Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7549  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Potenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte d’appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza di condanna, impugnata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dall’imputata, di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in accoglimento dell’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha disposto la confisca per equivalente del profitto del reato tributario fino all’ammontare di C 62.704,00 e ha rigettato l’appello dell’imputata confermando la sentenza di condanna appellata dalla COGNOME.
 Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge processuale, artt. 569, 580 cod.proc.pen.
Premette il ricorrente che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva presentato ricorso per cassazione in data 08/02/2022 e che la cancelleria della Corte d’appello non aveva dato alcuna comunicazione e che solo con il decreto di citazione in appello, ex art.601 cod.proc.pen., l’imputata, che aveva presentato atto di appello avverso la sentenza di condanna, era venuta a conoscenza dell’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, e deduce che l’omessa comunicazione del ricorso per cassazione alla parte appellante avrebbe impedito di esercitare le prerogative di cui all’art. 569 comma 2 cod.proc.pen. e proporre direttamente ricorso per cassazione nei quindici giorni successivi. In assenza di comunicazione alla parte, la Corte di appello non avrebbe potuto convertire il ricorso per cassazione ex art. 580 cod.proc.pen. e di conseguenza sarebbe illegittima la conversione e anche la decisione che avrebbe disposto la confisca senza procedere alla verifica volta ad accertare la possibilità di disporre la confisca in via diretta.
La sentenza astrattamente appellabile a seguito dell’accertamento di un delitto con condanna alla pena detentiva non era stata impugnata dal AVV_NOTAIO della Repubblica, ossia dal soggetto titolare del diritto ad impugnare e, non essendo stato emesso un provvedimento di avocazione né risultando l’acquiescenza del procuratore della Repubblica, non avrebbe potuto disporsi la conversione del ricorso in appello, avendo la parte il diritto di rinunciare all’appel e procedere per saltum, ex art. 569 comma 2 cod.proc.pen., al ricorso per cassazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso ribadendo che l’omissione della comunicazione del ricorso del PG avrebbe determinato la lesione del diritto alla difesa di proporre direttamente ricorso, rinunciando all’appello e di presentare nuovi motivi, nei successivi quindici giorni (art. 569, comma 2, cod.proc.pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va premesso che in data 8 febbraio 2022, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte d’appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza, per violazione di cui all’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, stante l’omessa confisca del profitto del reato.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la sentenza sono stati notificati alla COGNOME alla sua residenza (INDIRIZZO) tramite servizio postale con raccomandata in data 22 febbraio 2022.
In data 15 febbraio 2022, il difensore ha depositato atto di appello avverso la sentenza di condanna.
Il ricorso per cassazione, convertito in appello, e l’appello dell’imputata sono stati trattati all’udienza del 20 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 1
a
del 2020, e sono stati decisi, sulle conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE parti, come da dispositivo sopra indicato (vedi supra).
Va osservato, innanzitutto, che la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza, stante la previsione dell’art. 593, comma 1, cod.proc. pen., come recentemente modificato dall’art. 2, lett. a), d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, non era appellabile dal pubblico ministero. Secondo la citata previsione, infatti, il pubblico ministero può appellare una sentenza di condanna in primo grado – salvo che la stessa sia pronunciata all’esito di giudizio abbreviato o in applicazione di pena richiesta dall’imputato sulla quale il pubblico ministero abbia dissentito, ovvero RAGIONE_SOCIALE disposizioni della sentenza in materia di misure di sicurezza – solo quando essa modifichi il titolo del reato, escluda la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o disponga una pena di specie diversa da quella prevista per il reato contestato; nessuno dei casi ricorre nella situazione esaminata.
Ne segue che l’impugnazione in discussione non si qualifica come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., richiamato per il giudizio di legittimità dall’art. 608, comma 4, cod. proc. pen., bensì quale ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 608 cod.proc.pen. in presenza di sentenza inappellabile.
Il presupposto che legittima la parte processuale ad esperire il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod.proc.pen., secondo la citata disposizione normativa, è infatti il diritto di appellare la sentenza di primo grado. Non essendo nel caso di specie, titolare di questo diritto, per quanto detto in precedenza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO poteva proporre ricorso per cassazione solo in quanto unico mezzo di impugnazione consentitogli dall’ordinamento. Il ricorso in esame deve pertanto essere inquadrato in questa esatta cornice normativa.
Dunque, non si pone il tema della quiescenza e/o dell’avocazione in quanto il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha esercitato un diritto di proporre impugnazione che la legge gli conferisce in proprio dall’art. 608 cod.proc.pen.
In presenza di proposizione di atto di appello dell’imputata, la Corte d’appello ha convertito ex art. 580 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione in appello e lo ha trattato unitamente all’appello dell’imputata.
Né avrebbe potuto fare diversamente il giudice dell’impugnazione in ragione del principio AVV_NOTAIO di cui è espressione l’art. 580 cod.proc.pen. secondo cui “quando contro la sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi”., il ricorso per cassazione si converte nell’appello.
La conversione dell’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nell’appello in applicazione dell’art. 580 cod.proc.pen. non avrebbe, peraltro, comportato il diritto a rinunciare all’atto di appello per proporre direttamente il ricorso per cassazione non essendo applicabile l’art. 569 comma 2 cod.proc.pen.
Va poi aggiunto che, anche qualora si volesse ritenere astrattamente appellabile la sentenza del Tribunale di Potenza e il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in acquiescenza dell’appello del AVV_NOTAIO della Repubblica, quale ricorso ex art. 569 cod.proc.pen., risulta dagli atti contenuti nel fascicolo processuale che il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO era stato comunicato alla parte con lettera RR inviata alla residenza della stessa, sicchè alcun diritto di difesa è stato violato non avendo la parte nei quindici giorni optato per il ricorso per cassazione
5. Il ricorso che, nel resto, è generico laddove deduce la mancanza dei presupposti per l’applicazione della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 fino all’ammontare della somma di C 62.704,00, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00, ciascuna, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 25/01/2024