Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24995 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e qualificato l’appello come ricorso declaratoria di inammissibilità;
lette le conclusioni scritte della difesa, fatte pervenire con memoria del giorno 8 gennai 2024, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità, nonché con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, del 12 gennaio 2024, con la quale ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo di difensore, impugna l’ordinanza .con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, con funzione di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato, avverso la sentenza del 22 febbraio 2022, resa dal Giudice di pace in sede, di condanna alla pena di euro 10.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-bis e ter d. 1gs. n. 286 del 1998 per essersi trattenuto in Italia nonostante fosse stato destinatario dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, disposto dal AVV_NOTAIO in data 10 febbraio 2014.
Avverso il provvedimento descritto, si denuncia, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 125 e 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ritenuto i motivi di appello non idonei a legittimare la conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione.
Invece, il secondo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di traduzione degli atti presupposti rispetto alla configurazione del reato contestato all’imputato.
Il terzo motivo di appello afferiva, altresì, al trattamento sanzionatorio per non avere il giudice di primo grado fatto corretto uso dei principi stabiliti da codice penale in tema di graduazione della pena.
Sicché, l’ordinanza non avrebbe potuto concludere nel senso dell’impossibilità di convertire il gravame in ricorso per cassazione tenuto conto, in particolare, della questione di nullità della sentenza di primo grado eccepita rispetto alla quale si denuncia il difetto totale di motivazione.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, stante l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, convertito l’appello in ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
3.1.La difesa ha fatto pervenire memoria, in data 8 gennaio 2024, con la quale ha insistito per l’ammissibilità dell’impugnazione e per la sua conversione in ricorso per cassazione.
3.2.Con memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, pervenuta con p. e. c. del 12 gennaio 2024, la difesa ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado, in accoglimento 4 GLYPH dell’ammissibile impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, così convertito l’atto di appello proposto dalla difesa avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria, resa a carico di NOME COGNOME, in data 22 febbraio 2022, deve essere dichiarato inammissibile.
Preliminarmente va, però, annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata con la quale l’appello, avverso la descritta sentenza, è stato dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado.
2.Invero, in riferimento alla qualificazione dell’appello sub specie di ricorso di legittimità, va precisato come le SS.UU. di questa Corte abbiano ritenuto (Sez. U, n. 16 del 1998, Nexhi, Rv. 209336) che, in tema di impugnazioni, il precetto di cui all’art. 568 cod. proc. pen., comma 5 deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, a prescindere dalla qualificazione attribuitagli, abbia effettivamente inteso avvalersi.
Di guisa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l’inammissibilità.
2.1.L’appello avverso la sentenza di condanna del Giudice di pace a sola pena pecuniaria, come quella impugnata nel caso al vaglio, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo – al di là dell’apparente nomen juris alle reali intenzioni dell’impugnante e all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall’esame dell’atto stesso, si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello va dichiarato inammissibile (tra le altre, Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Cirese, Rv. 285634 – 01; Sez. 5, n.8104 del
25/01/2007, Parma, Rv. 236521; Sez. 5, n. 55830 del 8/10/2018, NOME, Rv. 274624 – 01).
2.2.Nel caso in esame, con l’atto di impugnazione, sono state formulate censure inerenti alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, alla ricorrenza di un giustificato motivo, alla carenza della motivazione e all’erronea applicazione di norme relative al trattamento sanzionatorio.
Sicché, seppure non espressamente articolate nei termini di cui all’art 606 cod. proc. pen., le doglianze prospettate con il gravame non erano soltanto rivolte ad ottenere una rivalutazione del merito.
Si impone pertanto, come richiesto dal ricorrente, che l’impugnazione sia riqualificata il ricorso per cassazione e, comunque, decisa ai sensi dell’ad 620 lett. I) cod. proc. pen., in considerazione dell’assoluta superfluità del rinvio giudice a quo.
3.Tanto premesso, si osserva che i motivi di impugnazione, come riqualificati sono inammissibili, tenuto conto, in primo luogo, che la prospettata questione di nullità degli atti presupposti e quella derivata della sentenza non risulta né devoluta in sede di gravame, né prospettata al Giudice di primo grado, diversamente da quanto dedotto con il ricorso per cassazione.
L’esame dell’atto di impugnazione evidenzia che, in quella sede, non è stata proposta alcuna censura in ordine alla pretesa mancata traduzione del decreto di espulsione. Né la questione risulta posta in sede di formulazione delle conclusioni svolte davanti al Giudice di pace.
In secondo luogo, deve rilevarsi che le restanti questioni devolute con l’atto di impugnazione (del 23 marzo 2022) o sono generiche (primo motivo) o prospettano questioni di merito, pur riportando nell’incipit l’indicazione della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (secondo motivo sull’elemento soggettivo) o, comunque (terzo motivo), sono relative al trattamento sanzionatorio, facendo richiamo, peraltro, all’art. 133-ter cod. pen. e, dunque, a richiesta di merito, tutti aspetti non rivedibili dal giudice legittimità e dunque, sono inammissibili nella presente sede.
4.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con conversione dell’atto di appello in ricorso per cassazione, impugnazione che va dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei motivi devoluti.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28 marzo 2023.
Qualificata l’impugnazione proposta verso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria in data 22 febbraio 2022 come ricorso, dichiara stesso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 gennaio 2024
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