Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11272 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 11272 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE DI PACE di Castelvetrano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata, con vittoria di spese.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 23 giugno 2025 dal Giudice di pace di Castelvetrano, che ha condannato per minaccia NOME COGNOME alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputata si compone di due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge perché – si legge nel ricorso – il Giudice di pace avrebbe motivato in maniera insufficiente circa l’attendibilità della persona offesa, trascurando una serie di dettagli che, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto far dubitare della versione della querelante.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta « contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni testimoniali – difetto di motivazione sulla valutazione delle prove e sull’idoneità della condotta a integrare il reato ».
2.3. Il terzo motivo di ricorso contesta che il Giudice di pace abbia valutato in malam partem la scelta dell’imputata di non fornire un proprio contributo ricostruttivo.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla condanna al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va convertito in appello ex art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata era appellabile dall’imputata ex art. 37, comma 1, ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, norma secondo la quale l’imputato può proporre appello avverso le sentenze del Giudice di pace che applicano solo una pena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili, come avvenuto nella specie.
L’appellabilità della sentenza impugnata impone di ritenere che il ricorso per cassazione proposto dall’imputata avverso detta pronunzia sia un ricorso per saltum, in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello; sicché trova applicazione la disposizione di cui all’art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che pone fuori dal regime del ricorso immediato i casi – come quello sub iudice – in cui vengono denunziati vizi motivazionali, salvo che essi non siano talmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una struttura argomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ebbene, i vizi che la ricorrente lamenta non si risolvono in anomalie di tale spessore e, pertanto, si impone, ai sensi dell’art. 569, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala quale Giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala. Così deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME