha rilevato vizio di motivazione mancante e violazione di legge, per non avere i giudici territoriali formulato considerazioni sull’istanza di conversione della pena detentiva.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
2. Il motivo è fondato.
Deve, intanto, premettersi che la pluralità di reati unificati nel vincolo de continuazione non è di per sé ostativa, ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, all’applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, la quale può essere disposta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma citata, tenga conto anche dei fatti avvinti in continuazione (sez. 5, n. 37062 del 24/5/2022, Latrina, Rv. 283661-01).
Pertanto, deve ritenersi esistente un obbligo di motivazione in capo alla Corte territoriale, espressamente investita della richiesta, per come emerge già dall’esposizione dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata e, conseguentemente, il vizio dedotto (sez. 4, n. 46432 del 21/9/208, A., Rv. 273932-01), non avendo la Corte d’appello esaminato l’istanza, né tantomeno dato conto delle
ragioni della mancata conversione, tenuto conto dell’entità della pena detentiva individuata dal primo giudice nella sentenza integralmente confermata.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna perché proceda all’esame del punto, con irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pena responsabilità dell’imputato.
Deciso il 15 novembre 2023