Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale della Spezia, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato alla Spezia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato alla Spezia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato ad Alzano Lombardo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 11/05/2023 del Tribunale della Spezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi udito per i primi tre indagati l’AVV_NOTAIO e per il quarto l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 maggio 2023 il Tribunale del riesame della Spezia ha annullato il decreto in data 20 aprile 2023 con cui il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza del 13 aprile 2023 dell’area di cantiere di riqualificazione della ex cava Carlo NOME nell’isola di Palmaria mediante la ricomposizione di un fabbricato esistente, a uso ristorante, e la
realizzazione di uno stabilimento balneare e aveva restituito l’area agli aventi diritto, indagati per la violazione dell’art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Pubblico ministero lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla corretta individuazione del dies a quo per il computo del termine di un anno dall’inizio dei lavori, perché era stato fatto riferimento alla stipula di una convenzione edilizia e non al rilascio del titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato perché apparentemente deduce una violazione di legge, in realtà denuncia solo un vizio di motivazione in merito all’accertamento di un fatto – la data di inizio dei lavori una volta ottenuto il titolo -, vizio il cui e è precluso al giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di misura cautelare reale.
Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione della fase, che il titolo abilitativo era subordinato al compimento di una serie di adempimenti, ultimo dei quali la stipula di una convenzione che è avvenuta il 10 novembre 2022.
Rispetto a tale data ha calcolato l’anno per l’inizio dei lavori, che quindi ha indicato come scadente il 9 novembre 2023, richiamando, a sostegno di tale interpretazione, l’art. 28 d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui la convenzione, che deve specificare gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico che il soggetto attuatore assume, costituisce una condizione senza il cui avveramento il rilascio del titolo non può ritenersi perfezionato.
Il Pubblico ministero ha lamentato che il titolo edilizio non può non avere una scadenza e che non può supplirsi alle carenze dell’istruttoria procedimentale con l’apposizione di condizioni.
Si tratta di una censura che attiene all’esercizio del potere discrezionale della Pubblica amministrazione e che esula dalla cognizione del giudice di legittimità in tale tipo di procedimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore