Conversione del ricorso: quando il vizio di motivazione blocca la Cassazione
Nel sistema processuale penale italiano, la scelta del mezzo di impugnazione è fondamentale per garantire l’efficacia della difesa. Un caso recente ha messo in luce l’importanza della conversione del ricorso quando si contesta la struttura logica di una sentenza di condanna.
La vicenda riguarda un cittadino condannato in primo grado per aver violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. La difesa, anziché rivolgersi alla Corte d’Appello, ha scelto la via del ricorso immediato in Cassazione, denunciando un vizio nella motivazione del giudice.
Il caso: violazione della sorveglianza speciale
L’imputato era stato condannato a sedici mesi di reclusione dal Giudice per le indagini preliminari. La contestazione riguardava plurime violazioni degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La difesa ha impugnato tale decisione sostenendo che il giudice di primo grado si fosse limitato a citare le prove dichiarative senza valutare adeguatamente i documenti prodotti.
Questa scelta procedurale, definita ricorso per saltum, permette di saltare il secondo grado di giudizio per approdare direttamente davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, tale opzione presenta dei limiti invalicabili stabiliti dal codice di procedura penale.
La disciplina della conversione del ricorso
Il nodo centrale della questione risiede nell’articolo 569 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che, se una parte propone ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione, il ricorso deve essere obbligatoriamente convertito in appello. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità e non può entrare nel merito della valutazione delle prove se non nei limiti stretti della logicità formale.
In questo contesto, la conversione del ricorso opera come un meccanismo di salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Poiché il ricorrente lamentava una mancata valutazione documentale, la questione richiedeva un nuovo esame dei fatti, tipico del giudizio di appello.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso riguardava il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 569, comma 3, c.p.p. è perentorio: il ricorso immediato che denunci vizi motivazionali va convertito in appello.
Questa disposizione evita che la Cassazione venga investita di questioni che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio, compito che spetta istituzionalmente alla Corte d’Appello. La trasmissione degli atti al giudice di secondo grado garantisce che le doglianze della difesa siano esaminate nel merito.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine della procedura penale: la scelta del ricorso per saltum è preclusa se si intende contestare la motivazione della sentenza. La conversione del ricorso assicura che il processo prosegua davanti al giudice corretto, evitando la declaratoria di inammissibilità e permettendo un effettivo controllo sulla decisione impugnata.
Per i professionisti e i cittadini, questo provvedimento ricorda che la strategia difensiva deve sempre armonizzarsi con le regole procedurali per evitare ritardi o errori nella tutela dei propri diritti.
Cosa accade se si propone ricorso per saltum denunciando un vizio di motivazione?
Il ricorso viene automaticamente convertito in appello e gli atti vengono trasmessi alla Corte d’Appello territorialmente competente per il giudizio di secondo grado.
Qual è il limite principale del ricorso immediato in Cassazione?
Non può essere utilizzato per contestare vizi di motivazione della sentenza, poiché tali doglianze richiedono un esame di merito riservato al giudice d’appello.
Per quale reato è stato condannato l’imputato nel caso analizzato?
L’imputato è stato condannato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1834 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nei confronti di NOME COGNOME sono ascritti i reati di cui all’art. 7 d.lvo n. 159/2011, in relazione a plurime violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, commesse fra il 17 novembre e il 29 dicembre 2018.
Con sentenza in data 4 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati ascritti e lo ha condanNOME alla pena di mesi sedici di reclusione.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con l’unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto il primo giudice si era limitato a indicare la fonte di prova dichiarativa senza indicare né valutare i documenti.
Il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.
Va disposta la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio.
A norma dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione, che denunci vizio motivazionale, va convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio.
Così deciso, il 25 novembre 2022.