Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 01/04/1966
avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto procuratore NOME COGNOME nel senso dell’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio; lette le conclusioni della difesa di NOME COGNOME nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha assolto NOME COGNOME per insussistenza del fatto dal reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato con recidiva qualificata, ritenendo l’uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto dall’imputato (50,6 g di cocaina, di cui 29,4025 g di principio attivo).
Per quanto ricostruito dal giudice di merito, si trattava di una «pietra» di cocaina rinvenuta all’interno del poggiatesta del sedile anteriore destro della vettura condotta dall’imputato, vista stazionare nei pressi di un’abitazione in zona «crocevia» di spaccio. Nel medesimo contesto sono stati rinvenuti all’interno della vettura e sequestrati 8.470,00 euro, riposti in una «pochette», e 2,245,00 euro all’interno di una busta collocata sul sedile anteriore destro.
Gli evidenziati elementi probatori non sono stati ritenuti tali da provare l’uso non esclusivamente personale dello stupefacente da parte del prevenuto, in ragione dell’assenza di frazionamento dello stupefacente e del dato quantitativo, perché «pari al doppio della “soglia” dei 15 grammi che, stando al “tariffario” adottato» dal Tribunale di Foggia, «segna il passaggio da una entità “lieve” ad una entità non lieve di una detenzione di stupefacente ai fini di spaccio». Il denaro sequestrato, prosegue letteralmente sul punto la sentenza impugnata, è «certo, di entità non trascurabile, ma perfettamente compatibile con una spiegazione penalmente “innocua” (quella di una dotazione necessaria per un acquisto, e non per una cessione, presso quell’indirizzo dove “radio polizia” collocava un’attività sistematica, per l’appunto, di spaccio)». Ritenuti gli accertati indizi non probanti nel senso dell’uso non esclusivamente personale, il Tribunale ha infine ritenuto superfluo soffermare le proprie valutazioni in merito alle giustificazioni addotte dall’imputato in ordine al possesso del denaro e all’aver egli, a suo dire, acquistato la vettura da terzi all’insaputa della presenza della cocaina nel poggiatesta.
È stato proposto ricorso per saltum dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Nel valutare il dato quantitativo il giudice di merito erroneamente avrebbe fatto riferimento a un elemento estraneo alla previsione normativa, in particolare a un non meglio definito «tariffario» che il Tribunale di Foggia utilizzerebbe per discernere le fattispecie di «lieve entità». In termini contraddittori e manifestamente illogici il Tribunale avrebbe altresì deliberatamente trascurato di valutare le giustificazioni addotte dall’imputato in merito alla disponibilità della
somma rilevante di denaro in contanti, sequestratagli, e alla collocazione dello stupefacente nel poggiatesta della vettura, a suo dire ivi presente sin dall’acquisto da terzi del veicolo. Ciò soprattutto in considerazione dell’omessa considerazione unitaria delle circostanze del caso concreto quanto: al dato quanti-qualitativo dello stupefacente, per un principio attivo di 29,4025 g, e dal quale erano ricavabili 196; alla sua collocazione all’interno della vettura, ove era presente una rilevante somma di denaro, e allo stazionamento innanzi a un’abitazione sita in zona di spaccio da parte del prevenuto, recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bari per il giudizio.
La sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia quale giudice di primo grado, appellabile dal Pubblico Ministero ex art. 593 cod. proc. pen., è stata fatta oggetto di ricorso per saltum dalla Procura della Repubblica presso il detto Tribunale ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.
Nell’articolazione del motivo unico di ricorso oltre alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono stati dedotti vizi motivazionali nei termini sintetizzati nella precedente ricostruzione del fatto processuale (paragrafò 2).
Sicché, non essendo proponibile il ricorso immediato per cassazione per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il proposto mezzo di gravame dev’essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bari per il giudizio. Non risulta difatti che si sia volut deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo di impugnazione diverso da quello realmente proponibile, deponendo peraltro in senso contrario l’articolazione dei vizi motivazionali quale conseguenza della dedotta violazione di legge (quanto ai presupposti della conversione del ricorso in appello si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 31199 del 04/07/72024, C., in motivazione, nonché Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, in motivazione).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per il giudizio.
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