Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13830 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2/2025
UP – 07/01/2025
Relatore –
R.G.N. 37045/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di
NOME COGNOME in SERBIA, il 13/01/1952
avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Trieste ha assolto NOME COGNOME, titolare del ristorante ‘La Dama Bianca’ dal reato di cui all’art. 444 cod. pen., in esso ritenuto assorbito quello di cui all’art. 5 let. d) l. n. 283 del 1963, relativamente alla condotta di avere detenuto per la vendita e, comunque, distribuito per il consumo una sostanza alimentare (burro) contenente glutine, pericoloso per la salute pubblica perchØ non segnalato.
A ragione della decisione – dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall’art. 444 cod. pen. (anche nell’ipotesi colposa di cui all’art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari, nonchØ quella secondo cui per la sussistenza del reato di cui all’art. 444 cod. pen. Ł necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova – ha ritenuto che, nel caso in scrutinio, detta pericolosità non fosse stata accertata.
Ciò perchØ dalle dichiarazioni del teste COGNOME in servizio presso il Dipartimento di prevenzione SC Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asugi, e dall’analisi del rapporto di prova svolto sul prodotto risultava che l’accertamento della presenza di glutine nel burro e del suo quantitativo erano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13830/2025 Roma, lì, 09/04/2025
state effettuate su un solo campione dell’intero lotto e che, tuttavia, l’allergene poteva essere distribuito in modo non uniforme all’interno del prodotto stesso. Era valorizzato altresì il fatto che nessuna analisi era stata eseguita sui panetti di burro rinvenuti presso il ristorante dell’imputata e che, d’altro canto, dall’istruttoria dibattimentale era emersa la verosimile assenza di consapevolezza della stessa di detenere in giacenza il prodotto contenente la sostanza nociva.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando l’erronea lettura dei dati fattuali e l’illogicità della motivazione, nonchØ il mancato esercizio del potere d’integrazione probatoria da parte del Tribunale.
Dopo aver richiamato i dati ritenuti acclarati – ossia che presso il ristorante dell’imputata vi era del burro in giacenza e in corso di distribuzione, che tale prodotto era stato ritirato dal produttore perchØ contenente glutine (sostanza allergizzante pericolosa per i soggetti celiaci ovvero intolleranti ad essa) – ha osservato che il dubbio sulla presenza della sostanza non solo nel panetto oggetto di campionamento, ma anche sulle altre confezioni, avrebbe potuto essere risolto in via logica poichØ, trattandosi di prodotto industriale, l’intero lotto doveva avere le medesime caratteristiche.
In ogni caso, ha evidenziato che il Giudice avrebbe potuto e dovuto disporre l’analisi della sostanza, che era ancora in sequestro, esercitando i poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 dicembre 2012, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, entrando nel merito della stessa, osservando che, avuto riguardo all’esito dell’analisi del campione di prodotto, il giudice non avrebbe dovuto disporre l’assoluzione dell’imputata per la mancata effettuazione delle analisi sui panetti di burro rinvenuti presso il ristorante dell’imputata, ma avrebbe dovuto disporre la necessaria integrazione istruttoria.
La difesa dell’imputata ha depositato in data 5 dicembre 2025 memoria con la quale avversa il ricorso, evidenziandone l’infondatezza, ponendo l’accento sulla mancanza del presupposto dell’assoluta necessità di disporre l’istruttoria ufficiosa, di natura meramente esplorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione, erroneamente proposta come ricorso per cassazione, dev’essere convertita in appello e gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte di appello di Trieste per il giudizio per le ragioni che s’indicano di seguito.
Appare necessario evidenziare che, ad avviso del Collegio, il testo dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha circoscritto la legittimazione del pubblico ministero ad appellare determinate sentenze di prosciglimento), non si applica in riferimento alla sentenza qui impugnata, siccome essa Ł stata emessa in tempo antecedente all’entrata in vigore della richiamata innovazione processuale.
Si ritiene, infatti, di dover condividere il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) , delle richiamata legge: in assenza di disciplina transitoria, il principio tempus regit actum
determina l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione. (in tal senso risulta essere orientata anche Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01).
Chiarito ciò, deve preliminarmente osservarsi che il reato di cui all’art. 444 cod. pen. Ł punito con pena congiunta.
Di conseguenza, per esso, non Ł sancita l’inappellabilità stabilita dall’art. 593 cod. proc. pen., nel testo applicabile in questo snodo, in relazione alle sentenze di proscioglimento, invece riguardanti reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.
SicchØ, nel caso che ci occupa, il Pubblico ministero poteva o appellare la decisione in via ordinaria o proporre ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., ovviamente nei limiti dei vizi e dei motivi consentiti da ciascun mezzo d’impugnazione.
Pertinente si reputa, al riguardo, richiamare il principio espresso da questa Corte – che si condivide e ribadisce – secondo cui «il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274834).
Ma – si precisato – ciò può avvenire a condizione che «l’impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d’impugnazione diverso da quello correttamente proponibile» (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 285738 – 01Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 Ud. (dep. 13/01/2023), G., Rv. 284333 – 01). Invero, nel caso in cui una parte (nella specie, il Pubblico ministero) proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all’art. 569, comma primo, cod. proc. pen., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione , non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l’interesse all’impugnazione di cui all’art. 568, comma quarto c.p.p., cioŁ a conseguire l’effetto – attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole – di ottenere una situazione pratica piø vantaggiosa per l’impugnante, rispetto a quella esistente. In tal caso, la Corte di cassazione deve dichiarare inammissibili i motivi in tal modo formulati (Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, NOME COGNOME COGNOME, Rv. 283746 – 01; Sez. 2, n. 48344 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 230536; Sez. 6, n. 12975 del 10/06/1998, COGNOME, Rv. 212309).
Si rende, pertanto, necessaria un’indagine dell’effettiva volontà del ricorrente al fine di accertare se egli abbia voluto o no deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia dell’improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell’esistenza di altro e unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato.
Tanto premesso, la lettura della proposta impugnazione – com’Ł reso chiaro dalla sintesi fatta in premessa – rende evidente che il Pubblico ministero abbia dedotto prevalentemente questioni riconducibili al vizio di motivazione della sentenza (certamente non deducibili con il ricorso per saltum), sebbene quello riguardante l’omessa attivazione dei poteri istruttori, sia vizio pacificamente ricondotto alla violazione di legge (ex multis Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 – 01).
Ebbene, in un caso come quello che ci occupa, la doverosa indagine sulla volontà della parte finalizzata a stabilire di quale mezzo d’impugnazione la stessa abbia inteso effettivamente avvalersi,
consente di ritenere che il Pubblico ministero abbia proposto ricorso per cassazione in modo non deliberato, in sostanza per errore nella scelta del mezzo, che può e deve essere convertito ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Ciò in primo luogo perchØ il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal Pubblico ministero, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274834 – 01; Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261208 – 01).
In secondo luogo perchØ, ad avviso del Collegio, a fronte di casi dubbi, deve privilegiarsi il tipo ordinario di gravame, talchØ, ove – come nel caso in scrutinio – vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione e il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso dev’essere convertito in appello (Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441 – 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193 – 01).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME